IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata"; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge n. 346/1988 il quale, ad integrazione delle forme di intervento previste dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, autorizza il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica a concedere contributi in conto interessi su mutui stipulati dall'Istituto mobiliare italiano per i progetti di ricerca applicata di importo superiore a 10 miliardi e stabilisce la non cumulabilita' della nuova forma di intervento con quella prevista dall'art. 4, comma secondo, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089; Visto il secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 346, a norma del quale il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, deve determinare i criteri per la concessione dei contributi in conto interessi; Visto il proprio decreto dell'8 ottobre 1988, con il quale vengono determinati i criteri per la concessione dei contributi in conto interessi; Attesa l'esigenza di non interrompere, in caso di difficolta' dei mercati finanziari, il flusso dei finanziamenti a favore delle imprese che hanno gia' avviato progetti di ricerca applicata per i quali e' stata deliberata la concessione del contributo in conto interessi di cui alla ripetuta legge n. 346/1988; Considerato che tale esigenza puo' essere soddisfatta autorizzando l'Istituto mobiliare italiano ad operare anche a tasso di mercato, fermo restando l'onere dello Stato per il contributo interessi; Sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Decreta: I finanziamenti di cui all'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, su richiesta delle imprese, possono essere perfezionati anche a tasso di mercato sia fisso che variabile, previo accordo con le imprese stesse e senza oneri aggiuntivi per il Tesoro. Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal decreto in data 8 ottobre 1988 ed in particolare la parte relativa al calcolo del contributo negli interessi sulle operazioni di finanziamento. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 1993 Il Ministro: BARUCCI
AVVERTENZA: Provvedimento non piu' soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.