Alle   regioni  ed  alle  province
                                  autonome Trento e Bolzano
Al Ministero della sanita' - Direzione generale servizi veterinari
Ai commissari di Governo presso le regioni  a  statuto  ordinario e a
                                  statuto   speciale  e  le  province
                                  autonome di Trento e Bolzano
All'istituto di incremento ippico - Catania
All'istituto di incremento ippico della Sardegna - Ozieri (Sassari)
All'istituto regionale di incremento ippico per la Puglia
All'istituto di incremento ippico - Santa Maria Capua Vetere
All'istituto di incremento ippico - Pisa
All'istituto di incremento ippico - Ferrara
All'istituto di incremento ippico - Crema
All'associazione nazionale allevatori Cavallo puro sangue
All'associazione nazionale allevatori cavallo trottatore
All'unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.)
Al Jockey club italiano
All'ente nazionale per le corse al trotto (E.N.C.A.T.)
Alla societa' degli Steeple Chases d'Italia
All'ente nazionale per il cavallo italiano (E.N.C.I.)
Alla Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.)
All'Associazione italiana allevatori (A.I.A.)
All'Associazione nazionale allevatori  cavallo  agricolo  italiano da
                                  tiro pesante rapido
All'Associazione regionale cavallo avelignese
All'Associazione nazionale allevatori  asino  di Martina Franca e del
                                  cavallo delle Murge
All'Associazione provinciale degli allevatori   -   Ufficio   per  il
                                  cavallo Bardigiano
                                   Alla    Confederazione    generale
                                  agricoltura italiana
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione italiana coltivatori
 1. Premessa
  1.1.  La  recente  legge  15 gennaio 1991, n. 30, sulla "Disciplina
della  riproduzione animale" compresa quella equina ha inteso dettare
norme organiche su tutta la materia.
  Questa  amministrazione  ai sensi dell'art. 8 della citata legge ha
ultimato la predisposizione di apposito regolamento di esecuzione che
verra' quanto prima formalizzato e reso operativo relativamente a:
    a)  istituzione  ed  esercizio delle stazioni di monta naturale e
degli  impianti per l'inseminazione artificiale, nonche' di requisiti
sanitari  che  devono  possedere i riproduttori per essere ammessi ad
operare nelle stesse stazioni ed impianti;
    b)  i  requisiti  sanitari per prelievo, conservazione, impiego e
distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;
    c)   certificazione  degli  interventi  fecondativi  e  raccolta-
elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;
   d)  requisiti  e controlli tecnico-sanitari per l'importazione dei
riproduttori,  del  relativo  materiale  di  riproduzione, nonche' di
ovuli ed embrioni.
  1.2.  Comunque  il  citato  provvedimento  legislativo  all'art.  5
stabilisce  che  i  soggetti  maschi  per essere ritenuti idonei alla
riproduzione  debbono soddisfare, salvo altro, le seguenti condizioni
essenziali:
    a)  in  monta  naturale: essere iscritti, al Libro genealogico di
cui  all'art.  3,  nonche'  nel  caso di cavalli di razza puro sangue
inglese  e trottatore, essere iscritti oltre che al libro genealogico
anche  all'apposito repertorio degli stalloni previsto al comma 3 del
medesimo articolo;
   b)  per  inseminazione artificiale: i cavalli di razza puro sangue
inglese  e  trottatore  devono  essere iscritti al libro genealogico,
all'apposito  repertorio  stalloni, nonche' possedere i requisiti per
essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi
del citato art. 3, comma 3.
  I  requisiti  genealogici,  morfologici  ed attitudinali nonche' le
modalita'   per   l'inserimento   degli   stalloni   nel   repertorio
sopramenzionato  verranno  fissati  con  successivo decreto di questo
Ministero.
