IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno,  del
bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle finanze 
e per il coordinamento 
delle politiche comunitarie e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il cittadino, cui competa il regime di partecipazione alla spesa
previsto  per  gli  appartenenti  a  nuclei  familiari  con   reddito
complessivo inferiore ai limiti fissati dall'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge  19   settembre   1992,   n.   384,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,  n.  438,  puo'  optare,
volta per volta, per  l'assistenza  farmaceutica  secondo  il  regime
previsto dal comma 5 del medesimo articolo. 
  2.  Per  i  soggetti  esenti  per  motivi  di  reddito   ai   sensi
dell'articolo  3  del  decreto-legge  25  novembre  1989,   n.   382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8,  il
tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza  farmaceutica
in regime di esenzione dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria,
determinato in numero 16 ricette annue,  puo'  essere  elevato  dalle
regioni e dalle province autonome per l'anno 1993 fino ad un  massimo
di ulteriori 8 ricette, per far  fronte  a  necessita'  terapeutiche,
accertate dal medico di medicina generale, che  richiedano  l'uso  di
specialita' medicinali diverse da quelle per le quali non  e'  dovuta
alcuna partecipazione alla spesa ai sensi dell'articolo 10, comma  2,
del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e da quelle cor-
relate alle forme  morbose  che  danno  diritto  all'esenzione  dalla
partecipazione alla spesa a  norma  delle  vigenti  disposizioni.  Le
regioni provvedono all'attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
comma adottando procedure semplificate. Restano salve le competenze e
le attribuzioni in  materia  delle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano,  ai  sensi  del  testo  unico  delle  leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  3. Il tetto di spesa di cui al comma 2 opera mediante  il  rilascio
da  parte  dell'unita'  sanitaria  locale  agli  aventi  diritto   di
contrassegni autoadesivi in  numero  corrispondente  a  quello  delle
ricette concesse in esenzione. 
I  contrassegni  hanno  validita'  annuale  e  non   possono   essere
utilizzati oltre la scadenza del periodo di validita'. 
I contrassegni  hanno  carattere  strettamente  personale  e  debbono
essere utilizzati esclusivamente dal titolare. 
  4. E' attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di  lire
80 miliardi  da  destinare  al  finanziamento  delle  spese  di  loro
competenza per l'assistenza sanitaria degli  indigenti.  La  predetta
somma e' ripartita ai comuni tenendo conto  del  reddito  medio  pro-
capite, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della  sanita',
sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)   e
l'Unione nazionale comuni, comunita' montane ed enti montani (UNCEM). 
  5. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al  31  dicembre  1993,  i
prezzi delle specialita' medicinali collocate  nelle  classi  di  cui
all'articolo 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e succes-
sive modificazioni, sono ridotti delle seguenti  misure  percentuali,
con arrotondamento alle lire 100  superiori:  specialita'  medicinali
con prezzo superiore a lire 15.000 e fino  a  lire  50.000:  2,5  per
cento; specialita' medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4,5
per cento. 
  6.  Al  maggiore  onere  derivante  dall'attuazione  del   presente
articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si  provvede
mediante utilizzo delle  maggiori  entrate  erariali  assicurate  dal
decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro  e  della  previdenza
sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
81 del 7 aprile 1993, emanato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza
2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
26 del 2 febbraio 1993. 
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. All'articolo 3, terzo capoverso, del decreto-legge  26  novembre
1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  gennaio
1982,  n.  12,  e'  aggiunto,   in   fine,   il   seguente   periodo:
"L'autorizzazione non e'  dovuta  per  le  prescrizioni,  relative  a
prestazioni fino all'importo di lire 100.000, destinate  ai  soggetti
compresi nelle lettere a), b) e c) del comma 2  dell'articolo  6  del
decreto-legge  19   settembre   1992,   n.   384,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.".