All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) All'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) All'Unioncamere Alla Coldiretti Alla Confagricoltura Alla CIA All'UNAPOA All'UNAPRO All'UIAPOA Alla CONFCOMMERCIO All'ANEOIA All'ANIPO Alla Confcooperative All'AGCI All'UNCI Alla Lega delle cooperative Alla FIAMCLAF All'ANDMI Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72, che ha modificato il comma 4 dell'art. 8 del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, si dispone che la sede della commissione di valutazione, delle domande di iscrizione nel registro degli operatori, sara' istituita presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) - via Palestro, 81 - 00185 Roma. In attesa che il lavoro di rilascio delle autorizzazioni delle attivita' di condizionamento della predetta commissione venga svolto, si ritiene necessario, al fine di dare immediato avvio all'attivita' di controllo, istituire un registro provvisorio dei soggetti cui e' consentito l'attivita' di commercializzazione sul mercato interno (territorio nazionale e comunitario). Tali soggetti sono definiti all'art. 2 del regolamento CEE n. 2251/92: lettera h) "operatore" - qualsiasi persona fisica o giuridica, che presenta una merce di origine comunitaria o immessa in libera pratica, ai fini della commercializzazione sul territorio della Comunita' o dell'esportazione verso Paesi terzi; lettera i) "importatore" - qualsiasi persona fisica o giuridica, che presenta una merce in provenienza da Paesi terzi ai fini dell'introduzione nel territorio doganale della Comunita'. Gli operatori hanno l'obbligo di notificare, all'ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero - ICE competente territorialmente (allegato 1), tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli utilizzando il modello di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72. I prodotti ortofrutticoli di produzione italiana, soggetti a norme comuni di qualita', commercializzati all'interno del territorio comunitario oltre ad essere selezionati, condizionati ed etichettati secondo le modalita' previste dalle menzionate norme comuni, devono essere scortati dal documento comprovante la notifica di spedizione, o dal certificato di controllo qualora siano stati sottoposti a verifica da parte dei funzionari ICE all'atto della spedizione. Si riporta un modello di etichetta (allegato 2) ottemperante le indicazioni previste dalle norme comuni di qualita' registro degli operatori. Inoltre deve essere riportato il numero identificativo del centro di condizionamento cui, l'operatore non possessore di impianti, si appoggia per la lavorazione del proprio prodotto. Gli "importatori" hanno l'obbligo di notificare tempestivamente all'ICE, secondo le modalita' previste dall'art. 9 del regolamento CEE n. 2251/92 le partite di prodotti ortofrutticoli provenienti dai Paesi terzi che intendono introdurre nel territorio doganale della Comunita'. Sia gli "operatori" che gli "importatori", per poter esercitare le attivita' di commercializzazione di propria competenza devono essere iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 72 che introduce il nuovo art. 12- bis nel decreto ministeriale n. 339. Tale registro sara' composto dalle seguenti rubriche: operatori: grossisti di mercato; grossisti fuori mercato; centrali di acquisto della grande distribuzione; associazioni dei produttori condizionatori-speditori in area comunitaria; speditori condizionatori in area comunitaria; speditori in area comunitaria; associazioni dei produttori condizionatori-esportatori verso Paesi extracomunitari; esportatori condizionatori verso Paesi extracomunitari; esportatori verso Paesi extracomunitari; importatori. Per essere inclusi nel registro gli operatori dovranno presentare la domanda, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma. La domanda dovra' essere compilata secondo le modalita' previste dal modello (allegato 3), allegato alla presente circolare, ed essere corredata da: 1) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria ed artigianato ed agricoltura abilitante all'attivita' di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli; 2) certificato antimafia. I produttori che commercializzano il prodotto della propria azienda dovranno corredare la domanda di: 1) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15, riportante dati ed informazioni circa le superfici investite nelle singole colture o equivalente idonea documentazione; 2) certificato antimafia. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, 5 e 6 del decreto ministeriale n. 339 presenteranno la domanda all'AIMA, con il modello allegato, per l'esercizio dell'attivita' di condizionamento, corredata di tutta la documentazione prevista dal citato decreto ministeriale; gli operatori che non hanno la disponibilita' di impianti di condizionamento, ma che comunque condizionano il proprio prodotto avvalendosi delle strutture di terzi, devono indicare, nella predetta domanda, l'ubicazione del centro di condizionamento e il nominativo del proprietario degli impianti; gli operatori iscritti all'albo nazionale degli esportatori potranno presentare la domanda di iscrizione per l'attivita' di condizionamento facendo riferimento alla documentazione presente presso il citato albo integrandola con i documenti previsti dal decreto ministeriale n. 339. Infine riguardo le richieste di esenzione previste dall'art. 6 del regolamento n. 2251/92 (operatori esentati dal controllo all'atto della spedizione) l'Istituto per il commercio estero, fissera' successivamente, con propria circolare le modalita' di presentazione della relativa domanda ed i criteri per l'ottenimento dell'esenzione. Le domande saranno prese in esame dal gruppo misto di valutazione AIMA - ICE, previsto dal comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 72 del 9 febbraio 1993. In applicazione del regolamento CEE n. 2251/92, che prevede che l'attivita' di controllo deve essere svolta in tutte le fasi di commercializzazione degli ortofrutticoli, i mercati all'ingrosso espleteranno i controlli di qualita' di loro competenza, secondo le modalita' espresse dal citato regolamento, direttamente con i propri funzionari e in collaborazione con i funzionari dell'ICE. Le irregolarita', relative al mancato rispetto delle norme di qualita' dei prodotti ortofrutticoli, da parte degli operatori o chi per essi, che dovessero essere riscontrate all'atto dei controlli nei luoghi di commercializzazione, saranno sanzionate in base alle disposizioni previste nella legge n. 268 del 13 maggio 1967. Il Ministro: DIANA ----> Vedere Allegati da Pag. 45 a Pag. 52 della G.U. <----