L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED
               AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del governo e
dell'amministrazione della regione siciliana, approvato  con  decreto
del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1  agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto  il  regolamento  di esecuzione della predetta legge n. 1497,
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Esaminato il verbale redatto nella seduta del 23 marzo 1990,  nella
quale  la  commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze
naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto di sottoporre a  vincolo
paesaggistico  il tratto di costa comprendente le contrade Ciarciolo,
Pisciotto e Religione ricadente nel territorio dei comuni di Modica e
Scicli, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata  secondo
la descrizione che segue:
   "il  confine  del  vincolo  ha  inizio  dal punto in cui la strada
poderale di contrada  Corvo  incontra  la  battigia  e  percorrendola
interseca  la  strada  provinciale  n.  66  Pozzallo-Sampieri. Quindi
prosegue verso nord e, allo incrocio con  quota  41  m,  procede,  in
direzione  nord-est, sulla strada vicinale che collega la provinciale
con le case di "Costa di Cono", fino ad incrociare la  linea  ferrata
"Scicli-Pozzallo".  Percorre  la  linea  ferrata  verso  est  fino ad
incontrare, a quota 77 m, la strada  vicinale  "Costa  di  Carro-Case
Pen",  che  risale  fino  all'imbocco con la strada provinciale n. 40
Sampieri-Scicli  all'altezza  del  km  6+800  circa.  Percorre  detta
provinciale  verso  sud-est  fino  ad  incrociare  la  via di accesso
poderale alle case, dalle  quali,  proseguendo  in  linea  retta,  si
congiunge  con  lo  spigolo  nord-ovest  del recinto della conigliera
della Villa  Trippatore,  attraversando  perpendicolarmente  la  cava
omonima.  Il  confine,  quindi,  percorre  tutto  il  perimetro della
conigliera nonche' la strada di accesso alla villa suddetta, fino  ad
incrociare la strada provinciale n. 44 al km 10 dove esiste l'edicola
votiva;
  Proseguendo lungo detta provinciale n. 44 in direzione est, il con-
fine  di  vincolo,  all'altezza  del  km  2+600,  incrocia  la strada
vicinale Puntare Scarse-Fondo Longo, che percorre verso sud  sino  ad
intersecare  la s.p. n. 66. Proseguendo in direzione est, percorre la
suddetta s.p. per circa 600 m fino a raggiungere il  limite  comunale
individuato  dalla  trazzera di collegamento fra Punta Raganzino e la
battigia, che percorre fino a terminarvi";
  Accertato che il predetto  verbale  del  23  marzo  1990  e'  stato
pubblicato  all'albo  pretorio  dei  comuni  di  Modica  e  Scicli  e
depositato  nella  segreteria  dei  comuni  stessi,  per  il  periodo
prescritto dalla legge n. 1497/1939;
  Esaminate  le  opposizioni  proposte, tutte nei termini di cui alla
gia' menzionata legge n. 1497, da:
   Michele Causarano, con atto del 10 ottobre 1990;
   Alessandro Cundari, con atto del 31 ottobre 1990;
   Tommaso Contarino, con atto del 20 novembre 1990;
   comune di Scicli, con deliberazione n. 287 del 21 novembre 1990;
   Vincenzo Profetto, con atto del 4 dicembre 1990;
   Francesco Gravina Penna, con atto del 28 gennaio 1991;
  Rilevato, nel merito delle opposizioni, che le motivazioni  addotte
possono cosi' riassumersi:
   1)  la composizione della commissione per la tutela delle bellezze
naturali risulta  illegittima,  in  quanto  tra  i  membri  aggregati
risulta  presente  un  delegato  del  capo del distretto minerario di
Catania, e cio' in contraddizione  con  l'art.  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 805/75;
   2)  i  presupposti  su cui si basa il vincolo proposto non trovano
corrispondenza con la  realta'  presente  nel  territorio  in  esame,
soprattutto in riferimento: ai processi di degrado antropico presenti
in   quest'area   come   nel   resto   della   costa   sud-orientale;
all'individuazione da parte della commissione di zone  umide  escluse
dall'elenco  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n.
448/76, cosi' come previsto dall'art. 1, lettera i), della  legge  n.
