LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti  i  decreti  legislativi  luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.
347, e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti i decreti legislativi del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
aprile  1947,  n.  283,  e  15  settembre  1947, n. 896, e successive
disposizioni;
 Visto il provvedimento CIP n. 9 del 25 giugno 1992 che stabilisce, a
decorrere dal 1  luglio 1993, una riduzione del  prezzo  dei  farmaci
ivi elencati sub allegato A;
  Visto  il  decreto-legge  9  aprile  1993,  n.  100,  reiterato con
decreto-legge 7 giugno  1993,  n.  179,  che  riduce  il  prezzo  dei
farmaci;
  Considerato che la riduzione dei prezzi prevista dal 1  luglio 1993
comporterebbe ulteriori aggravi al settore farmaceutico;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  La  riduzione  dei  prezzi  dei farmaci prevista a decorrere dal 1
luglio 1993 dal provvedimento CIP n. 9 del 25 giugno 1992, e' sospesa
fino al 30 settembre 1993.
   Roma, 30 giugno 1993
                           Il Ministro dell'industria, del commercio
                          e dell'artigianto - Presidente della giunta
                                              SAVONA