IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria; Viste le istanze in data 26 febbraio e 2 settembre 1992 con le quali la Europ Assistance Italia S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni; Vista la lettera in data 7 dicembre 1992, n. 211556, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento delle istanze sopraindicati; Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private; Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 5 febbraio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra; Decreta: Art. 1. La Europ Assistance Italia S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa nei rami assistenza, infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, merci trasportate (limitatamente ai danni subiti dai bagagli), r.c. generale, perdite pecuniarie di vario genere e tutela giudiziaria nonche' l'attivita' riassicurativa nel ramo assistenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 giugno 1993 Il direttore generale: CINTI