431/85;   all'astrattezza   e  genericita'  delle  motivazioni  tutte
riferibili a qualsiasi altro punto della costa iblea;
   3) il vincolo sarebbe pregiudizievole per le attivita'  economiche
ed edilizie della zona;
   4)  le zone umide della Palude di Sampieri e dei laghetti costieri
di Pisciotto e di Marina di Modica, proposte a vincolo  di  "bellezza
individua"  dalla  competente  commissione, non contengono alcuno dei
requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge n. 1497/39 e art.
9 del regio decreto n.  1357/40;
  Osservato, nell'ordine che precede, che:
    a) l'art. 4, secondo comma, del regio decreto n. 1357/40  prevede
che il membro aggregato, esperto in materia mineraria (art. 2, quinto
comma,  della  legge  n.  1497/39)  venga  designato  dal  competente
distretto minerario;
    b) il vincolo proposto tiene conto  di  tutti  gli  elementi  che
hanno concorso a determinare la "proposta" della commissione:
    dalla   lettura   del   verbale   si   rileva   testualmente  che
relativamente   all'intera   costa   meridionale   iblea    "l'ambito
territoriale  che  ancora consente l'esercizio della tutela di questo
tipo di paesaggio .. e' senza dubbio quella gravitante  intorno  alle
due  zone umide di Sampieri e di Punta Religione .." dove "i processi
di  degrado  antropico  non  hanno  ancora  del  tutto  alterato   le
caratteristiche  ambientali ..". La commissione ha cioe' riconosciuto
che  nell'ambito  tutelato  si  sono  verificate  nel   tempo   delle
alterazioni,  tuttavia  in  misura tale da considerare ancora la zona
meritevole di salvaguardia. Cio' peraltro si evince  dai  riferimenti
puntuali  contenuti  nello  stesso  verbale sulle caratteristiche del
territorio, costituite dalla contestuale presenza dei valori naturali
del sito e dei tangibili  segni  di  interesse  etnoantropologico  di
elevato valore culturale lasciati dall'opera storicizzata dell'uomo;
    la  legge  n.  431/85 non esclude che vengano sottoposte a tutela
paesaggistica, secondo le procedure della legge n. 1497/39, le  "zone
umide"  non  incluse  negli  elenchi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. La commissione ha nel  merito
rilevato   l'intrinseca   importanza   di   un  siffatto  ecosistema,
inserendolo, contestualmente, all'interno di un unicum  paesaggistico
rappresentato dall'area oggetto del vincolo;
    la  proposta  di  vincolo  e'  riferita ad un ben definito ambito
costiero, ove si riscontrano  diversi  elementi  (laghetti  costieri,
pantani,  dune,  riferimenti  architettonici  di  pregio  ecc.) tutti
concorrenti alla corretta  definizione  di  un  sistema  territoriale
costiero di indubbio interesse ambientale e paesaggistico;
    c)  il  vincolo paesistico non e' di ostacolo all'economia locale
ne'  all'iniziativa  edilizia  ed  urbanistica,  ma  e'   preordinato
soltanto  ad  assicurare  un ordinato sviluppo economico, edilizio ed
urbanistico, al fine di impedire che vengano compromesse le  esigenze
della tutela paesistica.
  I  provvedimenti  di  tutela  sono  intesi,  infatti, a regolare le
attivita' di che trattasi in rapporto  all'interesse  pubblico  della
tutela paesistica, al fine di evitare che ogni singola iniziativa nel
campo  produttivo,  edilizio  e urbanistico possa menomare l'ambiente
paesistico della zona stessa;
    d)  si  rivelano,  invece,   fondate   le   eccezioni   sollevate
relativamente  alla  proposta  di  sottoporre  a "bellezza individua"
alcune aree, come la  Palude  di  Sampieri,  le  Dune  e  i  laghetti
costieri  di  Pisciotto  e  di  Marina di Modica, interne all'area di
"vincolo d'insieme".
  La giurisprudenza  amministrativa  ha  affermato  che  nel  sistema
legislativo  riguardante  la  protezione  delle bellezze naturali "il
fondamento  della  distinzione  per  cui  una  cosa  e'  riconosciuta
tutelabile come bellezza individua si basa sul pregio intrinseco alla
cosa stessa, pur se valutabile nell'ambiente nel quale e' collocata e
non  ha il pregio che le deriverebbe dal far parte di un complesso di
cose immobili in cui la bellezza e' dell'insieme e non e'  divisibile
fra le parti" (Cons. di Stato, I, 11 giugno 1957, n. 906).
