IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 giugno 1990,  n.  135,  recante  il  programma  di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
  Visto  l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, modificato
dal decreto ministeriale 25 marzo 1991  e,  da  ultimo,  dal  decreto
ministeriale  24  giugno  1993,  il  quale  ha  stabilito che, per le
operazioni di mutuo regolate a tasso variabile  di  cui  all'art.  1,
comma  5,  della  legge  5 giugno 1990, n. 135, la misura massima del
tasso di
interesse annuo posticipato applicabile  e'  costituita  dalla  media
aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione
titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia,
e  della  media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del
RIBOR, rilevati dal  comitato  di  gestione  mercato  telematico  dei
depositi  interbancari,  con  una  maggiorazione pari al massimo allo
0,75;
  Visto il ripetuto art. 5 del sopra citato decreto ministeriale  con
il quale viene stabilito che al tasso come sopra rilevato va aggiunto
uno spread nella misura dello 0,80;
  Viste  le  note  con  le  quali la Banca d'Italia ed il comitato di
gestione del  mercato  telematico  dei  depositi  interbancari  hanno
comunicato  rispettivamente  i  seguenti  dati  relativi ai parametri
utilizzati per la determinazione del  tasso  di  riferimento  per  le
operazioni  previste  dalla  legge  n. 135/1990, regolate dai decreti
ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993:
   rendimento effettivo medio  lordo  del  campione  titoli  pubblici
soggetti ad imposta: 12,50%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR:
10,8690%;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice
dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una  maggiorazione  dello
0,75;
                              Decreta:
  Il  costo  della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo
di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, regolate a  tasso  variabile
e' pari al 12,05%.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  dello spread dello 0,80, la misura
massima del tasso di interesse annuo posticipato per  il  periodo  1
luglio-31 dicembre 1993 e' pari al 12,85%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 giugno 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI