IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 giugno 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, del
bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle finanze
e per il coordinamento
delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il cittadino, cui competa il regime di partecipazione alla spesa
previsto per gli appartenenti a nuclei familiari con reddito
complessivo inferiore ai limiti fissati dall'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, puo' optare,
volta per volta, per l'assistenza farmaceutica secondo il regime
previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
2. Per i soggetti esenti per motivi di reddito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, il
tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica
in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria,
determinato in numero 16 ricette annue, puo' essere elevato dalle
regioni e dalle province autonome per l'anno 1993 fino ad un massimo
di ulteriori 8 ricette, per far fronte a necessita' terapeutiche,
accertate dal medico di medicina generale, che richiedano l'uso di
specialita' medicinali diverse da quelle per le quali non e' dovuta
alcuna partecipazione alla spesa ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e da quelle cor-
relate alle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa a norma delle vigenti disposizioni. Le
regioni provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente
comma adottando procedure semplificate. Restano salve le competenze e
le attribuzioni in materia delle province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e
successive modificazioni e integrazioni.
3. Il tetto di spesa di cui al comma 2 opera mediante il rilascio
da parte dell'unita' sanitaria locale agli aventi diritto di
contrassegni autoadesivi in numero corrispondente a quello delle
ricette concesse in esenzione.
I contrassegni hanno validita' annuale e non possono essere
utilizzati oltre la scadenza del periodo di validita'.
I contrassegni hanno carattere strettamente personale e debbono
essere utilizzati esclusivamente dal titolare.
4. E' attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di lire
80 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro
competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta
somma e' ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio pro-
capite, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita',
sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
l'Unione nazionale comuni, comunita' montane ed enti montani (UNCEM).
5. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre 1993, i
prezzi delle specialita' medicinali collocate nelle classi di cui
all'articolo 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e succes-
sive modificazioni, sono ridotti delle seguenti misure percentuali,
con arrotondamento alle lire 100 superiori: specialita' medicinali
con prezzo superiore a lire 15.000 e fino a lire 50.000: 2,5 per
cento; specialita' medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4,5
per cento.
6. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate erariali assicurate dal
decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza
sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
81 del 7 aprile 1993, emanato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza
2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
26 del 2 febbraio 1993.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'articolo 3, terzo capoverso, del decreto-legge 26 novembre
1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
1982, n. 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'autorizzazione non e' dovuta per le prescrizioni, relative a
prestazioni fino all'importo di lire 100.000, destinate ai soggetti
compresi nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.".