IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  l'art.  2-  ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n.  460,
che  autorizza  l'INSAR  ad  assumere  i  lavoratori licenziati dalle
aziende impegnate  nella  costruzione  della  termocentrale  ENEL  di
Fiumesanto;
  Visto  il  comma 9 dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, che, sostituendo l'art.  2-  ter  del  citato  decreto-legge  n.
393/92,  dispone  che l'INSAR e' autorizzata ad assumere i lavoratori
in esubero dipendenti dalle imprese  appaltatrici  e  subappaltatrici
dei  lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto
(primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati e
messi in mobilita';
  Visto,  in  particolare,  il  comma  quarto  che  demanda  al  CIPI
l'indicazione  del  numero  dei lavoratori aventi titolo ed i criteri
per la loro individuazione;
  Visto il comma quinto che prevede  per  le  finalita'  della  legge
l'autorizzazione  alla  spesa  di lire 10 miliardi per ciascuno degli
anni 1993, 1994 e 1995;
  Vista la  documentazione  trasmessa  dall'ufficio  provinciale  del
lavoro e della massima occupazione di Sassari;
  Visto  il  parere  espresso  dall'ufficio  provinciale del lavoro e
della massima occupazione di Sassari;
  Ritenuto che la tutela salariale offerta dalla norma  in  questione
debba  essere riservata ai lavoratori residenti nell'ambito regionale
e, tra questi, di preferenza ai lavoratori in possesso del livello di
qualificazione meno elevato;
  Ritenuto che la limitatezza  delle  risorse  messe  a  disposizione
dalla  norma  rende imperativa la restrizione ai lavoratori impegnati
unicamente  nei  lavori  di  costruzione  della   termocentrale   con
esclusione di altre opere anche funzionalmente collegate;
  Ritenuto  che,  per  non  penalizzare i dipendenti privi di tutela,
debbono  essere  attivate  tutte  le  altre  provvidenze  predisposte
dall'ordinamento  a favore dei lavoratori, in particolare i commi 6 e
7 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Considerato che nel periodo 1  gennaio-31 maggio  1993  sono  stati
licenziati  duecentotrentadue lavoratori e che nel periodo successivo
saranno licenziati circa quattrocentonovantacinque lavoratori;
  Tenuto conto che la messa in liberta'  dei  contingenti  che  hanno
esaurito le fasi lavorative determina forti tensioni a livello locale
cui e' opportuno dare tempestiva risposta;
  Valutata  l'opportunita'  di procedere ad una temporanea fissazione
di contingenti e criteri al fine di non eccedere i  limiti  di  spesa
per  l'anno  in  corso,  riservando ad un successivo provvedimento da
adottarsi entro il 31 ottobre  1993  la  fissazione  dei  contingenti
definitivi dei lavoratori che possono essere assunti dall'INSAR;
                              Delibera:
  In  applicazione  dell'art. 2- ter della legge 26 novembre 1992, n.
460, quale modificato dall'art. 7,  comma  9,  del  decreto-legge  20
maggio  1993,  n.  148,  sono  fissati i criteri di cui al successivo
punto A) ed i contingenti di cui al successivo punto B).
 A) CRITERI.
  L'INSAR procedera' all'assunzione per passaggio diretto  unicamente
dei  contingenti  di  lavoratori  impegnati  nella  costruzione della
termocentrale ENEL di Fiumesanto  (primo,  secondo,  terzo  e  quarto
gruppo)  di  cui al successivo punto B) con esclusione dei lavoratori
residenti fuori  regione.  Tra  i  lavoratori  residenti  nell'ambito
regionale  sara'  data  la  precedenza  ai  lavoratori  non aventi la
qualifica di  "trasfertisti"  che  potranno  essere  assunti  solo  a
completamento  dei contingenti. L'esclusione riguardera', altresi', i
lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici  e  contributivi  per
essere collocati in mobilita' secondo le modalita' previste dai commi
6 e 7 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1993, n. 223.
 B) CONTINGENTI.
  In attesa della conversione in legge del decreto-legge n. 148/93 il
contingente     massimo    e'    temporaneamente    determinato    in
quattrocentocinquanta unita', licenziate entro il 31  agosto  1993  e
che  saranno  assunte  dalla  data  di entrata in vigore del predetto
decreto o dalla data del licenziamento.
  Dal contingente saranno temporaneamente esclusi  i  lavoratori  con
qualifica  di  trasfertista  la  cui  posizione  verra' riconsiderata
all'atto  dell'eventuale  adozione  della  successiva  delibera   che
disciplinera'  gli  ulteriori  contingenti  di  personale assorbibili
dall'INSAR, licenziati successivamente  alla  predetta  data  del  31
agosto 1993.
  Il  competente  ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della massima
occupazione di Sassari comunichera' a questo Comitato il  numero  dei
lavoratori  assunti  dall'INSAR  entro  il 31 agosto 1993 e di quelli
temporaneamente esclusi.
   Roma, 7 giugno 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA