IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante  provvidenze  per  la
razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della  ricettivita' alberghiera e
turistica;
  Visto l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio
1988, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 29 del 4 febbraio
1991, concernente criteri e modalita' di determinazione del tasso  da
assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a
carico  dello  Stato  e  delle  regioni  sulle  operazioni di credito
turistico-alberghiero;
  Visto il proprio decreto del 15  dicembre  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 297 del 18 dicembre
1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere  agli
istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito
agevolato  previste  dalle  leggi  sopra citate e' stata fissata, per
l'anno 1993, nella misura dell'1,05 per cento;
  Visto il proprio decreto  del  28  aprile  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 103 del 5 maggio
1993, con il quale il tasso  di  riferimento  per  le  operazioni  di
credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con
provvista  non  riveniente  dal collocamento di titoli obbligazionari
per il bimestre maggio-giugno 1993 e' stato determinato nella  misura
del  13,60 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione
forfettaria;
  Vista la lettera con la quale  la  Banca  d'Italia  ha  fornito  la
comunicazione   prevista  dal  citato  decreto  ministeriale  del  22
dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento  per  il
bimestre luglio-agosto 1993 relativo alle operazioni sopra indicate;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                              Decreta:
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo  1968,
n.  326,  nonche'  dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento  per
le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse
di  risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli
obbligazionari per il  bimestre  luglio-agosto  1993  e'  determinato
nella  misura  del 13,00 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per
cento a titolo di maggiorazione forfettaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 giugno 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI