IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante  la  disciplina  del
credito peschereccio di esercizio;
  Visto  l'art.  7,  punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che
dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra e'
fissato con decreto del Ministro del tesoro;
  Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale,
all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il  credito
peschereccio  di esercizio viene fissato con le modalita' e secondo i
criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986  e  suc-
cessive modificazioni;
  Visto  il proprio decreto in data 15 dicembre 1992, con il quale e'
stata  fissata  la  maggiorazione  forfettaria  da  riconoscere  agli
Istituti   di   credito   per  le  operazioni  agevolate  di  credito
peschereccio  di  esercizio,  a  fronte  della  loro   attivita'   di
intermediazione,nella misura dell'1% per l'anno 1993;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della determinazione del tasso di riferimento di  cui  sopra  per  il
bimestre  luglio-agosto  1993,  ha reso noto che il costo medio della
provvista dei fondi e' pari all'11,45%;
  Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi,  provvedere
in merito;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito peschereccio di esercizio, assistite  dal  concorso  pubblico
negli   interessi,  e'  pari,  per  il  bimestre  luglio-agosto  1993
all'11,45%.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  maggiorazione   forfettaria
dell'1%,  il  tasso  di  riferimento  da  praticare,  per il bimestre
luglio-agosto  1993  sulle  operazioni  di  credito  peschereccio  di
esercizio  assistite dal contributo pubblico negli interessi, e' pari
al 12,45%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 giugno 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI