IL COMMISSARIO
  Vista  la legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'Ente, ed il
relativo regolamento di esecuzione approvato  con  regio  decreto  26
luglio 1942, n. 917;
  Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, che ha prorogato la gestione
delle residue funzioni dell'Enpas fino alla data di entrata in vigore
della riforma sanitaria;
  Visto  l'art.  29  della  legge  23  aprile  1981,  n.  155, che ha
confermato la gestione commissariale dell'Enpas  per  lo  svolgimento
delle  residue  funzioni  economico-previdenziali  ed ha istituito il
comitato dei coadiutori del commissario;
  Visto il decreto  ministeriale  26  febbraio  1988  di  nomina  del
commissario;
  Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1981 di nomina del comitato
di cui all'art. 29 della citata legge n. 155/1981;
  Visto   l'ordinamento   dei  servizi  approvato  con  provvedimento
ministeriale n. 81374 del 7 dicembre 1989;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   sui   procedimenti
amministrativi;
  Ritenuto di dover determinare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della
sopracitata   legge  n.  241/1990,  il  termine  di  conclusione  dei
procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente, termine  che  in
materia  di  erogazione  dell'indennita'  di  buonuscita risulta gia'
fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1032 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75;
  Ritenuto altresi', ai sensi dell'art. 4  della  medesima  legge  n.
241,   di   dover   individuare  per  ciascun  procedimento  l'unita'
organizzativa  responsabile  dell'istruttoria   e   di   ogni   altro
adempimento  procedimentale,  nonche' dell'adozione del provvedimento
finale;
  Viste in proposito le circolari n. 58307 e n.  60397  del  Ministro
per  la funzione pubblica rispettivamente in data 5 dicembre 1990 e 8
gennaio 1991;
  Ritenuto  infine  che  termini,  responsabilita'  e  quanto   altro
contenuto,  ai sensi della precitata legge n. 241 vanno organicamente
considerati e disciplinati con apposito  regolamento  di  attuazione,
cosi'  da adeguare l'attivita' organizzativa e operativa dell'Ente ai
principi di trasparenza e di efficacia dettati dalla legge  7  agosto
1990, n. 241;
  Esaminata la proposta del direttore generale corredata di schemi di
regolamento  e  tabelle  illustrative  delle  fasi, dei tempi e delle
unita' organizzative responsabili;
  Ritenuti congrui i tempi indicati in  relazione  alla  complessita'
delle varie fasi procedimentali;
  Sentito il comitato di cui all'art. 29 della legge n. 155/1981, che
si e' espresso con parere favorevole nella seduta del 30 aprile 1992;
                              Delibera
di  approvare  l'unito regolamento di attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241, quale risulta dal testo allegato e dalle tabelle che lo
corredano, che insieme costituiscono parte integrante della  presente
deliberazione.
   Roma, 30 aprile 1992
                                             Il commissario: LIBANORI