IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il R.P.V. n. 320 dell'8 febbraio 1954;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
194;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991,
n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992,  n.
226;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992, n.
229;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992,  n.
230;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
  Viste  le  ordinanze ministeriali 29 marzo 1993, 28 aprile 1993 e 6
maggio 1993 emanate in applicazione delle decisioni n.  93/180  e  n.
93/241 CEE;
  Vista  la  decisione  n.  93/336 CEE del 28 maggio 1993, relativa a
talune misure di protezione nei confronti della afta epizootica;
  Ravvisata la necessita' di modificare la normativa  in  vigore  per
conformarsi alla decisione comunitaria da ultimo emanata;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Per  le province incluse nell'allegato, i divieti di spedizione
di animali, carni e prodotti del'le specie  bovina  bufalina,  suina,
ovi-caprina  e  di  altri  biungulati  verso  il territorio dei Paesi
comunitari, rimangono in vigore sino alle date  stabilite  e  con  le
modalita'  previste,  rispettivamente  per  ciascuna  di  esse, dallo
stesso allegato, fatte salve eventuali proroghe e modifiche.