IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto 18 ottobre 1991, n. 427, riguardante regolamento per la profilassi della peste suina classica; Visto il decreto 17 giugno 1992, n. 351, regolamento concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio CEE del 12 giugno 1985 (85/322/CEE) relativa a talune disposizioni in materia di peste suina classica e di peste suina africana; Viste le decisioni del Consiglio CEE del 24 maggio 1988 (88/303/CEE), del 14 dicembre 1988 (89/20/CEE) e, da ultimo, del 12 febbraio 1990 (90/63/CEE) che riconoscono indenni da peste suina classica anche alcune province del territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, regolamento di attuazione di direttive CEE concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali delle spe- cie bovina e suina; Vista l'ordinanza ministeriale 22 gennaio 1993 relativa alla sospensione della qualifica di indenne alla provincia di Latina; Considerato che sono state revocate le misure di polizia veterinaria adottate per circoscrivere ed estinguere il focolaio di peste suina classica accertato in un allevamento di suini della provincia suddetta; Ritenuto necessario ripristinare la qualifica di indenne alla provincia indicata in epigrafe; Ordina: Art. 1. 1. E' revocata l'ordinanza 22 gennaio 1993 con cui e' stata sospesa la qualifica di territorio indenne da peste suina classica alla provincia di Latina.