IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  concernenti  l'armonizzazione  delle  disposizioni   in
materia di imposte sugli oli  minerali,  sull'alcole,  sulle  bevande
alcoliche e sui tabacchi lavorati, in materia di imposta  sul  valore
aggiunto con quelle recate da  direttive  della  Comunita'  economica
europea e modificazioni conseguenti a detta  armonizzazione,  nonche'
disposizioni concernenti la  disciplina  dei  Centri  autorizzati  di
assistenza  fiscale,  le   procedure   dei   rimborsi   di   imposta,
l'esclusione dall'imposta locale sui redditi  dei  redditi  d'impresa
fino all'ammontare corrispondente al contributo  diretto  lavorativo,
l'istituzione per il 1993 di  un'imposta  erariale  straordinaria  su
taluni beni ed altre disposizioni tributarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 giugno 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione  economica  e  per  il  coordinamento
delle politiche comunitarie e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
              Prodotti soggetti ad accise - Definizioni 
  1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche  e  i  tabacchi
lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27  e
nell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 22 maggio 1993, n.  155,
sono sottoposti ad  accisa  secondo  le  disposizioni  stabilite  dal
presente decreto. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi
prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta
di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine
o di consumo; 
    b)  deposito  fiscale:  l'impianto  in  cui  vengono  fabbricate,
trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette  ad  accisa,
in regime di sospensione  dei  diritti  di  accisa,  alle  condizioni
stabilite dall'Amministrazione finanziaria; 
    c) depositario autorizzato: il soggetto titolare  e  responsabile
della gestione del deposito fiscale; 
    d)  regime  sospensivo:  il  regime  fiscale   applicabile   alla
fabbricazione,  alla  trasformazione,   alla   detenzione   ed   alla
circolazione  dei  prodotti  soggetti  ad  accisa  fino  al   momento
dell'esigibilita'  dell'accisa  o  del  verificarsi  di   una   causa
estintiva del debito d'imposta; 
    e)  operatore  registrato:  la   persona   fisica   o   giuridica
autorizzata  a  ricevere,  nell'esercizio  dell'attivita'   economica
svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti
da Paesi comunitari, extra-comunitari  o  dal  territorio  nazionale;
tale operatore non puo' detenere o spedire i prodotti  in  regime  di
sospensione dei diritti di accisa; 
    f) operatore  non  registrato:  la  persona  fisica  o  giuridica
autorizzata  ad  effettuare,  a  titolo  occasionale,   le   medesime
operazioni previste per l'operatore registrato. 
  3. Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente decreto, nel
territorio  della  Comunita'   economica   europea,   come   definito
dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il
25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre  1957,  n.  1203,  si
intendono inclusi il Principato  di  Monaco,  Jungholz  e  Mittelberg
(Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si
intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica
francese, il territorio di Bu'singen, l'isola  di  Helgoland,  Ceuta,
Melilla e le isole Canarie.