L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo statuto della regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e
dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto
del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497,
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Esaminato il verbale redatto nella seduta del 23 marzo 1990, nella
quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze
naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto di sottoporre a vincolo
paesaggistico il tratto di costa comprendente le contrade Ciarciolo,
Pisciotto e Religione ricadente nel territorio dei comuni di Modica e
Scicli, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo
la descrizione che segue:
"il confine del vincolo ha inizio dal punto in cui la strada
poderale di contrada Corvo incontra la battigia e percorrendola
interseca la strada provinciale n. 66 Pozzallo-Sampieri. Quindi
prosegue verso nord e, allo incrocio con quota 41 m, procede, in
direzione nord-est, sulla strada vicinale che collega la provinciale
con le case di "Costa di Cono", fino ad incrociare la linea ferrata
"Scicli-Pozzallo". Percorre la linea ferrata verso est fino ad
incontrare, a quota 77 m, la strada vicinale "Costa di Carro-Case
Pen", che risale fino all'imbocco con la strada provinciale n. 40
Sampieri-Scicli all'altezza del km 6+800 circa. Percorre detta
provinciale verso sud-est fino ad incrociare la via di accesso
poderale alle case, dalle quali, proseguendo in linea retta, si
congiunge con lo spigolo nord-ovest del recinto della conigliera
della Villa Trippatore, attraversando perpendicolarmente la cava
omonima. Il confine, quindi, percorre tutto il perimetro della
conigliera nonche' la strada di accesso alla villa suddetta, fino ad
incrociare la strada provinciale n. 44 al km 10 dove esiste l'edicola
votiva;
Proseguendo lungo detta provinciale n. 44 in direzione est, il con-
fine di vincolo, all'altezza del km 2+600, incrocia la strada
vicinale Puntare Scarse-Fondo Longo, che percorre verso sud sino ad
intersecare la s.p. n. 66. Proseguendo in direzione est, percorre la
suddetta s.p. per circa 600 m fino a raggiungere il limite comunale
individuato dalla trazzera di collegamento fra Punta Raganzino e la
battigia, che percorre fino a terminarvi";
Accertato che il predetto verbale del 23 marzo 1990 e' stato
pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Modica e Scicli e
depositato nella segreteria dei comuni stessi, per il periodo
prescritto dalla legge n. 1497/1939;
Esaminate le opposizioni proposte, tutte nei termini di cui alla
gia' menzionata legge n. 1497, da:
Michele Causarano, con atto del 10 ottobre 1990;
Alessandro Cundari, con atto del 31 ottobre 1990;
Tommaso Contarino, con atto del 20 novembre 1990;
comune di Scicli, con deliberazione n. 287 del 21 novembre 1990;
Vincenzo Profetto, con atto del 4 dicembre 1990;
Francesco Gravina Penna, con atto del 28 gennaio 1991;
Rilevato, nel merito delle opposizioni, che le motivazioni addotte
possono cosi' riassumersi:
1) la composizione della commissione per la tutela delle bellezze
naturali risulta illegittima, in quanto tra i membri aggregati
risulta presente un delegato del capo del distretto minerario di
Catania, e cio' in contraddizione con l'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 805/75;
2) i presupposti su cui si basa il vincolo proposto non trovano
corrispondenza con la realta' presente nel territorio in esame,
soprattutto in riferimento: ai processi di degrado antropico presenti
in quest'area come nel resto della costa sud-orientale;
all'individuazione da parte della commissione di zone umide escluse
dall'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
448/76, cosi' come previsto dall'art. 1, lettera i), della legge n.
431/85; all'astrattezza e genericita' delle motivazioni tutte
riferibili a qualsiasi altro punto della costa iblea;
3) il vincolo sarebbe pregiudizievole per le attivita' economiche
ed edilizie della zona;
4) le zone umide della Palude di Sampieri e dei laghetti costieri
di Pisciotto e di Marina di Modica, proposte a vincolo di "bellezza
individua" dalla competente commissione, non contengono alcuno dei
requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge n. 1497/39 e art.
