IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio  1970,  n.
29, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, e  succes-
sive modificazioni; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  risolvere  due
problemi interpretativi che hanno determinato incertezze negli organi
amministrativi e grave turbamento nel personale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 giugno 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il primo comma dell'articolo  29  dell'allegato  alla  legge  11
febbraio 1970, n. 29, va inteso nel senso che, nei giorni di  assenza
dal  servizio  per  i  quali  compete  il  premio   industriale,   la
maggiorazione del premio stesso e' dovuta nella misura  spettante  al
dipendente nella giornata precedente la suindicata assenza. 
  2. L'articolo 4, quarto comma, lettera c), della legge 22  dicembre
1980, n. 873, va inteso nel senso che  le  domeniche,  le  festivita'
infrasettimanali e  le  giornate  di  riposo  compensativo  non  sono
computate ai fini del superamento del limite di centottanta giorni di
assenza,  che  preclude  l'erogazione   del   compenso   annuale   di
incentivazione.