IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  l'art.  22, primo e secondo comma, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66, recante disposizioni urgenti  in  materia  di  autonomia
impositiva  degli  enti  locali  e di finanza locale, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144;
  Vista la legge 5 giugno 1990,  n.  135,  recante  il  programma  di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'Aids;
  Visto  l'art.  20  della  legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza
l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in  materia  di
ristrutturazione   edilizia,   di   ammodernamento   tecnologico  del
patrimonio sanitario pubblico e di  realizzazione  di  residenze  per
anziani e soggetti non autosufficienti;
  Visti  l'art.  3  del decreto ministeriale del 28 giugno 1989, come
modificato da ultimo dal decreto del 25 marzo 1991, e  l'art.  4  del
decreto ministeriale del 27 ottobre 1990, come modificato dal decreto
ministeriale  del  25  marzo  1991,  nonche'  l'art.  3  del  decreto
ministeriale 5 dicembre 1991, con i quali e' stato stabilito che, per
le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la  misura  massima
del  tasso  d'interesse  annuo  posticipato applicabile e' costituita
dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:
    a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli  pubblici
soggetti  ad  imposta,  pubblicato  nel  Bollettino  o supplemento al
Bollettino statistico del Servizio studi della Banca d'Italia;
    b) media aritmetica semplice dei  tassi  giornalieri  della  lira
interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal Comitato di gestione nel
mercato  telematico  dei depositi interbancari, con una maggiorazione
dello 0,75;
  Considerato che, in conseguenza della modifica intervenuta  dal  1
aprile  1993 nella metodologia di rilevazione dei tassi interbancari,
le quotazioni della lira  interbancaria  coincidono  con  quelle  del
Ribor;
  Ritenuta   conseguentemente   la   necessita'   di   modificare  la
disposizione di cui alla sopramenzionata lettera b) dell'art.  3  del
decreto  ministeriale 28 giugno 1989, e successive modifiche, nonche'
dell'art. 4 del decreto ministeriale 27 ottobre  1990,  e  successive
modifiche, e dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 dicembre 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  parametro  della  lira  interbancaria tre mesi lettera previsto
nelle lettere b) dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno  1989
e  dell'art. 4 del decreto ministeriale 27 ottobre 1990, e successive
modificazioni, nonche' nella  lettera  b)  dell'art.  3  del  decreto
ministeriale  5  dicembre 1991, citati in premessa, e' sostituito con
il Ribor.
  Il Ribor si applica in via  automatica  anche  alle  operazioni  di
mutuo  in essere i cui contratti fanno riferimento al parametro della
lira interbancaria tre mesi lettera.