IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349; Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1960, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 25 giugno 1960, con il quale e' stato tra l'altro previsto il rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi per autoarticolati di portata non superiore a 50 quintali; Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1977 ed in particolare l'art. 5 con il quale sono state abrogate le disposizioni di cui al predetto decreto ministeriale 20 giugno 1960, prevedendo, peraltro, che le autorizzazioni rilasciate in virtu' della suddetta normativa abrogata sarebbero restate valide fino alla loro naturale scadenza; Considerato che tali autorizzazioni, essendo state rilasciate in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 6 giugno 1974, n. 298, risultano scadute di validita' al 31 dicembre 1986; Tenuto conto che non e' necessario procedere alla emanazione di un decreto di proroga delle predette autorizzazioni, potendo gli interessati stessi sopperire per i relativi trasporti mediante il rilascio di autorizzazioni relative a veicoli di portata fino a 70 quintali e di peso complessivo fino a 115 quintali, rilasciabili liberamente; Tenuto conto peraltro che le autorizzazioni rilasciate in base al decreto ministeriale 20 giugno 1960 possono insistere su autoarticolati di portata non superiore a 50 quintali indicata nella carta di circolazione; Considerata, pero', la impossibilita' di sostituzione del trattore con altro di peso rimorchiabile della predetta entita'; Ritenuta, peraltro, utile per tali tipi di trasporto particolari consentire la sostituzione del veicolo trattore; Sentito il comitato centrale per l'albo che ha espresso il proprio parere nella seduta del 9 marzo 1993; Decreta: Per le autorizzazioni rilasciate in base al decreto ministeriale 20 giugno 1960 ed insistenti su autoarticolati si consente la sostituzione del veicolo trattore con altro, a condizione che sulla carta di circolazione dello stesso sia annotata una riduzione di capacita' permanente collegata col tipo di autorizzazione e cioe' abilitato a trasportare rimorchi e semirimorchi di peso complessivo a pieno carico non superiore a 140 quintali. Roma, 4 giugno 1993 Il Ministro: COSTA