IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la sentenza n. 1456/92 in data 12 giugno  1992  del  TAR  del
Lazio - III sezione, pubblicata il 5 novembre 1992, che ha  annullato
il decreto del Ministro della marina mercantile in  data  18  ottobre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio  1991,
attuativo delle disposizioni di cui al decreto-legge 27 aprile  1990,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,  n.
165; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in  materia  di  canoni  per  le  concessioni  demaniali
marittime; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della marina mercantile, di concerto con il  Ministro  delle
finanze; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. I canoni annui  relativi  alle  concessioni  di  beni  demaniali
marittimi,  specchi  acquei   e   pertinenze   demaniali   marittime,
regolamentate ai sensi degli  articoli  36  e  38  del  codice  della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo  1942,  n.  327,  e
degli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per l'esecuzione del  codice
della  navigazione,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  15  febbraio  1952,  n.  328,  sono  aumentati,  per   le
concessioni  aventi  decorrenza  dagli  anni  1990,  1991   e   1992,
rispettivamente, del 40 per cento, del 60 per  cento  e  dell'80  per
cento con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel  1989
ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio  1989,  n.
160, purche' il titolo concessorio  non  contenga  la  determinazione
definitiva del canone. 
  2. Per il periodo anteriore al 1989 restano  fermi,  ancorche'  non
approvati,  i  canoni  indicati  nelle  tabelle   predisposte   dalle
capitanerie di porto di intesa con le intendenze di finanza, ai sensi
dell'articolo  15  del  decreto-legge  2  ottobre   1981,   n.   546,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1' dicembre 1981, n.  692,
ovvero individuati secondo le intese di  cui  all'articolo  2,  terzo
comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.