IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista  la  domanda  in  data  28  aprile  1992,  e  le   successive
integrazioni  e  modificazioni, con le quali la Vitasi' assicurazioni
S.p.a.,  con  sede  in  Torino,  ha   chiesto   l'autorizzazione   ad
esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa
nei  rami  I,  V  e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A)
della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986,  n.  742,  nonche'
l'approvazione  di  tariffe di assicurazione sulla vita e delle rela-
tive condizioni di polizza;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la lettera n.  330356  del  4  febbraio  1993  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole  sulla  domanda  di autorizzazione presentata dall'impresa
anzidetta;
  Vista  la  relazione  per  la   commissione   consultiva   per   le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione del 5 febbraio 1993;
  Viste le lettere n. 330931 e 330932 del 10 marzo 1993 con le  quali
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato
il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe  e  delle
condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;
  Considerato  che la SAI - Societa' assicuratrice industriale S.p.a.
in Torino, in qualita' di  azionista  di  maggioranza  della  Vitasi'
assicurazioni S.p.a., si e' impegnata a non procedere all'alienazione
della  propria  partecipazione  di  controllo  nel  primo triennio di
attivita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La Vitasi' assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, e' autorizzata
ad   esercitare,   nel   territorio   della  Repubblica,  l'attivita'
assicurativa nei rami I, V e VI nonche' riassicurativa nel ramo I  di
cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n.
742.
  La SAI - Societa' assicuratrice industriale S.p.a. potra' procedere
all'alienazione  delle  proprie  azioni  di  controllo  della Vitasi'
assicurazioni  S.p.a.  nel  primo  triennio  di   attivita',   previa
autorizzazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 24 della legge 9 gennaio
1991, n. 20.