9 del regio decreto n. 1357/40;
Osservato, nell'ordine che precede, che:
a) l'art. 4, secondo comma, del regio decreto n. 1357/40 prevede
che il membro aggregato, esperto in materia mineraria (art. 2, quinto
comma, della legge n. 1497/39) venga designato dal competente
distretto minerario;
b) il vincolo proposto tiene conto di tutti gli elementi che
hanno concorso a determinare la "proposta" della commissione:
dalla lettura del verbale si rileva testualmente che
relativamente all'intera costa meridionale iblea "l'ambito
territoriale che ancora consente l'esercizio della tutela di questo
tipo di paesaggio .. e' senza dubbio quella gravitante intorno alle
due zone umide di Sampieri e di Punta Religione .." dove "i processi
di degrado antropico non hanno ancora del tutto alterato le
caratteristiche ambientali ..". La commissione ha cioe' riconosciuto
che nell'ambito tutelato si sono verificate nel tempo delle
alterazioni, tuttavia in misura tale da considerare ancora la zona
meritevole di salvaguardia. Cio' peraltro si evince dai riferimenti
puntuali contenuti nello stesso verbale sulle caratteristiche del
territorio, costituite dalla contestuale presenza dei valori naturali
del sito e dei tangibili segni di interesse etnoantropologico di
elevato valore culturale lasciati dall'opera storicizzata dell'uomo;
la legge n. 431/85 non esclude che vengano sottoposte a tutela
paesaggistica, secondo le procedure della legge n. 1497/39, le "zone
umide" non incluse negli elenchi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. La commissione ha nel merito
rilevato l'intrinseca importanza di un siffatto ecosistema,
inserendolo, contestualmente, all'interno di un unicum paesaggistico
rappresentato dall'area oggetto del vincolo;
la proposta di vincolo e' riferita ad un ben definito ambito
costiero, ove si riscontrano diversi elementi (laghetti costieri,
pantani, dune, riferimenti architettonici di pregio ecc.) tutti
concorrenti alla corretta definizione di un sistema territoriale
costiero di indubbio interesse ambientale e paesaggistico;
c) il vincolo paesistico non e' di ostacolo all'economia locale
ne' all'iniziativa edilizia ed urbanistica, ma e' preordinato
soltanto ad assicurare un ordinato sviluppo economico, edilizio ed
urbanistico, al fine di impedire che vengano compromesse le esigenze
della tutela paesistica.
I provvedimenti di tutela sono intesi, infatti, a regolare le
attivita' di che trattasi in rapporto all'interesse pubblico della
tutela paesistica, al fine di evitare che ogni singola iniziativa nel
campo produttivo, edilizio e urbanistico possa menomare l'ambiente
paesistico della zona stessa;
d) si rivelano, invece, fondate le eccezioni sollevate
relativamente alla proposta di sottoporre a "bellezza individua"
alcune aree, come la Palude di Sampieri, le Dune e i laghetti
costieri di Pisciotto e di Marina di Modica, interne all'area di
"vincolo d'insieme".
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che nel sistema
legislativo riguardante la protezione delle bellezze naturali "il
fondamento della distinzione per cui una cosa e' riconosciuta
tutelabile come bellezza individua si basa sul pregio intrinseco alla
cosa stessa, pur se valutabile nell'ambiente nel quale e' collocata e
non ha il pregio che le deriverebbe dal far parte di un complesso di
cose immobili in cui la bellezza e' dell'insieme e non e' divisibile
fra le parti" (Cons. di Stato, I, 11 giugno 1957, n. 906).
Il verbale di vincolo si limita soltanto ad esaminare tutti quegli
elementi che contribuiscono a caratterizzare l'interesse pubblico in
relazione all'aspetto della localita' nel suo insieme (cfr. pag. 11,
secondo capoverso, del verbale); non vengono invece rilevati quei
caratteri di bellezza naturale, che, uniti al pregio di rarita', sono
idonei a conferire al bene indicato il valore intrinseco di "bellezza
individua". La commissione si limita a rimarcare la necessita' di una
maggiore salvaguardia degli ambiti maggiormente sottoposti alla
minaccia di trasformazioni irreversibili, piuttosto che, come la
legge prescrive, richiamare l'unicita' dei valori ambientali e
naturalistici che quei medesimi ambiti rivestono (cfr., pag. 11,
ultimo capoverso, del verbale);
Rilevato, in primo luogo, che l'intero tratto di litorale della
Sicilia sud orientale ha caratteristiche geomorfologiche
assolutamente peculiari che non trovano riscontro in altre parti
dell'isola. Tali peculiarita' trovano la loro genesi in tempi remoti
allorquando il tratto di Mediterraneo che, ai tempi nostri, separa la
Sicilia dalla costa settentrionale dell'Africa, si presentava
strutturato in un paesaggio costituito da formazioni lagunari
intervallate da dune sabbiose emergenti dal medesimo zoccolo
continentale.
