IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti gli articoli 5 e 6  della  legge  13  maggio  1983,  n.  198,
recante  l'adeguamento  alla  normativa  comunitaria della disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno  1983,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme
per il funzionamento del comitato di  cui  all'art.  5  della  citata
legge n. 198/1983;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 dicembre 1958, registrato alla
Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio  n.
89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959,
recante  le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla  Corte
dei  conti  il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374,
concernente   la   determinazione   delle   aliquote   d'imposta   di
fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;
  Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1932, registrato alla Corte
dei  conti  il  2 luglio 1932, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 247,
concernente l'iscrizione in  tariffa  di  nuovi  tipi  di  fiammiferi
denominati "Cerini", con cinquanta cerini ridotti al fosforo amorfo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  aprile 1933, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  127  del   1    giugno   1933,   concernente
l'iscrizione   in   tariffa  di  nuovi  tipi  di  condizionamento  di
fiammiferi denominati "Minerva" con venti fiammiferi giganti di legno
paraffinato al fosforo amorfo;
  Visto il decreto ministeriale  26  gennaio  1979,  registrato  alla
Corte  dei conti il 30 gennaio 1979, registro n. 4 Finanze, foglio n.
390, concernente  l'iscrizione  in  tariffa  di  due  nuovi  tipi  di
"Minerva" con sessanta e trenta fiammiferi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 dicembre 1988, registrato alla
Corte dei conti il 29 marzo 1989, registro n. 15 Finanze,  foglio  n.
314,  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1989,
concernente la variazione dell'aliquota  d'imposta  di  fabbricazione
sui  fiammiferi unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per
singolo condizionamento;
  Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1990, registrato alla Corte
dei conti il 17 maggio 1990, registro n. 13 Finanze, foglio n. 16,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  115  del  19 maggio 1990,
concernente tra l'altro l'iscrizione  nella  tariffa  di  vendita  di
nuovi tipi di condizionamento di fiammiferi;
 Visto  il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte
dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio  n.  384,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il
quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato  fissato
nella misura del 10,00 per cento;
  Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1992, registrato alla Corte
dei  conti  il  30 giugno 1992, registro n. 44 Finanze, foglio n. 46,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  154  del  2  luglio  1992,
concernente  la  variazione  della tariffa di vendita al pubblico dei
fiammiferi,  la  rideterminazione  delle  aliquote  di   imposta   di
fabbricazione   sui  fiammiferi  con  decorrenza  1   luglio  1992  e
iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di fiammiferi;
  Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 14  maggio  1993
dalla   commissione   di  cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;
  Viste le proposte presentate in data 26 maggio 1993  dall'anzidetto
comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1993;
  Riconosciuta la necessita', rappresentata dal suddetto comitato, di
procedere  ad  una revisione della tariffa di vendita al pubblico dei
fiammiferi, con la relativa  variazione  dei  prezzi  di  vendita  al
pubblico   e   la   rideterminazione   delle  aliquote  d'imposta  di
fabbricazione sui fiammiferi nonche' alla radiazione dalla stessa  di
alcuni tipi di condizionamento;
                              Decreta;
                               Art. 1.
  A  decorrere  dalla  data  del  presente decreto sono radiati dalla
tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamenti  di
fiammiferi:
   1)  scatola  di cartone o di legno con cinquanta cerini ridotti al
fosforo amorfo;
   2) bustina di cartone con trenta fiammiferi di  legno  paraffinato
al fosforo amorfo del tipo "Minerva";
   3)  busta  di  cartone  con  venti  fiammiferi  giganti  di  legno
paraffinato al fosforo amorfo del tipo "Minerva";
   4) confezione da 24 scatole in pellicola  trasparente  di  "Cerini
S/80";
   5)  confezione  da  12 scatole in pellicola trasparente di "Cerini
S/80";
   6) confezione da 24 scatole in pellicola trasparente  di  "Svedesi
S/40";
   7)  confezione  da 12 scatole in pellicola trasparente di "Svedesi
S/40";
   8) confezione da 24 scatole in pellicola trasparente  di  "Minerva
40";
   9)  confezione  da 12 scatole in pellicola trasparente di "Minerva
40";
  10) confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di "Familiari
S/100";
  11) confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di "Familiari
S/100";
  12) confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di "Familiari
100";
  13) confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di "Familiari
100".
  La vendita dei tipi e condizionamenti di fiammiferi sopra  elencati
e' consentita fino ad esaurimento delle scorte esistenti.