L'indennita' di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma
secondo  e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni
siti in agro del comune di Borgia (Catanzaro), espropriati  in  forza
del  decreto  presidenziale 16 settembre 1951, n. 995 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227
del 3 ottobre 1951)  nei  confronti  della  ditta  Mazza  Gregorio  e
trasferiti  all'Opera per la valorizzazione della Sila (ora E.S.A.C.)
e' determinata in lire 41.767.273, salvo definitivo provvedimento  ai
sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.
   Detta  indennita'  sara' corrisposta al netto dell'importo di lire
21.430.000 gia' liquidato con decreto ministeriale 28 settembre 1960,
n. 6120/4024 (Gazzetta Ufficiale n. 316 del 27 dicembre 1960),  oltre
al conguaglio degli interessi di cui all'art. 6 della citata legge n.
156.
   Le  risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del
citato art.  4,  comma  secondo  e  seguenti,  della  legge  n.  156,
rettificano  e  sostituiscono  altresi', ai fini dell'identificazione
particellare catastale dei terreni, i dati  esposti  nel  sopracitato
decreto presidenziale di espropriazione.
   Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza
opposizione  per  la  rettifica di eventuali errori materiali, verra'
emanato il provvedimento definitivo  da  pubblicarsi,  per  estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.