IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  servizio
sanitario nazionale e, in particolare l'art. 51, concernente il Fondo
sanitario nazionale;
  Vista  la legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13, che per
le esigenze di manutenzione straordinaria  ed  acquisti  attrezzature
sanitarie  in  sostituzione  di quelle obsolete autorizza, per l'anno
1992, le regioni a statuto ordinario, gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico e gli istituti  zooprofilattici  sperimentali
ad   assumere  mutui  decennali,  rispettivamente,  per  gli  importi
complessivi di lire 1.500 miliardi e di lire 100 miliardi, con  oneri
d'ammortamento  a  carico  del  Fondo  sanitario  nazionale  di conto
capitale;
  Visto il decreto-legge 11 luglio 1992,  n.  333,  convertito  nella
legge  8 agosto 1992, n. 359 e, in particolare, l'art. 1 che sospende
sino al 31 dicembre 1992 la concessione di mutui da parte della Cassa
depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore  delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ed altri enti;
  Vista  la legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 1, che esclude dalla
proroga della detta sospensione i mutui con oneri di  ammortamento  a
carico del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale, di cui
all'art.  4,  comma  13  della  citata legge n. 412/1991 e per quelli
relativi all'edilizia sanitaria di cui all'art.  20  della  legge  n.
67/1988,  nei  limiti  dei rifinanziamenti attribuiti al fondo stesso
dalla finanziaria 1993;
  Visto il decreto del  Ministro  del  tesoro  2  febbraio  1993,  n.
760326/4-B, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio
1993,  il quale dispone che le erogazioni di mutuo di cui all'art. 4,
comma 13 della richiamata legge n. 412/1991, possono essere  attivate
con  gli  enti  creditizi  iscritti all'albo di cui all'art. 29 della
legge bancaria;
  Visto il decreto-legge 29 maggio 1989,  n.  201,  convertito  nella
legge  28  luglio  1989,  n.  262,  recante  misure  urgenti  per  il
contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per
acquisto di beni e servizi;
  Considerato che ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n.  382  del
19 settembre 1987, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, le
somme  deliberate  dal  CIPE  ai  sensi  del  soprarichiamato art. 51
debbono essere trasferite direttamente agli istituti  di  ricovero  e
cura a carattere scientifico;
  Ritenuto   di   dover  determinare  le  modalita'  applicative  per
l'accensione e l'ammortamento dei sopracitati mutui;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I mutui di cui al richiamato art.  4,  comma  13,  della  legge  30
dicembre  1991,  n.  412/1991,  per  il  finanziamento delle spese di
manutenzione straordinaria  ed  acquisto  attrezzature  sanitarie  in
sostituzione  di  quelle  obsolete,  possono essere contratti con gli
enti creditizi iscritti all'albo dell'art. 29 della  legge  bancaria,
nel  rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che
li  disciplinano  e,  per  le  aziende  di credito, nell'ambito della
complessiva operativita' oltre il breve termine,  come  disposto  dal
decreto del Ministro del tesoro 2 febbraio 1993, n. 760326/14-B.
  I  mutui,  di  durata decennale, sono regolati a tasso di interesse
annuo posticipato fisso o variabile in misura non superiore a  quella
massima stabilita in applicazione dell'art. 13, comma 1, del decreto-
legge  28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazione, nella
legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'ammortamento decorre,  per  l'intero
ammontare  dell'operazione,  dal  1   gennaio  dell'anno successivo a
quello di stipula del contratto e  le  relative  rate  devono  essere
comprensive,  sin  dal primo anno, della quota capitale e della quota
interesse. Le  rate  semestrali  avranno  scadenza  30  giugno  e  31
dicembre di ogni anno.
  Gli  eventuali interessi di preammortamento sono posti a carico del
bilancio dello Stato e saranno corrisposti unitariamente  alla  prima
rata  di ammortamento dei mutui cui si riferiscono ed il loro importo
sara' gravato degli interessi, al medesimo  tasso  del  mutuo,  sulle
somme  dovute  dalla  data  di  inizio  dell'ammortamento a quella di
scadenza della prima rata dello stesso.