IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni; Visto l'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, e succes- sive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di risolvere due problemi interpretativi che hanno determinato incertezze negli organi amministrativi e grave turbamento nel personale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, va inteso nel senso che, nei giorni di assenza dal servizio per i quali compete il premio industriale, la maggiorazione del premio stesso e' dovuta nella misura spettante al dipendente nella giornata precedente la suindicata assenza. 2. L'articolo 4, quarto comma, lettera c), della legge 22 dicembre 1980, n. 873, va inteso nel senso che le domeniche, le festivita' infrasettimanali e le giornate di riposo compensativo non sono computate ai fini del superamento del limite di centottanta giorni di assenza, che preclude l'erogazione del compenso annuale di incentivazione.