1)  Requisiti  dei  soggetti  beneficiari,   investimenti   e   spese
ammissibili.
  1.1)  Il  superamento  del  limite  massimo  anche  di uno solo dei
requisiti   dimensionali   previsti   dal   decreto   del    Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro  del  tesoro  del  27  giugno  1992  (numero  dipendenti   e
fatturato)   determina   l'inquadramento  dell'impresa  nella  fascia
dimensionale superiore o l'esclusione dalle agevolazioni.
  1.2) Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento
realizzati dopo il 18 dicembre 1991 e non oltre il 31 dicembre 1994.
  Gli investimenti si intendono realizzati ove risulti che:
   l'impresa abbia sostenuto le spese ammesse;
   i beni siano stati tutti consegnati;
   le opere siano state tutte realizzate.
  Sono esclusi i programmi di investimento le cui voci di spesa siano
state fatturate totalmente o parzialmente prima del 18 dicembre 1991.
  1.3)  L'impresa  richiedente  il  contributo  deve  presentare   un
programma  di  investimenti  concernente  una  o  piu'  unita' locali
ubicate nelle zone elencate in allegato  al  citato  decreto  del  27
giugno 1992.
  Il  programma  deve  essere  caratterizzato  da  almeno  una  delle
seguenti finalita':
    a) nascita di nuove  imprese  o  realizzazione  di  nuove  unita'
produttive,  intendendo  per  tali  quelle  costituite  o avviate non
anteriormente al 18 dicembre 1991;
    b) riconversione industriale, intendendo per tale  l'introduzione
di  produzioni  appartenenti  a  comparti  merceologici  diversi  nei
riguardi della produzione  complessiva  dell'impresa,  attraverso  la
modificazione dei cicli produttivi esistenti;
    c) miglioramento dell'impatto ambientale dei processi produttivi,
attraverso  l'adozione  di tecnologie che riducano significativamente
le emissioni inquinanti dell'attivita' produttiva sull'ambiente;
    d) introduzione di tecnologie innovative nei processi produttivi,
attraverso il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico degli impianti.
  1.4) Sono escluse dalle agevolazioni le spese:
    a) diverse da quelle previste  dall'art.  3,  quarto  comma,  del
citato decreto;
    b)  relative  ad  investimenti  non  direttamente  funzionali  al
programma agevolabile;
    c)  destinate  ad  interventi   di   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria;
    d) concernenti opere di urbanizzazione primaria o secondaria;
    e)  relative ad investimenti realizzati mediante commesse interne
od oggetto di autofatturazione;
    f) relative ad imposte, spese notarili, interessi passivi,  oneri
accessori, trasporto, imballaggio, collaudo e montaggio;
    g)  destinate  all'acquisizione  di macchinari usati o installati
presso impresa diversa da quella richiedente;
    h) relative all'attivita' commerciale dell'impresa
(es.:  automezzi  per  il trasporto dei prodotti, sala mostre ecc.) o
non   direttamente   connesse    all'attivita'    produttiva    (es.:
apparecchiature  e  programmi per la contabilita' aziendale, corsi di
formazione del personale, vitto e alloggio istruttori ecc.).
  1.5) Per i beni importati  in  Italia  direttamente  dalle  imprese
richiedenti,  il  costo e' determinato sulla base del tasso di cambio
della valuta di fatturazione risultante dalla relativa  dichiarazione
definitiva di importazione.
  1.6) I costi sono riconosciuti al netto dell'IVA. Per le operazioni
di  locazione  finanziaria, nonche' per quelle a norma dell'art. 1523
del codice civile o della legge 28  novembre  1965,  n.  1329,  viene
riconosciuto  il  costo del bene al netto dell'IVA, indipendentemente
dal  costo  complessivo  dell'operazione,   sempreche'   i   relativi
contratti siano stati stipulati dopo il 18 dicembre 1991.
2) Modalita' di concessione del contributo.
  2.1)  La concessione del contributo deve essere chiesta con domanda
in carta legale resa  come  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta' ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968,
n.  15,  dal rappresentante legale dell'impresa, secondo lo schema di
cui all'allegato 1 C.
  La domanda deve essere inviata  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  in triplice copia (un originale e due
fotocopie non autenticate). Un'ulteriore copia deve essere trasmessa,
per conoscenza, al competente assessorato della regione interessata.