  1.3.  In  ogni  caso,  fino  all'entrata  in  vigore  dei  suddetti
provvedimenti, la materia relativa alla istituzione delle stazioni di
fecondazione  ed alla approvazione degli stalloni puro sangue inglese
e   trottatore   continuera'   ad  essere  regolamentata  secondo  le
disposizioni  previste  dalla  legge 3 febbraio 1963, n. 127, recante
norme  per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina. Come e'
noto,  detta  legge  n.  127/1963  demanda  a questa amministrazione,
previo  parere  di una commissione nazionale, istituita presso questo
Ministero,  il  rilascio  delle  autorizzazioni  alla  istituzione di
stazioni di fecondazione e di approvazione dei cavalli di puro sangue
inglese e trottatore.
  Alla  luce  di  quanto  sopraesposto,  con la presente circolare si
intende  pertanto fornire precisazioni sulle modalita' da seguire, da
parte degli interessati, per la presentazione delle domande intese ad
ottenere  l'autorizzazione  a gestire stazioni di fecondazione equina
(triennio  1994-1996)  e  per  l'approvazione  alla  fecondazione dei
cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore, per la campagna di
fecondazione 1994.
2.   Domande   intese   ad   ottenere   il   rilascio  o  il  rinnovo
dell'autorizzazione  per  il triennio 1994-1996 a gestire stazioni di
fecondazione  pubbliche  e  private con stalloni di razza puro sangue
inglese e trottatore.
  2.1.  Le domande, redatte in carta legale, devono essere inoltrate,
a   mezzo   di   raccomandata  o  consegnate  a  mano,  al  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -  Direzione generale produzione
agricola  -  Div.  II - Produzioni animali - Via XX Settembre n. 20 -
Roma,  entro  e non oltre il 15 agosto 1993; al fine del rispetto del
termine  fara'  fede  la  data  del  timbro  postale e per le domande
consegnate a mano la data del protocollo ministeriale.
  Nella   domanda,  di  cui  si  allega  uno  schema  esemplificativo
(allegato 1), gli interessati devono indicare:
    a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del richiedente (se
trattasi  di  persona giuridica devono essere indicate le generalita'
complete del legale rappresentante);
    b) codice fiscale o partita IVA del richiedente;
    c) localita' dove e' ubicata la stazione di fecondazione;
    d)  numero  e  razza  dei cavalli che si intendono destinare alla
riproduzione.
  2.2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
   1) scheda informativa relativa alla domanda in argomento (allegato
2);
   2)  certificato  comprovante  il  titolo di studio del richiedente
(comunque non inferiore alla scuola media di primo grado);
   3)  certificato  attestante le condizioni igienico-sanitarie della
stazione  di  fecondazione  rilasciato  dal  veterinario della U.S.L.
competente;
   4)  relazione  tecnica  sulle infrastrutture ed attrezzature della
istituenda   stazione  di  fecondazione  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato n. 3;
   5)  ricevute  dell'avvenuto versamento della quota prevista per le
spese della Commissione nazionale approvazione stalloni nonche' della
tassa  di  concessione governativa (cosi' come previsto al successivo
punto 5. Versamenti);
   6)  ai  sensi  della  vigente normativa in materia antimafia ed in
particolare  della  legge  19  marzo  1990,  n. 55, dovranno altresi'
essere allegati alla domanda i seguenti documenti rilasciati in carta
semplice:
     a)  certificato di residenza - di data non inferiore a 10 giorni
dalla data di presentazione della domanda;
     b)  stato  di famiglia - di data non inferiore a 10 giorni dalla
data di presentazione della domanda.
  Tali  documenti  devono  essere  riferiti  al privato richiedente o
legale rappresentante se trattasi di impresa individuale. Se trattasi
invece  di  societa',  la  menzionata certificazione e' richiesta nei
confronti della stessa societa'; in particolare:
   se  trattasi  di  societa' di capitale o societa' di cooperative i
documenti  sono richiesti con riferimento all'amministratore delegato
ed al legale rappresentante;
   se  trattasi  di  societa'  in  nome  collettivo  i documenti sono
richiesti con riferimento a tutti i soci;
   se  trattasi  di societa' in accomandita semplice i documenti sono
richiesti con riferimento ai soci accomandatari;
   se trattasi di consorzi i documenti sono richiesti con riferimento
a  chi  ne  ha la rappresentanza ed agli imprenditori o alle societa'
consorziate;
   se  trattasi  di societa' di cui all'art. 2506 del codice civile i
certificati  sono richiesti nei confronti di coloro che rappresentano
stabilmente la societa' nel territorio dello Stato.
