IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 25, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile; Vista la nota in data 22 maggio 1993 del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - n. 1375/03/3015(75) con cui viene rinnovata la disponibilita' di quella amministrazione a collaborare con le regioni, anche nell'anno in corso, nella lotta agli incendi boschivi, con il richiamo di un congruo contingente di vigili del fuoco volontari e con l'acquisto e la gestione di mezzi specifici per l'intervento boschivo, quantificando in lire 20 miliardi la spesa occorrente, cui peraltro non puo' far fronte senza copertura degli oneri conseguenti; Vista la nota in data 29 aprile 1993, n. 17351, con cui la regione autonoma della Sardegna - assessorato della difesa e dell'ambiente, al fine di garantire la tempestiva organizzazione della campagna antincendi boschivi 1993, chiede di confermare la collaborazione del Dipartimento della protezione civile per prevenire e reprimere gli incendi boschivi nella regione garantendo, come per gli anni scorsi, l'efficienza dell'intera struttura antincendio regionale con il coinvolgimento dell'Aviazione leggera dell'Esercito (21 A.L.E.) e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la successiva nota in data 2 giugno 1993, n. 24607, con cui lo stesso assessorato della regione autonoma della Sardegna, in considerazione del grave stato di pericolosita' per gli incendi nell'isola, chiede che venga disposto l'invio di un nucleo composto da almeno tre ufficiali e un sottufficiale del Corpo forestale dello Stato dotato di propri automezzi ed autisti per integrare gli organici della sala operativa regionale di Cagliari, nonche' da un ufficiale superiore dello stesso Corpo per le funzioni di collegamento e coordinamento; Vista la nota n. 19510 in data 7 giugno 1993 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in accoglimento della richiesta della regione autonoma della Sardegna di concorso del Corpo forestale dello Stato alla campagna antincendi 1993 dispone l'invio di quattro ufficiali e designa altresi' l'ufficiale superiore per le funzioni di collegamento e di coordinamento, quantificando orientativamente in lire 120 milioni l'onere complessivo di detto concorso; Considerato che nella seduta del giorno 11 giugno 1993 il Consiglio dei Ministri ha esaminato la relazione presentata dal Presidente del Consiglio concernente i gravi pericoli connessi con il fenomeno degli incendi boschivi che si verificano in estate sul territorio nazionale ed in particolare nella Sardegna ed ha ravvisato la necessita' di confermare anche per quest'anno gli interventi disposti dal Dipartimento della protezione civile con apposita ordinanza; Considerata, per i motivi di cui sopra, la necessita' di adottare misure adeguate atte ad evitare situazioni di grave pericolo o maggiori danni a persone o a cose connessi con il fenomeno degli incendi boschivi che interessa nel periodo estivo il territorio nazionale; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, e, in particolare, all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, all'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 837, all'art. 3, commi primo, secondo e terzo, della legge 13 maggio 1985, n. 197; Dispone: Art. 1. 1. Allo scopo di evitare le gravi situazioni di pericolo, ovvero i maggiori danni a persone o a cose connessi con gli incendi boschivi sul territorio nazionale, si autorizza il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a richiamare, in deroga al divieto di assunzioni previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 837, nel periodo dal 15 luglio 1993 al 15 settembre 1993 e per la durata non superiore a centossessanta giorni, fino a cinquemilacinquecento vigili del fuoco volontari. 2. Con il personale di cui al comma precedente, a valere su tale autorizzazione, il Ministero dell'interno provvede anche alle esigenze per la campagna antincendi boschivi in Sardegna con l'impiego dei vigili del fuoco volontari nelle basi operative regionali affidate alla responsabilita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle dirette dipendenze di personale permanente comandato a prestarvi servizio.