AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modofiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi 1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (a), e' sostituito dal seguente: (( "Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, )) (( anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo )) (( 4 della convenzione (b), e' punito: )) (( a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi )) (( modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o )) (( etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di )) (( discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o )) (( religiosi; )) (( b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in )) (( qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti )) (( di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, )) (( nazionali o religiosi; )) (( 2. (Soppresso dalla legge di conversione). )) (( 3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o )) (( gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla )) (( discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, )) (( nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, )) (( associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro )) (( attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o )) (( dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. )) (( Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, )) (( associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, )) (( con la reclusione da uno a sei anni.". )) 1-bis (( Con la sentenza di condanna per uno dei reati )) (( previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, )) (( n. 654 (a), o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre )) (( 1967, n. 962 (c), il tribunale puo' altresi' disporre una o )) (( piu' delle seguenti sanzioni accessorie: )) (( a) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore )) (( della collettivita' per finalita' sociali o di pubblica )) (( utilita', secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma )) (( 1-ter )) (( b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro )) (( luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non )) (( uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non )) (( superiore ad un anno; )) (( c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di )) (( documenti di identificazione validi per l'espatrio per un )) (( periodo non superiore ad un anno, nonche' divieto di detenzione )) (( di armi proprie di ogni genere; )) (( d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attivita' di )) (( propaganda elettorale per le elezioni politiche o )) (( amministrative successive alla condanna, e comunque per un )) (( periodo non inferiore a tre anni. )) 1-ter. (( Entro trenta giorni dalla data di entrata in )) (( vigore della legge di conversione del presente decreto, il )) (( Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, )) (( le modalita' di svolgimento dell'attivita' non retribuita a )) (( favore della collettivita' di cui al comma 1-bis, )) (( lettera a). )) 1-quater. (( L'attivita' non retribuita a favore della )) (( collettivita', da svolgersi al termine dell'espiazione della )) (( pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve )) (( essere determinata dal giudice con modalita' tali da )) (( non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di )) (( reinserimento sociale del condannato. )) 1-quinquies. (( Possono costituire oggetto dell'attivita' )) (( non retribuita a favore della collettivita': la prestazione di )) (( attivita' lavorativa per opere di bonifica e restauro degli )) (( edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o )) (( usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi )) (( di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, )) (( n. 654 (a); lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni )) (( di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti )) (( nei confronti delle persone handicappate, dei )) (( tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la )) (( prestazione di lavoro per finalita' di protezione civile, di )) (( tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre )) (( finalita' pubbliche individuate con il decreto di cui al comma )) (( 1-ter. )) 1-sexies. (( L'attivita' puo' essere svolta nell'ambito e a )) (( favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni )) (( privati. ))
(a) La legge n. 654/1975 ratifica e rende esecutiva in Italia la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. (b) Si trascrive la traduzione non ufficiale del testo dell'art. 4 della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 654/1975 di cui sopra: "Art. 4. - Gli Stati contraenti condannano ogni propa- ganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorita' di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore, o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei princi'pi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare: a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorita' o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonche' ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attivita' razzistiche, compreso il loro finanziamento; b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attivita' di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attivita' di propaganda che incitino alla discriminazione razziale, e che l'incoraggino, nonche' a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attivita'; c) a non permettere ne' alle pubbliche autorita', ne' alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale". (c) La legge n. 962/1967 reca norme sulla prevenzione e sulla repressione del delitto di genocidio.