  In caso di rinnovo non sono richiesti i documenti ai punti 2) e 4).
  Si fa presente che la suddetta documentazione e' normalmente
richiesta  una  sola volta prima del rilascio della autorizzazione di
validita' triennale.
  2.3.  Si  sottolinea  l'importanza  della compilazione, in ogni sua
parte,  della indicata scheda informativa (allegato 2) predisposta da
questa amministrazione, necessaria per una corretta istruttoria delle
domande ed indirizzata ad una sollecita evasione delle stesse.
  Si  fa  comunque  presente  che  il  mancato  invio o la incompleta
compilazione  di  tale  documento  puo'  comportare  il rigetto della
domanda medesima.
  Si precisa che anche per le stazioni di fecondazione in cui operano
stalloni    di    proprieta'   di   enti   pubblici   e'   necessaria
l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  Infine  si  evidenzia la necessita' che, per gli stalloni destinati
alla  riproduzione, siano state gia' individuate dagli enti preposti,
le rispettive formule eritrocitarie.
  2.4. Modificazione gestore stazione di fecondazione.
 Si  precisa, inoltre, che qualora successivamente alla presentazione
dei  richiesti  documenti, e nel corso del triennio, si verificassero
mutamenti   nelle   persone   fisiche   del   legale  rappresentante,
dell'amministratore  o degli altri soggetti sopra specificati, dovra'
essere  data tempestiva comunicazione a questo Ministero allegando le
certificazioni  sopramenzionate  per  le  persone  fisiche subentrate
nonche'  l'attestazione  o  la  quietanza  del versamento previsto al
successivo punto 5. Versamenti.
3.  Domande  intese  ad  ottenere  l'approvazione  alla  fecondazione
pubblica  e  privata  per l'anno 1994 di cavalli di razza puro sangue
inglese e trottatore.
  3.1.  Le domande, redatte in carta legale, devono essere inoltrate,
a   mezzo   raccomandata   o   consegnate   a   mano,   al  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -  Direzione generale produzione
agricola  -  Div.  II - Produzioni animali - Via XX Settembre n. 20 -
00187  Roma,  entro e non oltre il 15 settembre 1993, quelle relative
alle  visite  ordinarie, ed entro il 31 dicembre 1993 quelle relative
alle  visite  straordinarie;  al  fine del rispetto del termine fara'
fede la data del timbro postale e per le domande consegnate a mano la
data del protocollo ministeriale.
  Nella   domanda,  di  cui  si  allega  uno  schema  esemplificativo
(allegato 4), gli interessati devono indicare:
    a)  nome, cognome, dati anagrafici e residenza del proprietario o
possessore  degli  stalloni  (se trattasi di persona giuridica devono
essere indicate le generalita' complete del legale rappresentante);
    b) codice fiscale o partita IVA del proprietario o del possessore
dello stallone;
   c)   nome   dei   singoli   stalloni   per  i  quali  si  richiede
l'approvazione.
  3.2.  Alla  domanda  devono  essere  allegati,  per  ciascuno degli
stalloni per i quali si chiede l'approvazione, i seguenti documenti:
   1) scheda informativa relativa alla domanda in argomento (allegato
5);
   2)  copia fotostatica del certificato genealogico o di origine del
soggetto;
   3)  certificato sanitario, rilasciato dal veterinario della Unita'
Sanitaria  Locale (USL) competente per territorio, comprovante sia la
Sanita'  che  l'avvenuta  prova  diagnostica  della  Malleina  ed  il
relativo esito;
   4)   attestazione   del  c/c  postale  o  quietanza  dell'avvenuto
versamento  della  quota  prevista  per  le  spese  della Commissione
nazionale  approvazione  stalloni  (cosi' come previsto al successivo
punto 5. Versamenti);
   5) performances della carriera sportiva dello stallone.
