IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare  l'ottavo  comma  dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il  6
maggio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 73.386 miliardi;
  Tenuto  altresi'  conto  che l'emissione di una seconda tranche dei
buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre
per intero al raggiungimento del limite massimo di  cui  all'art.  3,
comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione
del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 1993;
  Visti  i  propri  decreti 22 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 1  aprile 1993, n. 76, 23 marzo 1993 e 22 aprile  1993,
in  corso  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con i quali e'
stata  disposta  rispettivamente  l'emissione  di  una  prima,  della
seconda  e della terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%
- 1  marzo 1993/2003;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  quarta  tranche  dei  predetti buoni del Tesoro
poliennali 1  marzo  1993/2003,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in
contanti;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 11,50% - 1  marzo 1993/2003, per un importo di lire  1.500
miliardi  nominali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al
prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura  di  assegnazione
dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art. 15 del predetto  decreto  ministeriale  22  febbraio  1993,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 1  settembre ed il 1  marzo di ogni
anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro  poliennali
1  marzo 1993/2003.
 
          AVVERTENZA:
            Provvedimento  non  piu' soggetto al controllo preventivo
          da parte della Corte dei conti, ai sensi  dell'art.  7  del
          decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.