IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 del 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto in particolare l'art. 1 del predetto regolamento che prevede il conseguimento dell'obiettivo 2, di sostegno delle zone industriali in declino; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee in data 21 marzo 1989 che stabilisce un primo elenco di dette regioni; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento interno agli atti normativi comunitari; Visti in particolare l'art. 5 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutivo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in seguito denominato Fondo di rotazione, e l'art. 11 della stessa legge relativo all'attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la direttiva del CIPE 21 dicembre 1988 sui fondi comunitari a finalita' strutturale; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed in particolare l'art. 15; Viste le decisioni della Commissione delle Comunita' europee in data 18 dicembre 1991 con le quali sono stati adottati i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone italiane di cui alla citata decisione del 21 marzo 1989 negli anni 1992-1993; Considerato che le predette decisioni istituiscono un regime di aiuto per le piccole e medie imprese in alcune zone delle regioni italiane interessate all'obiettivo 2 e che i relativi programmi operativi prevedono specifiche forme di intervento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali nelle predette zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Liguria, Umbria e Marche; Considerato che per l'attuazione dell'intervento comunitario e' opportuno attivare uno specifico regime di cofinanziamento nazionale per il biennio 1992-1993; Considerati gli orientamenti comunitari in merito agli interventi consentiti agli Stati membri per la realizzazione di tale tipologia di azioni a favore delle piccole e medie imprese; Considerato che le misure da cofinanziare per effetto delle richiamate decisioni della Commissione 18 dicembre 1991 rientrano in detta indicazione; Vista la delibera CIPE in data 31 marzo 1992 prevista dal citato art. 15, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che ha determinato la misura del contributo concedibile; Considerato che al cofinanziamento nazionale degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 67.041 milioni, si provvede con le disponibilita' di cui al primo comma dell'art. 15 della legge n. 317/1991; Decreta: Art. 1. Finalita' dell'intervento agevolato e regime di cofinanziamento Ai soli fini dell'attuazione degli interventi previsti ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 del 24 giugno 1988 a favore delle zone industriali in declino (obiettivo 2), nonche' delle decisioni CEE 18 dicembre 1991 di approvazione dei relativi quadri comunitari di sostegno, nonche' dei conseguenti programmi operativi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' concedere contributi in conto capitale alle piccole imprese secondo i criteri e le modalita' indicati nel presente decreto. Il regime di cofinanziamento del contributo pubblico per la realizzazione degli interventi, di cui al successivo art. 3 e' determinato nel seguente modo: 25% a carico della CEE; 75% a carico dello Stato italiano.