IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente: "Modifiche  alla
legge   17  febbraio  1982,  n.  46,  e  partecipazione  a  programmi
internazionali e comunitari di ricerca applicata";
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta  legge  n.
346/1988 il quale, ad integrazione delle forme di intervento previste
dall'art.  4  della  legge  25  ottobre 1968, n. 1089, e dall'art. 10
della  legge  12  agosto  1977,  n.  675,   autorizza   il   Ministro
dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  a
concedere  contributi  in  conto   interessi   su   mutui   stipulati
dall'Istituto  mobiliare italiano per i progetti di ricerca applicata
di importo superiore a 10 miliardi e stabilisce la non  cumulabilita'
della  nuova  forma  di  intervento  con quella prevista dall'art. 4,
comma secondo, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;
  Visto il secondo comma dell'art. 1 della citata  legge  n.  346,  a
norma   del  quale  il  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  Ministro
dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  deve
determinare  i  criteri  per  la  concessione dei contributi in conto
interessi;
  Visto il proprio decreto dell'8 ottobre 1988, con il quale  vengono
determinati  i  criteri  per  la  concessione dei contributi in conto
interessi;
  Attesa l'esigenza di non interrompere, in caso di  difficolta'  dei
mercati  finanziari,  il  flusso  dei  finanziamenti  a  favore delle
imprese che hanno gia' avviato progetti di ricerca  applicata  per  i
quali  e'  stata  deliberata  la  concessione del contributo in conto
interessi di cui alla ripetuta legge n. 346/1988;
  Considerato che tale esigenza puo' essere soddisfatta  autorizzando
l'Istituto  mobiliare  italiano  ad operare anche a tasso di mercato,
fermo restando l'onere dello Stato per il contributo interessi;
  Sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e
tecnologica;
                              Decreta:
  I  finanziamenti  di  cui  all'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n.
346, su richiesta delle imprese, possono essere perfezionati anche  a
tasso  di  mercato  sia  fisso  che  variabile, previo accordo con le
imprese stesse e senza oneri aggiuntivi per il Tesoro.
  Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal  decreto  in
data  8  ottobre  1988 ed in particolare la parte relativa al calcolo
del contributo negli interessi sulle operazioni di finanziamento.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 marzo 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI
 
          AVVERTENZA:
            Provvedimento non piu' soggetto al  controllo  preventivo
          da  parte  della  Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del
          decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.