IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per differire i termini relativi agli adempimenti tributari, ai quali sono tenuti i soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma - via Ruggero Fauro - e di Firenze - via dei Georgofili e via Lambertesca - e' differita al 20 dicembre 1993 la scadenza dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale.