IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Visto l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 1991 e, da ultimo, dal decreto ministeriale 24 giugno 1993, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui all'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione pari al massimo allo 0,75; Visto il ripetuto art. 5 del sopra citato decreto ministeriale con il quale viene stabilito che al tasso come sopra rilevato va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80; Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalla legge n. 135/1990, regolate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993: rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 12,50%; media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 10,8690%; Ritenute valide tali comunicazioni; Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75; Decreta: Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, regolate a tasso variabile e' pari al 12,05%. In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1993 e' pari al 12,85%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 1993 Il Ministro: BARUCCI