IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   disporre
interventi in  favore  dei  dipendenti  dalle  imprese  operanti  nel
settore delle spedizioni doganali, al fine di fronteggiare  la  crisi
occupazionale determinatasi a seguito dell'abolizione delle frontiere
fiscali e dei controlli  doganali  nell'ambito  del  mercato  interno
comunitario; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 giugno 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e  delle  finanze,  di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica e per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. In conseguenza dell'abolizione delle  frontiere  fiscali  e  dei
controlli doganali nell'ambito del mercato interno  comunitario  alla
data del 1 gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese  del
settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi
compresi i centri di sdoganamento di cui all'articolo 127  del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia  doganale,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio  1973,  n.
43, gia' in servizio alla data del 1 gennaio  1992  e  che,  a  causa
degli eventi soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il  1993,
e'  corrisposta  un'indennita'  pari  al   trattamento   massimo   di
integrazione  salariale   straordinaria,   previsto   dalle   vigenti
disposizioni, nonche' gli assegni familiari,  ove  spettanti.  Per  i
lavoratori dipendenti dalle  predette  imprese  lavoranti  ad  orario
ridotto, la citata indennita' e' calcolata  in  misura  proporzionale
alle ore non lavorate. 
  2. Le imprese di cui al comma 1  presentano  le  relative  domande,
accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto  con  le
OO.SS. dei lavoratori territorialmente competenti, al  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale. Sono  altresi'  valide,  anche  ai
fini della disposizione di cui all'articolo 2, comma  3,  le  domande
inoltrate in data anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, ancorche' pervenute agli uffici del lavoro. 
  3. Il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  adotta  nei
confronti dell'impresa richiedente  i  conseguenti  provvedimenti  di
concessione dell'indennita' di cui al comma  1  per  un  periodo  non
superiore ad un anno. 
  4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli  anni  1993  e
1994, al  versamento  di  un  contributo  speciale  pari  a  1  punto
percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione  determinata
a norma  dell'articolo  12  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,
rispettivamente a carico dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori,
nonche'  di  un  contributo  addizionale  pari  a   quello   previsto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,  n.  160,
relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennita' di  cui  al
comma 1. L'ammontare di tali contributi affluisce alla  gestione  per
gli  interventi   assistenziali   e   di   sostegno   alle   gestioni
previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.