IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2506/88 del Consiglio del 26 luglio
1988,  che  istituisce  un  programma  comunitario  in  favore  della
riconversione  delle zone dell'industria cantieristica (programma RE-
NAVAL);
  Vista la decisione del 30 luglio 1990 con la quale  la  Commissione
CEE ha individuato l'area orientale ligure e l'area veneta ammesse ai
benefici del regolamento CEE n. 2506/88, citato;
  Viste  le decisioni della Commissione CEE in data 16 dicembre 1991,
n. 910510.002 e n. 910510.003, ai sensi delle quali  gli  interventi,
rispettivamente  per  l'area ligure e quella veneta come definite dal
regolamento  comunitario  RENAVAL,  sono  approvati  e  costituiscono
contratto di programma di cui all'art. 8 del regolamento n. 2506/88;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche  comunitarie  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno  agli
atti normativi comunitari;
  Visti in particolare l'art. 5 della citata legge 16 aprile 1987, n.
183,  istitutivo  del  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie, in seguito denominato Fondo  di  rotazione,  e
l'art.  11  della stessa legge relativo all'attuazione amministrativa
degli atti normativi comunitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la direttiva del CIPE 21 dicembre 1988 sui fondi comunitari a
finalita' strutturale;
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed in particolare l'art. 15;
  Considerato  che  per  l'attuazione  dell'intervento comunitario e'
necessario attivare uno specifico regime di cofinanziamento nazionale
di un regime di aiuto per  le  piccole  imprese  industriali  per  il
triennio 1991-1993;
  Considerati  gli  orientamenti comunitari in merito agli interventi
consentiti agli Stati membri per la realizzazione di  tale  tipologia
di azioni a favore delle piccole e medie imprese;
  Considerato  che  le  misure  da  cofinanziare  per  effetto  delle
richiamate decisioni della Commissione 16 dicembre 1991 rientrano  in
detta indicazione;
  Vista  la  delibera  CIPE in data 31 marzo 1992 prevista dal citato
art. 15, comma 2,  della  legge  5  ottobre  1991,  n.  317,  che  ha
determinato la misura del contributo concedibile;
  Considerato  che il cofinanziamento nazionale degli oneri derivanti
dall'applicazione del presente decreto, pari a lire  24.552  milioni,
si  provvede con le disponibilita' di cui al primo comma dell'art. 15
della legge n. 317/1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Finalita' dell'intervento agevolato
                     e regime di cofinanziamento
  Ai soli fini dell'attuazione degli interventi previsti ai sensi del
regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2506/88 a favore
della riconversione delle zone cantieristiche nonche' delle decisioni
della   Commissione   CEE  in  data  16  dicembre  1991,  concernenti
rispettivamente l'area centro-orientale ligure (decisione F.E.S.R. n.
9105.10.002) e l'area veneta (decisione F.E.S.R. n. 9105.10.003),  il
Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  puo'
concedere contributi in conto capitale alle piccole imprese secondo i
criteri e le modalita' indicati nel presente decreto.
  Il  regime  di  cofinanziamento  del  contributo  pubblico  per  la
realizzazione  degli  interventi,  di  cui  al  successivo  art. 3 e'
determinato nel seguente modo:
   25% a carico della CEE;
   75% a carico dello Stato italiano.