IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                               SENTITO
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  5,  punto 4, della legge n.
160/1989 occorre determinare il coefficiente unitario  di  tassazione
di  terminale  per  l'anno  1993  dividendo  il  costo  che l'Azienda
autonoma di assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per
fornire i servizi di assistenza  di  terminale  nel  complesso  degli
aeroporti  nei  quali si sviluppa singolarmente un traffico in unita'
di servizio  non  inferiore  all'1,5%  del  totale  delle  unita'  di
servizio  fornite  dall'Azienda nell'intera rete aeroportuale, per il
numero totale delle unita' di servizio di terminale  che  si  prevede
saranno prodotte;
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge n. 385 del 15 dicembre 1990;
  Considerato  che  in  base ai dati forniti dall'Azienda autonoma di
assistenza al volo per il traffico aereo generale e' previsto  in  L.
111.374.361.393  il  costo  complessivo  per  il  1993 dei servizi di
terminale negli aeroporti suddetti;
  Considerato altresi' che il  numero  complessivo  delle  unita'  di
servizio di terminale previste per l'anno 1993 e' pari a 40.019.533;
  Vista  la delibera n. 475 adottata dal consiglio di amministrazione
dell'Azienda autonoma di assistenza  al  volo  nella  seduta  del  22
dicembre  1992 con la quale viene proposta la misura del coefficiente
unitario  di  tassazione  di  terminale  per  l'anno  1993  ai  sensi
dell'art. 5 della legge n. 160/1989;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  5,  punto 7, della legge n.
160/1989  per  l'anno  1993  deve  essere  assicurata  la   copertura
dell'intero  costo dei servizi di assistenza di terminale determinato
cosi' come previsto al punto 4 del citato art. 5;
  Considerato che ai sensi dell'art.  5,  punto  5,  della  legge  n.
160/1989  per  i soli voli nazionali la tassa di terminale si applica
nella misura ridotta del 50%;
                              Decreta:
  Ai sensi dell'art. 5, punto 9, della legge 5 maggio 1989,  n.  160,
e'  approvato il coefficiente unitario di tassazione di terminale per
l'anno 1993 in L. 2.783 da ridurre del 50% per i soli voli nazionali.
 Il presente decreto entrera' in vigore due mesi dopo la  data  della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 27 aprile 1993
                                          Il Ministro dei trasporti
                                                    TESINI
Il Ministro del tesoro
       BARUCCI