IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure in materia di ordinamento penitenziario, nonche' talune indifferibili modifiche alla disciplina del soggiorno dei cittadini stranieri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Misure alternative alla detenzione 1. L'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' cosi' modificato: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.".