IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30  marzo  1981,  n.  119,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio dello Stato
(legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della
legge  22  dicembre  1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu'
del quale  il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare
operazioni  di  indebitamento  nel  limite annualmente risultante nel
quadro  generale  riassuntivo  del  bilancio  di  competenza,   anche
attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency
unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Vista  la  legge  5  agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare  l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988,  n.  362,  ove  si prevede, fra l'altro, che con apposita norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare  l'ottavo  comma  dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in  corso,
a norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 15
giugno 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 85.373
miliardi;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi  da  destinarsi  a
copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione
di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30
marzo   1981,   n.  119,  e  successive  modificazioni,  e'  disposta
un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati
in ECU (Certificati del Tesoro in  Euroscudi),  di  seguito  indicati
come  i  "Certificati",  al  tasso  d'interesse del 9% annuo lordo al
valore di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale, fino all'importo
massimo di nominali 600 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di 5
anni con inizio il 25 giugno 1993 e scadenza il 25 giugno 1998.
  I certificati sono emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento  e  vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale
riferito al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono
vincolanti   e   irrevocabili   e   danno   conseguentemente    luogo
all'esecuzione delle relative operazioni.