  Il  verbale di vincolo si limita soltanto ad esaminare tutti quegli
elementi che contribuiscono a caratterizzare l'interesse pubblico  in
relazione  all'aspetto della localita' nel suo insieme (cfr. pag. 11,
secondo capoverso, del verbale); non  vengono  invece  rilevati  quei
caratteri di bellezza naturale, che, uniti al pregio di rarita', sono
idonei a conferire al bene indicato il valore intrinseco di "bellezza
individua". La commissione si limita a rimarcare la necessita' di una
maggiore  salvaguardia  degli  ambiti  maggiormente  sottoposti  alla
minaccia di trasformazioni  irreversibili,  piuttosto  che,  come  la
legge  prescrive,  richiamare  l'unicita'  dei  valori  ambientali  e
naturalistici che quei medesimi  ambiti  rivestono  (cfr.,  pag.  11,
ultimo capoverso, del verbale);
  Rilevato,  in  primo  luogo,  che l'intero tratto di litorale della
Sicilia   sud   orientale    ha    caratteristiche    geomorfologiche
assolutamente  peculiari  che  non  trovano  riscontro in altre parti
dell'isola. Tali peculiarita' trovano la loro genesi in tempi  remoti
allorquando il tratto di Mediterraneo che, ai tempi nostri, separa la
Sicilia   dalla   costa  settentrionale  dell'Africa,  si  presentava
strutturato  in  un  paesaggio  costituito  da  formazioni   lagunari
intervallate   da   dune  sabbiose  emergenti  dal  medesimo  zoccolo
continentale.
  La  costa  meridionale  siciliana costituisce infatti un relitto di
quella piu' vasta formazione che unificava le  due  sponde  del  mare
Mediterraneo. In essa infatti predominano formazioni sabbiose a dune,
simili  a quelle delle dune desertiche dell'Africa settentrionale, ed
in parte sono il risultato di  un  processo  di  accumulo  eolico  di
sabbie  apportate  sui  litorali.  L'attuale  regime  torrentizio del
versante  meridionale  degli  Iblei  consente  un  limitato   apporto
sabbioso di ripascimento dei litorali che sono dovunque, nella fascia
costiera, in costante arretramento.
  Un  paesaggio siffatto, geologicamente diverso dal sistema montuoso
dell'isola, possiede quindi un suo fascino particolare  di  esotismo,
gia' di per se' meritevole di protezione;
  Rilevato  che  tale  protezione  avrebbe potuto e dovuto estendersi
all'intera costa meridionale, ma la situazione di degrado,  ad  opera
dell'attivita'  edilizia  e,  comunque,  degli  interventi  che hanno
inciso  sul  territorio  non  consente  piu'  l'attuazione   di   una
protezione  globale, pur permettendo ancora la salvaguardia di ambiti
piu' limitati, nei quali i processi di degrado antropico non  abbiano
ancora   del   tutto   alterato  le  caratteristiche  ambientali  del
territorio;
  Ritenuto, pertanto, che sotto tale profilo, occorre  esercitare  la
tutela, anche con il recupero di situazioni parzialmente compromesse,
dell'area paesisticamente pregevole, gravitante intorno alle due zone
umide  di  Sampieri e di Punta Religione, con limite nell'entroterra,
nello zoccolo del rilievo ibleo, area in  parte  coincidente  con  il
tracciato della ferrovia o della vecchia strada provinciale n. 44.
  E'  percorrendo tale strada, infatti, che si gode un quadro visuale
e panoramico di grande effetto, perche' si abbraccia con lo  sguardo,
dominandolo,  l'intero contesto dei luoghi, degradante verso il mare,
con il suo patrimonio di masserie e ville rurali, di ulivi e carrubi,
giu' fino alla spiaggia caratterizzata da dune sabbiose ricoperte  da
cespugli di macchia mediterranea;
  Rilevato  che dal punto di vista archeologico proprio sulla duna di
contrada Pisciotto, a seguito di  successivi  interventi  conoscitivi
avvenuti  dal  1967 sino al 1988, e' stata individuata la presenza di
un paleosuolo in chiara relazione con lembi di capanne pertinenti  ad
un villaggio preistorico.
