IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
in materia di ordinamento penitenziario, nonche' talune indifferibili
modifiche alla disciplina del soggiorno dei cittadini stranieri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri
dell'interno e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                 Misure alternative alla detenzione 
  1. L'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, 
e' cosi' modificato: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al  comma  1,
terzo periodo, il  magistrato  di  sorveglianza  o  il  tribunale  di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal  questore.
In  ogni  caso  il  giudice  decide  trascorsi  trenta  giorni  dalla
richiesta delle informazioni.".