All'Azienda   di   Stato  per  gli
                                  interventi   nel  mercato  agricolo
                                  (AIMA)
All'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
All'Unioncamere
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltura
Alla CIA
All'UNAPOA
All'UNAPRO
All'UIAPOA
Alla CONFCOMMERCIO
All'ANEOIA
All'ANIPO
Alla Confcooperative
All'AGCI
All'UNCI
Alla Lega delle cooperative
Alla FIAMCLAF
All'ANDMI
  Ai  sensi  dell'art. 3 del decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n.
72, che ha modificato il comma 4 dell'art. 8 del decreto ministeriale
2  giugno  1992,  n. 339, si dispone che la sede della commissione di
valutazione,   delle   domande   di  iscrizione  nel  registro  degli
operatori,   sara'  istituita  presso  l'Azienda  di  Stato  per  gli
interventi  nel  mercato  agricolo  (AIMA) - via Palestro, 81 - 00185
Roma.
  In  attesa  che  il  lavoro  di rilascio delle autorizzazioni delle
attivita' di condizionamento della predetta commissione venga svolto,
si  ritiene necessario, al fine di dare immediato avvio all'attivita'
di  controllo,  istituire un registro provvisorio dei soggetti cui e'
consentito  l'attivita'  di  commercializzazione  sul mercato interno
(territorio nazionale e comunitario).
  Tali  soggetti  sono  definiti  all'art.  2  del regolamento CEE n.
2251/92:
   lettera h) "operatore" - qualsiasi persona fisica o giuridica, che
presenta  una  merce  di  origine  comunitaria  o  immessa  in libera
pratica,  ai  fini  della  commercializzazione  sul  territorio della
Comunita' o dell'esportazione verso Paesi terzi;
   lettera  i)  "importatore" - qualsiasi persona fisica o giuridica,
che  presenta  una  merce  in  provenienza  da  Paesi  terzi  ai fini
dell'introduzione nel territorio doganale della Comunita'.
  Gli   operatori   hanno   l'obbligo   di   notificare,  all'ufficio
dell'Istituto   nazionale   per  il  commercio  con  l'estero  -  ICE
competente  territorialmente  (allegato  1),  tutte  le  informazioni
necessarie  per  l'esecuzione dei controlli utilizzando il modello di
cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72.
  I  prodotti ortofrutticoli di produzione italiana, soggetti a norme
comuni  di  qualita',  commercializzati  all'interno  del  territorio
comunitario  oltre ad essere selezionati, condizionati ed etichettati
secondo  le  modalita' previste dalle menzionate norme comuni, devono
essere  scortati dal documento comprovante la notifica di spedizione,
o  dal  certificato  di  controllo  qualora  siano stati sottoposti a
verifica da parte dei funzionari ICE all'atto della spedizione.
  Si  riporta  un  modello  di etichetta (allegato 2) ottemperante le
indicazioni  previste  dalle  norme comuni di qualita' registro degli
operatori. Inoltre deve essere riportato il numero identificativo del
centro   di   condizionamento  cui,  l'operatore  non  possessore  di
impianti, si appoggia per la lavorazione del proprio prodotto.
  Gli  "importatori"  hanno  l'obbligo  di notificare tempestivamente
all'ICE,  secondo  le  modalita' previste dall'art. 9 del regolamento
CEE  n. 2251/92 le partite di prodotti ortofrutticoli provenienti dai
Paesi  terzi  che  intendono introdurre nel territorio doganale della
Comunita'.
  Sia  gli "operatori" che gli "importatori", per poter esercitare le
attivita'  di commercializzazione di propria competenza devono essere
iscritti  nell'apposito  registro  di  cui  all'art.  8  del  decreto
ministeriale  n.  72  che introduce il nuovo art. 12- bis nel decreto
ministeriale n. 339.
  Tale registro sara' composto dalle seguenti rubriche:
   operatori:
    grossisti di mercato;
    grossisti fuori mercato;
    centrali di acquisto della grande distribuzione;
    associazioni  dei  produttori  condizionatori-speditori  in  area
comunitaria;
    speditori condizionatori in area comunitaria;
    speditori in area comunitaria;
    associazioni   dei  produttori  condizionatori-esportatori  verso
Paesi extracomunitari;
    esportatori condizionatori verso Paesi extracomunitari;
    esportatori verso Paesi extracomunitari;
   importatori.
 Per essere inclusi nel registro gli operatori dovranno presentare la
domanda,  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della presente
circolare   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) -
Via Palestro n. 81 - 00185 Roma.
  La  domanda  dovra'  essere compilata secondo le modalita' previste
dal modello (allegato 3), allegato alla presente circolare, ed essere
corredata da:
   1)  certificato di iscrizione alla competente camera di commercio,
industria  ed  artigianato ed agricoltura abilitante all'attivita' di
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;
   2) certificato antimafia.
  I produttori che commercializzano il prodotto della propria azienda
dovranno corredare la domanda di:
   1)  una  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'art.  4,  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  riportante  dati  ed
informazioni  circa  le  superfici  investite nelle singole colture o
equivalente idonea documentazione;
   2) certificato antimafia.
  I  soggetti  in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, 5 e 6 del
decreto ministeriale n. 339 presenteranno la domanda all'AIMA, con il
modello  allegato, per l'esercizio dell'attivita' di condizionamento,
corredata  di  tutta  la  documentazione  prevista dal citato decreto
ministeriale;  gli  operatori  che  non  hanno  la  disponibilita' di
impianti  di condizionamento, ma che comunque condizionano il proprio
prodotto avvalendosi delle strutture di terzi, devono indicare, nella
predetta  domanda,  l'ubicazione  del  centro di condizionamento e il
nominativo  del  proprietario  degli impianti; gli operatori iscritti
all'albo  nazionale  degli esportatori potranno presentare la domanda
di  iscrizione per l'attivita' di condizionamento facendo riferimento
alla documentazione presente presso il citato albo integrandola con i
documenti previsti dal decreto ministeriale n. 339.
  Infine  riguardo le richieste di esenzione previste dall'art. 6 del
regolamento  n.  2251/92  (operatori  esentati dal controllo all'atto
della  spedizione)  l'Istituto  per  il  commercio  estero,  fissera'
successivamente,  con propria circolare le modalita' di presentazione
della relativa domanda ed i criteri per l'ottenimento dell'esenzione.
Le  domande  saranno  prese  in esame dal gruppo misto di valutazione
AIMA - ICE, previsto dal comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale
n. 72 del 9 febbraio 1993.
  In  applicazione  del  regolamento  CEE n. 2251/92, che prevede che
l'attivita'  di  controllo  deve  essere  svolta  in tutte le fasi di
commercializzazione  degli  ortofrutticoli,  i  mercati  all'ingrosso
espleteranno  i  controlli di qualita' di loro competenza, secondo le
modalita'  espresse dal citato regolamento, direttamente con i propri
funzionari e in collaborazione con i funzionari dell'ICE.
  Le  irregolarita',  relative  al  mancato  rispetto  delle norme di
qualita'  dei prodotti ortofrutticoli, da parte degli operatori o chi
per essi, che dovessero essere riscontrate all'atto dei controlli nei
luoghi  di  commercializzazione,  saranno  sanzionate  in  base  alle
disposizioni previste nella legge n. 268 del 13 maggio 1967.
                                                   Il Ministro: DIANA

    ---->  Vedere Allegati da Pag. 45 a Pag. 52 della G.U.  <----