  I  resti  rinvenuti sono per lo piu' costituiti da livelli di uso e
di controllo pertinenti a capanne circolari impostate sulla sabbia ed
attestanti la presenza di un esteso insediamento della prima eta' del
bronzo di facies castellucciana.
  L'insediamento    preistorico    costituisce    una     eccezionale
testimonianza archeologica, essendo le capanne probabilmente legate a
fenomeni  di  occupazione  stagionale  del  sito  per  effetto  della
transumanza e rappresenta, quindi, un documento finora raro di questo
particolare aspetto della  cultura  materiale  dell'antica  eta'  del
bronzo.
  Altro  sito  fortemente  indiziato  di  interesse archeologico, per
esservi  stati  rinvenuti  numerosi  frammenti  ceramici   di   epoca
preistorica, e' ubicato nei pressi di Punta Religione;
  Rilevato,    ancora,   che   l'interesse   paesaggistico-ambientale
dell'area oltre ad essere caratterizzato dal gia' accennato complesso
geo-morfologico naturale, e' connotato da rilevanti presenze storico,
naturalistiche ed architettoniche.
  Questo  tratto  di  costa  e' definita storicamente come la regione
delle "Marse" o  porti,  poiche'  la  spiaggia  bassa  e  arenosa  ha
intercettato  il mare formando numerose lagune. La punta detta di San
Pietro (Sampieri) costituisce, per l'altezza e la forma sporgente sul
mare, un ridotto a guisa di porto, con riferimenti  storici  precisi,
del  quale  in  certe  condizioni  si osservano i resti di un molo in
legno che serviva per scalo di barche-traghetto per l'isola di Malta.
La stessa spiaggia di Maganuco viene ricordata come ridotto di  navi,
insieme a Ciarciolo e Pisciotto.
  Le  zone  umide  comprese  nel  tratto  sottoposto  a vincolo, sono
costituite dalla palude  di  Sampieri  e  dai  laghetti  costieri  di
Pisciotto e Marina di Modica; questi pur non avendo oggi dal punto di
vista   faunistico   rilevanza   particolare,   appaiono   luoghi  di
frequentazione di  alcune  specie  migratorie,  fenomeno  questo  che
subira'  suscettibile  incremento  qualora  si porra' freno ad alcune
turbative ambientali.
  Sia  a  Sampieri  che  a  Marina  di  Modica   i   laghetti   vanno
periodicamente  in  contatto  con  il  mare  e ne sono alimentati pur
ricevendo  apporti  anche  da  falde  di  acqua  dolce.  Gli  uccelli
osservati in tale zone non sono dunque presenti in numero notevole ed
inoltre la sosta si limita al massimo ad un giorno.
  Si  tratta  essenzialmente  di  limicoli  (nidificano  con certezza
l'allocco, il barbagianni e la civetta); piu' rari sono gli aironi  e
praticamente  sporadici  gli anatidi. Le specie sicuramente svernanti
sono le folaghe e le gallinelle d'acqua.
  La fauna presente in un arenile un tempo immacolato  e  silenzioso,
annovera  la  storica  presenza  della tartaruga della specie Caretta
Caretta, che vi veniva nelle piu' buie notti di  giugno  e  luglio  a
deporre  le  uova  in  profonde buche; e' probabile anche la presenza
della testuggine, purtroppo penalizzata da numerose catture in mare.
  Non e'  raro  incontrare  il  colubro  leopardino,  oggi  specie  a
rischio,  mentre  per  quanto  riguarda  i mammiferi sono presenti il
riccio, il coniglio selvatico,  la  volpe  e  la  donnola;  risultano
segnalati il ghiro, l'istrice e l'arvicola terrestre.
  La  vegetazione  della zona presenta tutti quei caratteri che, rari
nel nostro Paese, sono tipici delle  zone  africane;  la  palma  nana
(nelle  zone  presso  Sampieri,  dove  la  sabbia  si  e'  da  secoli
consolidata), l'euforbia, il  ginepro,  la  rara  retama,  ossia  una
ginestra  molto  ramosa  a  fiori  bianchi, che compare in estensioni
molto piu' cospicue nell'Africa settentrionale-occidentale.
