1) Requisiti dei soggetti beneficiari, investimenti e spese ammissibili. 1.1) Il superamento del limite massimo anche di uno solo dei requisiti dimensionali previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del 27 giugno 1992 (numero dipendenti e fatturato) determina l'inquadramento dell'impresa nella fascia dimensionale superiore o l'esclusione dalle agevolazioni. 1.2) Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento realizzati dopo il 18 dicembre 1991 e non oltre il 31 dicembre 1994. Gli investimenti si intendono realizzati ove risulti che: l'impresa abbia sostenuto le spese ammesse; i beni siano stati tutti consegnati; le opere siano state tutte realizzate. Sono esclusi i programmi di investimento le cui voci di spesa siano state fatturate totalmente o parzialmente prima del 18 dicembre 1991. 1.3) L'impresa richiedente il contributo deve presentare un programma di investimenti concernente una o piu' unita' locali ubicate nelle zone elencate in allegato al citato decreto del 27 giugno 1992. Il programma deve essere caratterizzato da almeno una delle seguenti finalita': a) nascita di nuove imprese o realizzazione di nuove unita' produttive, intendendo per tali quelle costituite o avviate non anteriormente al 18 dicembre 1991; b) riconversione industriale, intendendo per tale l'introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi nei riguardi della produzione complessiva dell'impresa, attraverso la modificazione dei cicli produttivi esistenti; c) miglioramento dell'impatto ambientale dei processi produttivi, attraverso l'adozione di tecnologie che riducano significativamente le emissioni inquinanti dell'attivita' produttiva sull'ambiente; d) introduzione di tecnologie innovative nei processi produttivi, attraverso il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico degli impianti. 1.4) Sono escluse dalle agevolazioni le spese: a) diverse da quelle previste dall'art. 3, quarto comma, del citato decreto; b) relative ad investimenti non direttamente funzionali al programma agevolabile; c) destinate ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; d) concernenti opere di urbanizzazione primaria o secondaria; e) relative ad investimenti realizzati mediante commesse interne od oggetto di autofatturazione; f) relative ad imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori, trasporto, imballaggio, collaudo e montaggio; g) destinate all'acquisizione di macchinari usati o installati presso impresa diversa da quella richiedente; h) relative all'attivita' commerciale dell'impresa (es.: automezzi per il trasporto dei prodotti, sala mostre ecc.) o non direttamente connesse all'attivita' produttiva (es.: apparecchiature e programmi per la contabilita' aziendale, corsi di formazione del personale, vitto e alloggio istruttori ecc.). 1.5) Per i beni importati in Italia direttamente dalle imprese richiedenti, il costo e' determinato sulla base del tasso di cambio della valuta di fatturazione risultante dalla relativa dichiarazione definitiva di importazione. 1.6) I costi sono riconosciuti al netto dell'IVA. Per le operazioni di locazione finanziaria, nonche' per quelle a norma dell'art. 1523 del codice civile o della legge 28 novembre 1965, n. 1329, viene riconosciuto il costo del bene al netto dell'IVA, indipendentemente dal costo complessivo dell'operazione, sempreche' i relativi contratti siano stati stipulati dopo il 18 dicembre 1991. 2) Modalita' di concessione del contributo. 2.1) La concessione del contributo deve essere chiesta con domanda in carta legale resa come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal rappresentante legale dell'impresa, secondo lo schema di cui all'allegato 1 C. La domanda deve essere inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in triplice copia (un originale e due fotocopie non autenticate). Un'ulteriore copia deve essere trasmessa, per conoscenza, al competente assessorato della regione interessata. La domanda deve essere trasmessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto 27 giugno 1992 e della presente circolare. 2.2) Unitamente alla domanda deve essere inviata la relazione tecnico-descrittiva degli investimenti sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 C. Le domande di concessione del contributo non corredate della relazione tecnico-descrittiva degli investimenti o che non riportino una o piu' delle dichiarazioni previste nell'apposito schema sono inammissibili. Il Ministero si riserva, comunque, di richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario per il completamento dell'istruttoria. In tal caso la relativa documentazione deve essere trasmessa entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta ministeriale. Decorso detto termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta, o non esauriente, le istanze potranno essere proposte al comitato di cui all'art. 4, comma 11, del citato decreto ministeriale 27 giugno 1992, con parere negativo. 2.3) La domanda di concessione e' sottoposta all'esame del predetto comitato. Il comitato valuta l'ammissibilita' delle domande e propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la graduatoria delle richieste agevolabili per ciascuna regione. Il comitato delibera nel rispetto dei requisiti prioritari indicati dal citato art. 4, adottando, ove necessario, ulteriori criteri di priorita'. Il Ministero da' comunicazione del parere del comitato all'impresa che, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, invia la documentazione indicata nell'allegato 3 C. Il Ministero, sulla base delle proposte del comitato, verificata la validita' e la corrispondenza della predetta documentazione con quanto precedentemente dichiarato dall'impresa, e tenuto conto delle risorse finanziarie per ciascuna zona, concede o nega il contributo e, in caso positivo, resta in attesa della domanda di liquidazione. 3) Modalita' di liquidazione ed erogazione del contributo. 3.1) La domanda di liquidazione del contributo puo' essere inviata soltanto a seguito dell'avvenuta realizzazione degli investimenti, che non possono essere tipologicamente diversi da quelli previsti nella domanda di concessione, ai sensi del precedente punto 1.2, e deve essere predisposta in carta legale secondo lo schema di cui all'allegato 1 L. La domanda deve essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in triplice copia (un originale e due fotocopie non autenticate) mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine del 31 gennaio 1995. 3.2) La liquidazione dei contributi e' disposta con appositi decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3.3) In conformita' ai decreti di liquidazione, l'I.G.F.O.R. - Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, operante presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, effettua l'erogazione dei contributi sulla base di quanto disposto dall'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568. L'erogazione della quota parte di contributo a carico della Comunita' economica europea e' subordinata all'avvenuto accredito delle relative risorse al suddetto fondo di rotazione. 3.4) Qualora il programma oggetto del contributo venga realizzato in misura pari o superiore al 50% del costo complessivamente ammesso, ma non risulti ultimato entro il termine del 31 dicembre 1994, il contributo concesso sara' proporzionalmente ridotto a condizione che sia comunque sostanzialmente raggiunta una delle finalita' di cui all'art. 3, comma primo, del decreto interministeriale del 27 giugno 1992. 3.5) L'effettiva realizzazione degli investimenti ammessi a contributo sara' verificata tramite ispezioni effettuate a cura degli organi centrali o periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nel caso di finanziamenti bancari pari ad almeno il 50% degli investimenti oggetto del contributo, la realizzazione degli stessi puo' essere attestata dall'istituto finanziatore. Il direttore generale: AMMASSARI