IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  il  decreto-legge  14  maggio  1993,  n.   139,   contenente
"Disposizioni  urgenti  relative al trattamento di persone affette da
infezione da HIV e di tossicodipendenti";
  Visti, in particolare, gli articoli 1 e  2  di  detto  decreto  che
dettano disposizioni in merito alle misure di custodia cautelare e di
sospensione  della  pena  nei  confronti  delle  persone  affette  da
infezione da HIV allorche' ricorra una situazione di incompatibilita'
con lo stato di detenzione;
  Considerato che, secondo l'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge,
occorre  definire  i  casi  di  AIDS conclamata e di grave deficienza
immunitaria ai fini della dichiarazione di  incompatibilita'  nonche'
stabilire  le  procedure  diagnostiche  e medico-legali per accertare
l'affezione da HIV e il grado di deficienza immunitaria rilevante  ai
fini della situazione di incompatibilita' valutabile dal giudice;
  Sentita,  al riguardo, la Commissione nazionale per la lotta contro
l'AIDS nella seduta del 25 maggio 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La situazione di AIDS conclamata, ai  fini  dell'art.  1,  primo
inciso,  seconda parte, del comma 1 del decreto-legge 14 maggio 1993,
n. 139, ricorre quando la persona sia affetta da  AIDS  conclamata  e
segnalata  in  base  alle  disposizioni  di  cui  alla  circolare del
Ministero della sanita' 13 febbraio  1987,  n.  5,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987.
  2.   La  grave  deficienza  immunitaria,  ai  fini  della  medesima
disposizione, ricorre quando, anche in assenza di  identificazione  e
segnalazione  ai sensi della citata circolare, la persona presenti un
deficit immunitario esplicitato da un numero di linfociti T/CD4+ pari
o inferiore a 100/mmc  come  valore  ottenuto  in  almeno  due  esami
consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni uno dall'altro.