  Siepi compatte formano il licio europeo,  spinosissimo,  accoppiato
al  fico  d'india.  I  carrubeti  e  gli ulivi sulle quote piu' alte,
degradano a mare in macchia  mediterranea  in  formazione  a  gariga.
Nelle  bassure fra le dune e il mare, compaiono i papaveri gialli, la
rucchetta di mare, la centaurea o fiordaliso delle spiagge, il giglio
marino ed i mesembriatemi che tappezzano le pendici dunali.
  Tra gli insetti delle dune, che qui vivono, si  puo'  ricordare  la
"polyphylla ragusai", un bellissimo scarabeide endemico di Sicilia, e
il brachitripe dalla testa grossa o cicalone, cavalletta gialla senza
ali  che  si  rinviene  altrove  solo in poche localita' sarde e nord
africane.
  All'interno del paesaggio naturale esistono  oggi  alcuni  elementi
antropici fortemente correlati, che sono costituiti dal sistema delle
masserie e delle perimetrazioni costiere, che, diversamente da quelle
dell'altopiano  ibleo, sono destinate sostanzialmente a costituire il
rifugio  ed  il  riparo della transumanza al loro arrivo alla costa e
sono articolate verso le culture erbacee ad alto reddito.
  Il complesso  monumentale  della  "Fornace  Penna"  costituisce  un
elemento  di  cultura  materiale  legato  al nascere di una attivita'
industriale moderna, in cui i valori formali e  di  tecniche  avevano
grandissimo  peso  anche  nell'edilizia  industriale,  rappresentando
cosi' un monumento di architettura unico,  di  elevatissime  qualita'
formali e tecniche";
  Ritenuto,  pertanto, che l'insieme di questi elementi paesaggistici
ed  ambientali,  naturali  ed  antropici  fa  si'  che   il   sistema
territoriale   individuato   costituisca   un  insieme  paesaggistico
unitario inscindibile in cui vanno salvaguardati  contemporaneamente,
sia  gli  elementi naturali e naturalistici nel loro essere attuale e
nei loro processi genetici e dinamici -  ripristinandoli  laddove  e'
ancora  possibile  -,  sia gli elementi antropici, provvedendo ad una
liberazione da quegli elementi di degrado e  ad  una  limitazione  di
quelle  attivita'  che  oggi  costituiscono  impedimento dei processi
naturali, ovvero a  quei  processi  antropici  non  regolati  da  una
precisa  cornice  paesaggistica ed ambientale, come le escavazioni di
sabbia e l'edificazione abusiva;
  Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di
pubblico interesse, che suggeriscono la opportunita' di sottoporre  a
vincolo  paesaggistico  il  tratto  di costa comprendente le contrade
Ciarciolo, Pisciotto e Religione ricadente nel territorio dei  comuni
di  Modica  e  Scicli,  come  sopra  descritta,  in conformita' della
proposta del 23 marzo  1990  della  commissione  provinciale  per  la
tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;
  Ritenuto di dovere accogliere le opposizioni avverso la proposta di
vincolo  limitatamente  alle  doglianze  relative alla imposizione di
dichiarazione di "bellezza individua" di alcune aree, come la  Palude
di  Sampieri,  le Dune e i laghetti costieri di Pisciotto e di Marina
di Modica, interne all'area di "vincolo d'insieme",  e  come  segnate
nella planimetria allegata;
  Ritenuto,  infine,  di  non dover includere nel presente decreto di
vincolo  le  cave  denominate  Trippatore,  Labbisi,  Gisana,  Cugno-
Nacalino  e  delle  Mele,  tutte  esterne al perimetro di vincolo, in
quanto, come successivamente chiarito dalla Soprintendenza per i beni
culturali ed ambientali di Siracusa, con nota protocollo n. 10432 del
25  agosto  1992,   gia'   sufficientemente   sottoposte   a   tutela
paesaggistica ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il  tratto  di costa
comprendente le contrade Ciarciolo, Pisciotto e  Religione  ricadente
nel  territorio  dei comuni di Modica e Scicli, descritto come sopra,
con l'esclusione delle aree di cui  all'art.  2,  e  comunque  meglio
delimitato  in  rosso  nella  planimetria  allegata,  che forma parte
integrante del presente decreto, e' dichiarato di notevole  interesse
pubblico,  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 1 numeri 3 e 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 numeri 4 e 5 del relativo
regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357.