IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  l'art. 25, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge  19  marzo  1993,  n.  68,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile;
  Vista  la  nota in data 22 maggio 1993 del Ministero dell'interno -
Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi -
n. 1375/03/3015(75) con cui  viene  rinnovata  la  disponibilita'  di
quella  amministrazione a collaborare con le regioni, anche nell'anno
in corso, nella lotta agli incendi boschivi, con il  richiamo  di  un
congruo  contingente di vigili del fuoco volontari e con l'acquisto e
la  gestione  di   mezzi   specifici   per   l'intervento   boschivo,
quantificando  in  lire 20 miliardi la spesa occorrente, cui peraltro
non puo' far fronte senza copertura degli oneri conseguenti;
  Vista la nota in data 29 aprile 1993, n. 17351, con cui la  regione
autonoma  della  Sardegna - assessorato della difesa e dell'ambiente,
al fine di garantire  la  tempestiva  organizzazione  della  campagna
antincendi  boschivi 1993, chiede di confermare la collaborazione del
Dipartimento della protezione civile per prevenire  e  reprimere  gli
incendi  boschivi nella regione garantendo, come per gli anni scorsi,
l'efficienza  dell'intera  struttura  antincendio  regionale  con  il
coinvolgimento  dell'Aviazione  leggera  dell'Esercito (21  A.L.E.) e
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Vista la successiva nota in data 2 giugno 1993, n. 24607,  con  cui
lo  stesso  assessorato  della  regione  autonoma  della Sardegna, in
considerazione del grave  stato  di  pericolosita'  per  gli  incendi
nell'isola,  chiede  che venga disposto l'invio di un nucleo composto
da almeno tre ufficiali e un sottufficiale del Corpo forestale  dello
Stato  dotato  di  propri  automezzi  ed  autisti  per  integrare gli
organici della sala operativa regionale di Cagliari,  nonche'  da  un
ufficiale   superiore   dello   stesso   Corpo  per  le  funzioni  di
collegamento e coordinamento;
  Vista la nota n. 19510 in data  7  giugno  1993  con  la  quale  il
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  in accoglimento della
richiesta della regione autonoma della Sardegna di concorso del Corpo
forestale dello Stato alla campagna antincendi 1993  dispone  l'invio
di  quattro ufficiali e designa altresi' l'ufficiale superiore per le
funzioni  di   collegamento   e   di   coordinamento,   quantificando
orientativamente  in  lire  120  milioni l'onere complessivo di detto
concorso;
  Considerato che nella seduta del giorno 11 giugno 1993 il Consiglio
dei Ministri ha esaminato la relazione presentata dal Presidente  del
Consiglio concernente i gravi pericoli connessi con il fenomeno degli
incendi boschivi che si verificano in estate sul territorio nazionale
ed  in  particolare  nella  Sardegna ed ha ravvisato la necessita' di
confermare  anche  per  quest'anno  gli   interventi   disposti   dal
Dipartimento della protezione civile con apposita ordinanza;
  Considerata,  per  i motivi di cui sopra, la necessita' di adottare
misure adeguate atte  ad  evitare  situazioni  di  grave  pericolo  o
maggiori  danni  a  persone  o  a cose connessi con il fenomeno degli
incendi boschivi che  interessa  nel  periodo  estivo  il  territorio
nazionale;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, e, in particolare, all'art. 3 del regio  decreto  18  novembre
1923,  n.  2440,  al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, all'art. 7
della legge 22 dicembre  1984,  n.  837,  all'art.  3,  commi  primo,
secondo e terzo, della legge 13 maggio 1985, n. 197;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Allo scopo di evitare le gravi situazioni di pericolo, ovvero i
maggiori danni a persone o a cose connessi con gli  incendi  boschivi
sul  territorio  nazionale,  si autorizza il Ministero dell'interno -
Direzione generale della protezione civile e dei servizi  antincendi,
a richiamare, in deroga al divieto di assunzioni previsto dall'art. 7
della  legge 22 dicembre 1984, n. 837, nel periodo dal 15 luglio 1993
al 15 settembre 1993 e per la durata non superiore  a  centossessanta
giorni, fino a cinquemilacinquecento vigili del fuoco volontari.
  2.  Con  il  personale di cui al comma precedente, a valere su tale
autorizzazione,  il  Ministero  dell'interno  provvede   anche   alle
esigenze   per  la  campagna  antincendi  boschivi  in  Sardegna  con
l'impiego  dei  vigili  del  fuoco  volontari  nelle  basi  operative
regionali  affidate  alla  responsabilita'  del  Corpo  nazionale dei
vigili del fuoco, alle dirette  dipendenze  di  personale  permanente
comandato a prestarvi servizio.