IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 giugno 1992;
  Dato atto che il testo del presente regolamento e' stato comunicato
al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri con nota del 27 ottobre
1992;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi  di  competenza  di  organi  dell'Amministrazione  del
turismo  e  dello  spettacolo, sia che conseguano obbligatoriamente a
iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
  2.  I procedimenti di competenza dell'Amministrazione del turismo e
dello spettacolo devono concludersi con un provvedimento espresso nel
termine  stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella allegata,
che  costituisce  parte  integrante  del  presente  regolamento e che
contiene,  altresi', l'indicazione dell'organo o ufficio competente e
della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento
nell'allegata  tabella, lo stesso si concludera' nel termine previsto
da  altra  fonte  legislativa  o  regolamentare  o,  in mancanza, nel
termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  per  le
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge
          n.    241/1990  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi):
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato d'ufficio la pubblica amministrazione ha il dovere
          di  concluderlo  mediante  l'adozione  di  un provvedimento
          espresso.
             2. Le pubbliche amministrazioni determinano per  ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto per legge o per regolamento, il termine entro  cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o del ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             "Art. 4. - 1. Ove non sia  gia'  direttamente  stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile dell'istruttoria e di ogni  altro  adempimento
          procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi-
          nale.
             2.  Le  disposizioni  adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".
             L'art.   17   della   legge   n.   400/1988  (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri)  al  comma 3 prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quanto  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali  argomenti,  per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          dal visto ed alla registrazione della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alle
          note alle premesse.