IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 28 aprile 1992, e le successive integrazioni e modificazioni, con le quali la Vitasi' assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, nonche' l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle rela- tive condizioni di polizza; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la lettera n. 330356 del 4 febbraio 1993 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 5 febbraio 1993; Viste le lettere n. 330931 e 330932 del 10 marzo 1993 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa; Considerato che la SAI - Societa' assicuratrice industriale S.p.a. in Torino, in qualita' di azionista di maggioranza della Vitasi' assicurazioni S.p.a., si e' impegnata a non procedere all'alienazione della propria partecipazione di controllo nel primo triennio di attivita'; Decreta: Art. 1. La Vitasi' assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, e' autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa nei rami I, V e VI nonche' riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742. La SAI - Societa' assicuratrice industriale S.p.a. potra' procedere all'alienazione delle proprie azioni di controllo della Vitasi' assicurazioni S.p.a. nel primo triennio di attivita', previa autorizzazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.