IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto 18 ottobre 1991, n. 427, riguardante regolamento
per la profilassi della peste suina classica;
  Visto il decreto 17 giugno 1992, n.  351,  regolamento  concernente
l'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio CEE del 12 giugno 1985
(85/322/CEE) relativa a talune disposizioni in materia di peste suina
classica e di peste suina africana;
  Viste  le  decisioni  del  Consiglio  CEE  del   24   maggio   1988
(88/303/CEE),  del  14 dicembre 1988 (89/20/CEE) e, da ultimo, del 12
febbraio 1990 (90/63/CEE) che  riconoscono  indenni  da  peste  suina
classica anche alcune province del territorio nazionale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992, n.
230, regolamento di attuazione di  direttive  CEE  concernenti  norme
sanitarie  in materia di scambi intracomunitari di animali delle spe-
cie bovina e suina;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  22  gennaio  1993  relativa  alla
sospensione della qualifica di indenne alla provincia di Latina;
  Considerato   che   sono   state  revocate  le  misure  di  polizia
veterinaria adottate per circoscrivere ed estinguere il  focolaio  di
peste  suina  classica  accertato  in  un  allevamento di suini della
provincia suddetta;
  Ritenuto necessario  ripristinare  la  qualifica  di  indenne  alla
provincia indicata in epigrafe;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. E' revocata l'ordinanza 22 gennaio 1993 con cui e' stata sospesa
la  qualifica  di  territorio  indenne  da  peste suina classica alla
provincia di Latina.