La costa meridionale siciliana costituisce infatti un relitto di
quella piu' vasta formazione che unificava le due sponde del mare
Mediterraneo. In essa infatti predominano formazioni sabbiose a dune,
simili a quelle delle dune desertiche dell'Africa settentrionale, ed
in parte sono il risultato di un processo di accumulo eolico di
sabbie apportate sui litorali. L'attuale regime torrentizio del
versante meridionale degli Iblei consente un limitato apporto
sabbioso di ripascimento dei litorali che sono dovunque, nella fascia
costiera, in costante arretramento.
Un paesaggio siffatto, geologicamente diverso dal sistema montuoso
dell'isola, possiede quindi un suo fascino particolare di esotismo,
gia' di per se' meritevole di protezione;
Rilevato che tale protezione avrebbe potuto e dovuto estendersi
all'intera costa meridionale, ma la situazione di degrado, ad opera
dell'attivita' edilizia e, comunque, degli interventi che hanno
inciso sul territorio non consente piu' l'attuazione di una
protezione globale, pur permettendo ancora la salvaguardia di ambiti
piu' limitati, nei quali i processi di degrado antropico non abbiano
ancora del tutto alterato le caratteristiche ambientali del
territorio;
Ritenuto, pertanto, che sotto tale profilo, occorre esercitare la
tutela, anche con il recupero di situazioni parzialmente compromesse,
dell'area paesisticamente pregevole, gravitante intorno alle due zone
umide di Sampieri e di Punta Religione, con limite nell'entroterra,
nello zoccolo del rilievo ibleo, area in parte coincidente con il
tracciato della ferrovia o della vecchia strada provinciale n. 44.
E' percorrendo tale strada, infatti, che si gode un quadro visuale
e panoramico di grande effetto, perche' si abbraccia con lo sguardo,
dominandolo, l'intero contesto dei luoghi, degradante verso il mare,
con il suo patrimonio di masserie e ville rurali, di ulivi e carrubi,
giu' fino alla spiaggia caratterizzata da dune sabbiose ricoperte da
cespugli di macchia mediterranea;
Rilevato che dal punto di vista archeologico proprio sulla duna di
contrada Pisciotto, a seguito di successivi interventi conoscitivi
avvenuti dal 1967 sino al 1988, e' stata individuata la presenza di
un paleosuolo in chiara relazione con lembi di capanne pertinenti ad
un villaggio preistorico.
I resti rinvenuti sono per lo piu' costituiti da livelli di uso e
di controllo pertinenti a capanne circolari impostate sulla sabbia ed
attestanti la presenza di un esteso insediamento della prima eta' del
bronzo di facies castellucciana.
L'insediamento preistorico costituisce una eccezionale
testimonianza archeologica, essendo le capanne probabilmente legate a
fenomeni di occupazione stagionale del sito per effetto della
transumanza e rappresenta, quindi, un documento finora raro di questo
particolare aspetto della cultura materiale dell'antica eta' del
bronzo.
Altro sito fortemente indiziato di interesse archeologico, per
esservi stati rinvenuti numerosi frammenti ceramici di epoca
preistorica, e' ubicato nei pressi di Punta Religione;
Rilevato, ancora, che l'interesse paesaggistico-ambientale
dell'area oltre ad essere caratterizzato dal gia' accennato complesso
geo-morfologico naturale, e' connotato da rilevanti presenze storico,
naturalistiche ed architettoniche.
