IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;
  Visto il decreto ministeriale  20  giugno  1960,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 154 del 25 giugno 1960, con il quale e' stato
tra l'altro previsto il rilascio di autorizzazioni  al  trasporto  di
merci  per conto di terzi per autoarticolati di portata non superiore
a 50 quintali;
  Visto il decreto ministeriale 31  maggio  1977  ed  in  particolare
l'art.  5  con il quale sono state abrogate le disposizioni di cui al
predetto decreto ministeriale 20 giugno 1960,  prevedendo,  peraltro,
che  le  autorizzazioni rilasciate in virtu' della suddetta normativa
abrogata sarebbero restate valide fino alla loro naturale scadenza;
  Considerato che tali autorizzazioni, essendo  state  rilasciate  in
epoca  precedente all'entrata in vigore della legge 6 giugno 1974, n.
298, risultano scadute di validita' al 31 dicembre 1986;
  Tenuto conto che non e' necessario procedere alla emanazione di  un
decreto   di  proroga  delle  predette  autorizzazioni,  potendo  gli
interessati stessi sopperire per i  relativi  trasporti  mediante  il
rilascio  di  autorizzazioni  relative a veicoli di portata fino a 70
quintali e di peso complessivo  fino  a  115  quintali,  rilasciabili
liberamente;
  Tenuto  conto  peraltro che le autorizzazioni rilasciate in base al
decreto  ministeriale   20   giugno   1960   possono   insistere   su
autoarticolati  di portata non superiore a 50 quintali indicata nella
carta di circolazione;
  Considerata, pero', la impossibilita' di sostituzione del  trattore
con altro di peso rimorchiabile della predetta entita';
  Ritenuta,  peraltro,  utile  per tali tipi di trasporto particolari
consentire la sostituzione del veicolo trattore;
  Sentito il comitato centrale per l'albo che ha espresso il  proprio
parere nella seduta del 9 marzo 1993;
                              Decreta:
  Per le autorizzazioni rilasciate in base al decreto ministeriale 20
giugno   1960   ed   insistenti  su  autoarticolati  si  consente  la
sostituzione del veicolo trattore con altro, a condizione  che  sulla
carta  di  circolazione  dello  stesso  sia annotata una riduzione di
capacita' permanente collegata col tipo  di  autorizzazione  e  cioe'
abilitato a trasportare rimorchi e semirimorchi di peso complessivo a
pieno carico non superiore a 140 quintali.
   Roma, 4 giugno 1993
                                                   Il Ministro: COSTA