IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea; Visto il regolamento CEE n. 2506/88 del Consiglio del 26 luglio 1988, che istituisce un programma comunitario in favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma RE- NAVAL); Vista la decisione del 30 luglio 1990 con la quale la Commissione CEE ha individuato l'area orientale ligure e l'area veneta ammesse ai benefici del regolamento CEE n. 2506/88, citato; Viste le decisioni della Commissione CEE in data 16 dicembre 1991, n. 910510.002 e n. 910510.003, ai sensi delle quali gli interventi, rispettivamente per l'area ligure e quella veneta come definite dal regolamento comunitario RENAVAL, sono approvati e costituiscono contratto di programma di cui all'art. 8 del regolamento n. 2506/88; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visti in particolare l'art. 5 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutivo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in seguito denominato Fondo di rotazione, e l'art. 11 della stessa legge relativo all'attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la direttiva del CIPE 21 dicembre 1988 sui fondi comunitari a finalita' strutturale; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed in particolare l'art. 15; Considerato che per l'attuazione dell'intervento comunitario e' necessario attivare uno specifico regime di cofinanziamento nazionale di un regime di aiuto per le piccole imprese industriali per il triennio 1991-1993; Considerati gli orientamenti comunitari in merito agli interventi consentiti agli Stati membri per la realizzazione di tale tipologia di azioni a favore delle piccole e medie imprese; Considerato che le misure da cofinanziare per effetto delle richiamate decisioni della Commissione 16 dicembre 1991 rientrano in detta indicazione; Vista la delibera CIPE in data 31 marzo 1992 prevista dal citato art. 15, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che ha determinato la misura del contributo concedibile; Considerato che il cofinanziamento nazionale degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 24.552 milioni, si provvede con le disponibilita' di cui al primo comma dell'art. 15 della legge n. 317/1991; Decreta: Art. 1. Finalita' dell'intervento agevolato e regime di cofinanziamento Ai soli fini dell'attuazione degli interventi previsti ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2506/88 a favore della riconversione delle zone cantieristiche nonche' delle decisioni della Commissione CEE in data 16 dicembre 1991, concernenti rispettivamente l'area centro-orientale ligure (decisione F.E.S.R. n. 9105.10.002) e l'area veneta (decisione F.E.S.R. n. 9105.10.003), il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' concedere contributi in conto capitale alle piccole imprese secondo i criteri e le modalita' indicati nel presente decreto. Il regime di cofinanziamento del contributo pubblico per la realizzazione degli interventi, di cui al successivo art. 3 e' determinato nel seguente modo: 25% a carico della CEE; 75% a carico dello Stato italiano.