IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista  la  nota n. 1029 in data 15 maggio 1993 del presidente della
corte di appello di Bologna, con la quale si comunica  che  l'ufficio
notifiche,  esecuzioni  e protesti presso detta corte non e' stato in
grado di funzionare nel giorno 2 aprile 1993 a causa dello  stato  di
agitazione del personale dipendente;
  Visti  gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.
437, concernente la proroga dei termini di decadenza  in  conseguenza
del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;
                              Decreta:
  In  conseguenza  del  mancato funzionamento dell'ufficio notifiche,
esecuzioni e protesti presso la  corte  di  appello  di  Bologna  nel
giorno  2  aprile  1993,  i termini di decadenza per il compimento di
atti presso il detto ufficio  o  a  mezzo  del  personale  addettovi,
scadenti  nel  giorno  sopra indicato o nei cinque giorni successivi,
sono  prorogati  di  quindici  giorni  a  decorrere  dalla  data   di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 23 giugno 1993
                                                   Il Ministro: CONSO