  Si  precisa che il mancato invio o la incompleta compilazione della
suddetta scheda informativa (allegato 5) cosi' come domande inoltrate
da  persone  diverse dal proprietario o dal possessore dello stallone
comportera' il rigetto della domanda medesima.
  3.3.  Qualora  la domanda sia intesa ad ottenere la approvazione di
stalloni  trottatori  alla  inseminazione  strumentale (con materiale
seminale fresco) per l'anno 1994, la stessa deve essere inoltrata con
i  relativi allegati, entro e non oltre il 30 settembre 1993, tramite
l'Associazione  nazionale  allevatori cavallo trottatore (A.N.A.C.T.)
con  sede in Roma, viale del Policlinico n. 181, la quale provvedera'
a farle pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro
e non oltre il 30 ottobre 1993, con il proprio parere in merito.
  Al  riguardo  si  applicano  le  disposizioni  gia'  previste nella
circolare  n. 12502 del 21 settembre 1983 relative alla inseminazione
strumentale per la specie equina.
  3.4. Raduni di visita.
  Si ricorda infine che i cavalli da sottoporre a visita debbono
essere  presentati  alla  Commissione,  nelle  localita' indicate dal
calendario di visita, accompagnati da:
    a) libretto segnaletico o certificato di origine;
    b) certificato di coggin-test e certificati di vaccinazione anti-
influenzale rilasciati dalle Autorita' sanitarie competenti.
  3.5.  Si  precisa che anche per i cavalli stalloni di proprieta' di
enti   pubblici   e'   necessaria  la  autorizzazione  del  Ministero
dell'agricoltura   e   delle  foreste,  a  seguito  di  visita  della
Commissione nazionale stalloni.
  Si  fa presente infine che i cavalli stalloni puro sangue inglese e
trottatore  approvati  da  questo  Ministero,  su parere sempre della
Commissione  nazionale, possono essere utilizzati per la fecondazione
di  fattrici  di  razze  diverse  fermo  restando  che i puledri nati
possono  essere  registrati  nel  libro genealogico di competenza nel
rispetto delle norme stabilite per i rispettivi libri.
  3.6. Requisiti attitudinali.
  A  decorrere  dalla stagione di monta 1994 gli stalloni puro sangue
inglese  e  trottatore  da sottoporre a prima o seconda visita devono
possedere   i   requisiti   attitudinali   previsti   agli   allegati
rispettivamente 6 e 7.
  I  requisiti  attitudinali per gli stalloni trottatori da ammettere
alla inseminazione artificiale sono quelli previsti all'allegato 7.
4. Rilascio attestati.
  Per   quanto   concerne   gli   attestati   di   approvazione  alla
fecondazione, si richiamano le disposizioni normative di cui all'art.
11  del  decreto  del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n.
1618  - recante norme per la esecuzione della innanzi citata legge n.
127/1963  -  che  sanciscono  la  predisposizione  da parte di questa
amministrazione di appositi modelli sui quali dovranno essere redatti
gli attestati medesimi.
 Sempre  ai  fini  della  richiamata  unicita' di indirizzo selettivo
nazionale  e'  indispensabile  che  tutte  le funzioni amministrative
(rilascio   dei  bollettari  di  accoppiamento,  conservazione  delle
matrici) siano mantenute a livello nazionale e pertanto gli attestati
di  approvazione  alla  fecondazione  saranno inviati alle rispettive
Associazioni    Nazionali   Allevatori   di   categoria,   le   quali
provvederanno   a   trasmetterli   ai   gestori   delle  stazioni  di
fecondazione  interessati,  unitamente  al  bollettario  contenente i
certificati  di  accoppiamento ed al registro di monta modello A/bis.
Il  bollettario  dovra'  essere restituito alle predette Associazioni
entro  il  30  settembre 1994. Il registro di monta A/bis, completato
dall'esito  della fecondazione ottenuta, sara' restituito alle stesse
Associazioni entro il 30 settembre 1995.
  I  suddetti  documenti (bollettari e mod. A/bis) restano comunque a
disposizione  di  questo  Ministero  che  potra' in qualsiasi momento
procedere a verifiche ed ispezioni.
5. Versamenti.
  5.1.  Come  in  precedenza indicato gli interessati devono allegare
alla  domanda  di  autorizzazione  la attestazione o le quietanze dei
versamenti effettuati.
  Si ricorda che detti versamenti riguardano:
   1)   quota  spese  relative  al  funzionamento  della  Commissione
nazionale approvazione stalloni;
   2)    tassa   di   concessione   governativa   per   il   rilascio
dell'autorizzazione  per  l'esercizio  di  una  pubblica  stazione di
fecondazione equina.
  Per  quanto attiene l'ammontare delle quote di rimborso spese rela-
tive  della Commissione nazionale approvazione stalloni esse sono de-
terminate  dal  decreto  ministeriale  18  giugno  1992,  n.  9728, e
precisamente:
    a)  L.  85.000 (da allegare alla domanda entro il 15 agosto 1993)
per  il  rilascio  della  autorizzazione  a  gestire  una stazione di
fecondazione  equina pubblica e privata. Tale quota non e' dovuta dai
richiedenti  il  rinnovo  sempre  che  cio'  non  comporti  ulteriori
sopralluoghi  ed  accertamenti  (spostamento ubicazione, ampliamento,
ecc.,  della  stazione).  In  ogni  caso  e'  sempre  dovuta la quota
rimborso  spese  quando  o  sia  cambiata  la  ragione  sociale od il
nominativo del richiedente;
    b)  L.  85.000  per  ciascun  cavallo, per le richieste di visita
ordinaria  da  effettuarsi  a  mezzo raduni (da allegare alla domanda
entro il 15 settembre 1993);
   c)  L.  500.000  per  ciascun  cavallo, per le richieste di visita
straordinaria da effettuarsi a mezzo raduni (da allegare alla domanda
presentata dal 16 settembre 1993 al 31 dicembre 1993);
  Inoltre,  solo  per  casi eccezionali, da valutare singolarmente da
parte  di  questa  amministrazione,  e'  prevista  la possibilita' di
visita  straordinaria  a  domicilio.  In  tali casi si provvedera' ad
addebitare al richiedente oltre la prevista quota i costi delle altre
spese  necessarie  (missione,  viaggio  e soggiorno dei componenti la
Commissione).
  5.2.   Tali   quote   devono   essere   versate  dagli  interessati
direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato con l'imputazione
al  cap.  3590  "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero
dell'agricoltura   e  delle  foreste"  oppure,  tramite  c/c  postale
intestato  alla  medesima  tesoreria  provinciale,  con  la  seguente
causale  "Cap.  3590  -  Entrate  eventuali  e diverse concernenti il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste"; in entrambe le modalita'
di versamento: e' necessario indicare il "nome o nomi degli stalloni'
oppure "stazione fecondazione equina" se trattasi, rispettivamente di
richieste  di  approvazione  stalloni  o  istituzione  di stazione di
fecondazione.
  Per  quanto  concerne  invece  la tassa di concessione governativa,
relativa  al  rilascio  o  al  rinnovo  della  autorizzazione  per la
gestione  di  pubblica stazione di fecondazione, l'ammontare di detta
tassa, fissata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del
26  ottobre  1972, e successive modificazioni, e', attualmente pari a
L.  1.500.000  in  virtu'  dell'aumento  stabilito  con  decreto  del
Ministero delle finanze 20 agosto 1992, emanato ai sensi del decreto-
legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge l'8 agosto 1992, n.
359.
  Tale  somma  deve  essere  versata dagli interessati esclusivamente
mediante  c/c  postale  n.  8003 prestampato - disponibile presso gli
Uffici   PP.TT.   -   intestato  all'Ufficio  del  registro  -  Tasse
concessioni governative di Roma, recante sul retro la motivazione del
versamento  "Tassa  concessione  governativa  per autorizzazione alla
gestione di stazioni di monta equina".
  Mentre  si  resta  in  attesa di cortese riscontro, si invitano gli
organismi  in  indirizzo  a  voler  dare  alla  presente circolare la
massima diffusione tra gli operatori del settore.
                                                   Il Ministro: DIANA