IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per
differire i termini relativi agli  adempimenti  tributari,  ai  quali
sono  tenuti  i  soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di
Firenze;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Nei confronti dei soggetti colpiti  dagli  eventi  criminosi  di
Roma  -  via  Ruggero Fauro - e di Firenze - via dei Georgofili e via
Lambertesca - e' differita  al  20  dicembre  1993  la  scadenza  dei
termini   relativi   agli  adempimenti  e  ai  versamenti  di  natura
tributaria  e  del  contributo  a  favore  del   Servizio   sanitario
nazionale.