IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il R.P.V. n. 320 dell'8 febbraio 1954; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Viste le ordinanze ministeriali 29 marzo 1993, 28 aprile 1993 e 6 maggio 1993 emanate in applicazione delle decisioni n. 93/180 e n. 93/241 CEE; Vista la decisione n. 93/336 CEE del 28 maggio 1993, relativa a talune misure di protezione nei confronti della afta epizootica; Ravvisata la necessita' di modificare la normativa in vigore per conformarsi alla decisione comunitaria da ultimo emanata; Ordina: Art. 1. 1. Per le province incluse nell'allegato, i divieti di spedizione di animali, carni e prodotti del'le specie bovina bufalina, suina, ovi-caprina e di altri biungulati verso il territorio dei Paesi comunitari, rimangono in vigore sino alle date stabilite e con le modalita' previste, rispettivamente per ciascuna di esse, dallo stesso allegato, fatte salve eventuali proroghe e modifiche.