IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n.  2052
del  24  giugno  1988,  relativo ai compiti dei fondi strutturali, al
rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione  di  un  migliore
coordinamento con gli altri strumenti finanziari esistenti;
  Visto  in particolare l'art. 1 del predetto regolamento che prevede
il conseguimento dell'obiettivo 2, di sostegno delle zone industriali
in declino;
  Vista la decisione della Commissione  delle  Comunita'  europee  in
data 21 marzo 1989 che stabilisce un primo elenco di dette regioni;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche  comunitarie  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento interno  agli  atti  normativi
comunitari;
  Visti in particolare l'art. 5 della citata legge 16 aprile 1987, n.
183,  istitutivo  del  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie, in seguito denominato Fondo  di  rotazione,  e
l'art.  11  della stessa legge relativo all'attuazione amministrativa
degli atti normativi comunitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la direttiva del CIPE 21 dicembre 1988 sui fondi comunitari a
finalita' strutturale;
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed in particolare l'art. 15;
  Viste  le  decisioni  della  Commissione delle Comunita' europee in
data 18 dicembre 1991 con le  quali  sono  stati  adottati  i  quadri
comunitari  di  sostegno  per  gli  interventi strutturali comunitari
nelle zone italiane di cui alla citata decisione del  21  marzo  1989
negli anni 1992-1993;
  Considerato  che  le  predette  decisioni istituiscono un regime di
aiuto per le piccole e medie imprese in  alcune  zone  delle  regioni
italiane  interessate  all'obiettivo  2  e  che  i relativi programmi
operativi prevedono specifiche forme di intervento  per  lo  sviluppo
delle  piccole  e medie imprese industriali nelle predette zone delle
regioni Piemonte,  Lombardia,  Veneto,  Toscana,  Liguria,  Umbria  e
Marche;
  Considerato  che  per  l'attuazione  dell'intervento comunitario e'
opportuno attivare uno specifico regime di cofinanziamento  nazionale
per il biennio 1992-1993;
  Considerati  gli  orientamenti comunitari in merito agli interventi
consentiti agli Stati membri per la realizzazione di  tale  tipologia
di azioni a favore delle piccole e medie imprese;
  Considerato  che  le  misure  da  cofinanziare  per  effetto  delle
richiamate decisioni della Commissione 18 dicembre 1991 rientrano  in
detta indicazione;
  Vista  la  delibera  CIPE in data 31 marzo 1992 prevista dal citato
art. 15, comma 2,  della  legge  5  ottobre  1991,  n.  317,  che  ha
determinato la misura del contributo concedibile;
  Considerato  che al cofinanziamento nazionale degli oneri derivanti
dall'applicazione del presente decreto, pari a lire  67.041  milioni,
si  provvede con le disponibilita' di cui al primo comma dell'art. 15
della legge n. 317/1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Finalita' dell'intervento agevolato
                     e regime di cofinanziamento
  Ai soli fini dell'attuazione degli interventi previsti ai sensi del
regolamento del Consiglio delle Comunita'  europee  n.  2052  del  24
giugno 1988 a favore delle zone industriali in declino (obiettivo 2),
nonche'  delle  decisioni  CEE  18  dicembre 1991 di approvazione dei
relativi quadri  comunitari  di  sostegno,  nonche'  dei  conseguenti
programmi  operativi,  il  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato puo' concedere contributi  in  conto  capitale  alle
piccole  imprese  secondo  i  criteri  e  le  modalita'  indicati nel
presente decreto.
  Il  regime  di  cofinanziamento  del  contributo  pubblico  per  la
realizzazione  degli  interventi,  di  cui  al  successivo  art. 3 e'
determinato nel seguente modo:
   25% a carico della CEE;
   75% a carico dello Stato italiano.