  La domanda deve essere trasmessa a mezzo  di  raccomandata  postale
con  avviso  di  ricevimento  entro il termine perentorio di sessanta
giorni  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  citato  decreto  27  giugno  1992  e  della  presente
circolare.
  2.2) Unitamente alla  domanda  deve  essere  inviata  la  relazione
tecnico-descrittiva   degli   investimenti  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'impresa  e  redatta  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato 2 C.
  Le  domande  di  concessione  del  contributo  non  corredate della
relazione tecnico-descrittiva degli investimenti o che non  riportino
una  o  piu'  delle  dichiarazioni previste nell'apposito schema sono
inammissibili.
  Il Ministero si riserva, comunque,  di  richiedere  ogni  ulteriore
documento  o  chiarimento  ritenuto  necessario  per il completamento
dell'istruttoria. In tal caso la relativa documentazione deve  essere
trasmessa  entro  il  termine  di quarantacinque giorni dalla data di
ricezione della richiesta ministeriale.
  Decorso detto termine, qualora  la  documentazione  risulti  ancora
incompleta,  o non esauriente, le istanze potranno essere proposte al
comitato di cui all'art. 4, comma 11, del citato decreto ministeriale
27 giugno 1992, con parere negativo.
  2.3) La domanda di concessione e' sottoposta all'esame del predetto
comitato. Il comitato valuta l'ammissibilita' delle domande e propone
al Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  la
graduatoria  delle  richieste  agevolabili  per  ciascuna regione. Il
comitato delibera nel rispetto dei requisiti prioritari indicati  dal
citato  art.  4,  adottando,  ove  necessario,  ulteriori  criteri di
priorita'.
  Il  Ministero da' comunicazione del parere del comitato all'impresa
che, entro 90 giorni dalla ricezione  della  comunicazione  medesima,
invia la documentazione indicata nell'allegato 3 C.
  Il Ministero, sulla base delle proposte del comitato, verificata la
validita'  e  la  corrispondenza  della  predetta  documentazione con
quanto precedentemente dichiarato dall'impresa, e tenuto conto  delle
risorse  finanziarie  per ciascuna zona, concede o nega il contributo
e, in caso positivo, resta in attesa della domanda di liquidazione.
3) Modalita' di liquidazione ed erogazione del contributo.
  3.1) La domanda di liquidazione del contributo puo' essere  inviata
soltanto  a  seguito  dell'avvenuta realizzazione degli investimenti,
che non possono essere tipologicamente  diversi  da  quelli  previsti
nella  domanda  di  concessione, ai sensi del precedente punto 1.2, e
deve essere predisposta in carta legale  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato  1  L.  La  domanda  deve  essere trasmessa al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  in  triplice  copia
(un  originale e due fotocopie non autenticate) mediante raccomandata
postale con avviso di ricevimento entro il  termine  del  31  gennaio
1995.
  3.2)  La  liquidazione  dei  contributi  e'  disposta  con appositi
decreti   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato.
  3.3)  In  conformita'  ai  decreti  di liquidazione, l'I.G.F.O.R. -
Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per
l'attuazione  delle  politiche  comunitarie,   operante   presso   il
Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria  generale dello Stato, effettua
l'erogazione dei contributi sulla base di quanto disposto dall'art. 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183,  e  dal  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29 dicembre 1988, n. 568. L'erogazione della quota
parte di contributo a carico della  Comunita'  economica  europea  e'
subordinata all'avvenuto accredito delle relative risorse al suddetto
fondo di rotazione.
  3.4)  Qualora  il programma oggetto del contributo venga realizzato
in misura pari o superiore al 50% del costo complessivamente ammesso,
ma non risulti ultimato entro il termine del  31  dicembre  1994,  il
contributo  concesso sara' proporzionalmente ridotto a condizione che
sia comunque sostanzialmente raggiunta una  delle  finalita'  di  cui
all'art.  3, comma primo, del decreto interministeriale del 27 giugno
1992.
  3.5)  L'effettiva  realizzazione  degli  investimenti   ammessi   a
contributo sara' verificata tramite ispezioni effettuate a cura degli
organi  centrali  o  periferici  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato.
  Nel caso di finanziamenti bancari  pari  ad  almeno  il  50%  degli
investimenti  oggetto  del  contributo, la realizzazione degli stessi
puo' essere attestata dall'istituto finanziatore.
                                     Il direttore generale: AMMASSARI