IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 6 agosto 1967, n. 700, recante il nuovo  ordinamento
della Banca nazionale delle comunicazioni, gia' Istituto nazionale di
previdenza  e  credito  delle  comunicazioni,  costituito  con  regio
decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito  nella  legge  31
maggio 1928, n. 1351, e modificato con regio decreto-legge 8 dicembre
1938,  n.  2152,  convertito  nella  legge 2 giugno 1939, n. 739, che
all'art. 2  prevede,  tra  l'altro,  che  la  Banca  nazionale  delle
comunicazioni  puo'  esercitare le assicurazioni private sulla durata
della vita umana in  tutte  le  possibili  forme,  le  operazioni  di
capitalizzazione nonche' talune assicurazioni contro i danni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  ottobre  1970 e le successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale il Ministro  del  tesoro,
di concerto con il Ministro dei trasporti, con il Ministro del lavoro
e  della  previdenza  sociale  e  con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ha approvato  lo  statuto  della  Banca
nazionale delle comunicazioni;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei natanti e le successive
disposizioni  modificative  ed  integrative,  nonche'   il   relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  24  novembre  1970,  n. 973, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle assicurazioni private contro i danni, e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  sulla  vita  e successive
modificazioni ed integrazioni ed, in  particolare,  l'art.  84  cosi'
come modificato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20;
  Visti  i decreti ministeriali in data 26 novembre 1984 con i quali,
rilevata l'evoluzione registratasi  nella  suddivisione  delle  forme
assicurative per rami e le modificazioni
intervenute  in  materia  altresi'  sul  piano  legislativo, e' stata
effettuata la ricognizione delle attivita' esercitate e  la  relativa
conversione delle autorizzazioni secondo le nuove disposizioni legis-
lative,  per  ciascuna impresa nazionale e rappresentanza generale di
impresa  estera,   ad   eccezione   dell'Istituto   nazionale   delle
assicurazioni   e   della   Banca   nazionale   delle  comunicazioni,
autorizzati   all'esercizio   dell'attivita'    assicurativa    dalle
rispettive   leggi   istitutive,   nonche'  dell'Unione  italiana  di
riassicurazione;
  Considerato  che  il  Ministro  del  tesoro, con decreto in data 28
maggio 1992 ha autorizzato, ai sensi della legge n.  218/1990  e  del
decreto  legislativo  n.  356/1990,  l'operazione di ristrutturazione
della Banca nazionale delle comunicazioni - Ente di diritto pubblico,
che  prevede,  fra  l'altro,  il  conferimento  del  ramo   d'azienda
esercitato  dalla  "Sezione  previdenza"  della  Banca  stessa ad una
Societa'  per  azioni,  costituita  con  atto  unilaterale  dall'Ente
conferente,  denominata  "BNC  assicurazioni S.p.a.", approvandone il
relativo statuto sociale;
  Ritenuta l'opportunita' di procedere anche per la BNC assicurazioni
S.p.a., con sede in Roma, alla  ricognizione  dei  rami  assicurativi
esercitati,  al  fine  di  eliminare  eventuali  carenze di carattere
formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della  denominazione
originaria,  quella  corrispondente introdotta con le citate leggi n.
295/1978 e n. 742/1986 e successive modificazioni, fermo restando che
per  l'estensione  dell'autorizzazione  ad   altri   rami   ed   alla
riassicurazione si applicano le disposizioni delle richiamate leggi;
  Vista  la  lettera  della BNC assicurazioni S.p.a. in data 24 marzo
1993 con la quale,  nel  richiedere  l'emanazione  del  provvedimento
ricognitivo,  e'  stato  evidenziato  l'esercizio  dell'attivita'  in
alcuni rami in  conseguenza  dell'iscrizione  al  Consorzio  italiano
rischi aeronautici o in quanto connessi ai rischi incendio e furto di
natanti per i quali e' assicurata la responsabilita' civile;
                              Decreta:
  La  BNC  assicurazioni  S.p.a., con sede legale in Roma, gia' Banca
nazionale delle comunicazioni,  continua  ad  esercitare  l'attivita'
assicurativa nei seguenti rami:
   le  assicurazioni  sulla  vita  in  tutti i rami di cui al punto A
della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;
   le assicurazioni danni nei rami:
   infortuni;
   corpi di veicoli terrestri;
   corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione di
quelli con stazza lorda superiore a 50 tonnellate;
   R.C. autoveicoli terrestri con  esclusione  della  responsabilita'
civile del vettore;
   R.C.  veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della
responsabilita' civile del vettore nel trasporto di cose;
   R.C. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
   perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai  rischi  gia'
compresi nei rami auto rischi diversi e rischi d'impiego;
   le assicurazioni e la riassicurazione nei rami:
    infortuni, limitatamente a quelli aeronautici;
    corpi di veicoli aerei;
    merci, limitatamente a quelle trasportate per via aerea;
    R.C. aeromobili;
   credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico;
   perdite  pecuniarie  di  vario  genere, limitatamente a perdite di
noli aerei, perdite di utili conseguenti al trasporto  di  merci  per
via  aerea  e  perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla
revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 giugno 1993
                                                  Il Ministro: SAVONA