IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992,  n.
229;
  Vista l'ordinanza ministeriale 29 marzo 1993;
  Vista l'ordinanza ministeriale 6 maggio 1993;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.   Fatto   salvo  quanto  previsto  dal  regolamento  di  polizia
veterinaria decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio  1954,
n.  320,  agli  articoli  14,  15,  16,  41,  42,  43  e  44, nonche'
dall'ordinanza ministeriale 29 marzo 1993 e successive modificazioni,
coloro che intendono  trasferire  gli  animali  delle  specie  aftoso
sensibili al di fuori del territorio dell'unita' sanitaria locale per
ragioni  di  pascolo,  ne danno comunicazione al servizio veterinario
perche' possa identificare e visitare gli animali  nelle  settantadue
ore che precedono il carico.
  2.  Il  servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale di cui al
primo comma concorda  con  quello  dell'unita'  sanitaria  locale  di
destinazione  la  localita'  ove  gli  animali  devono essere diretti
affinche'  quest'ultima  esegua  la  visita  sanitaria  all'arrivo  e
segnala  l'inoltro  mediante  trasmissione  in  telefax  del  mod.  7
previsto dal regolamento di polizia veterinaria, corredato della data
e dell'ora di partenza nonche' dell'ora di arrivo presunta.