Questo tratto di costa e' definita storicamente come la regione
delle "Marse" o porti, poiche' la spiaggia bassa e arenosa ha
intercettato il mare formando numerose lagune. La punta detta di San
Pietro (Sampieri) costituisce, per l'altezza e la forma sporgente sul
mare, un ridotto a guisa di porto, con riferimenti storici precisi,
del quale in certe condizioni si osservano i resti di un molo in
legno che serviva per scalo di barche-traghetto per l'isola di Malta.
La stessa spiaggia di Maganuco viene ricordata come ridotto di navi,
insieme a Ciarciolo e Pisciotto.
Le zone umide comprese nel tratto sottoposto a vincolo, sono
costituite dalla palude di Sampieri e dai laghetti costieri di
Pisciotto e Marina di Modica; questi pur non avendo oggi dal punto di
vista faunistico rilevanza particolare, appaiono luoghi di
frequentazione di alcune specie migratorie, fenomeno questo che
subira' suscettibile incremento qualora si porra' freno ad alcune
turbative ambientali.
Sia a Sampieri che a Marina di Modica i laghetti vanno
periodicamente in contatto con il mare e ne sono alimentati pur
ricevendo apporti anche da falde di acqua dolce. Gli uccelli
osservati in tale zone non sono dunque presenti in numero notevole ed
inoltre la sosta si limita al massimo ad un giorno.
Si tratta essenzialmente di limicoli (nidificano con certezza
l'allocco, il barbagianni e la civetta); piu' rari sono gli aironi e
praticamente sporadici gli anatidi. Le specie sicuramente svernanti
sono le folaghe e le gallinelle d'acqua.
La fauna presente in un arenile un tempo immacolato e silenzioso,
annovera la storica presenza della tartaruga della specie Caretta
Caretta, che vi veniva nelle piu' buie notti di giugno e luglio a
deporre le uova in profonde buche; e' probabile anche la presenza
della testuggine, purtroppo penalizzata da numerose catture in mare.
Non e' raro incontrare il colubro leopardino, oggi specie a
rischio, mentre per quanto riguarda i mammiferi sono presenti il
riccio, il coniglio selvatico, la volpe e la donnola; risultano
segnalati il ghiro, l'istrice e l'arvicola terrestre.
La vegetazione della zona presenta tutti quei caratteri che, rari
nel nostro Paese, sono tipici delle zone africane; la palma nana
(nelle zone presso Sampieri, dove la sabbia si e' da secoli
consolidata), l'euforbia, il ginepro, la rara retama, ossia una
ginestra molto ramosa a fiori bianchi, che compare in estensioni
molto piu' cospicue nell'Africa settentrionale-occidentale.
Siepi compatte formano il licio europeo, spinosissimo, accoppiato
al fico d'india. I carrubeti e gli ulivi sulle quote piu' alte,
degradano a mare in macchia mediterranea in formazione a gariga.
Nelle bassure fra le dune e il mare, compaiono i papaveri gialli, la
rucchetta di mare, la centaurea o fiordaliso delle spiagge, il giglio
marino ed i mesembriatemi che tappezzano le pendici dunali.
Tra gli insetti delle dune, che qui vivono, si puo' ricordare la
"polyphylla ragusai", un bellissimo scarabeide endemico di Sicilia, e
il brachitripe dalla testa grossa o cicalone, cavalletta gialla senza
ali che si rinviene altrove solo in poche localita' sarde e nord
africane.
All'interno del paesaggio naturale esistono oggi alcuni elementi
antropici fortemente correlati, che sono costituiti dal sistema delle
masserie e delle perimetrazioni costiere, che, diversamente da quelle
dell'altopiano ibleo, sono destinate sostanzialmente a costituire il
rifugio ed il riparo della transumanza al loro arrivo alla costa e
sono articolate verso le culture erbacee ad alto reddito.
Il complesso monumentale della "Fornace Penna" costituisce un
elemento di cultura materiale legato al nascere di una attivita'
industriale moderna, in cui i valori formali e di tecniche avevano
grandissimo peso anche nell'edilizia industriale, rappresentando
cosi' un monumento di architettura unico, di elevatissime qualita'
formali e tecniche";
Ritenuto, pertanto, che l'insieme di questi elementi paesaggistici
ed ambientali, naturali ed antropici fa si' che il sistema
territoriale individuato costituisca un insieme paesaggistico
unitario inscindibile in cui vanno salvaguardati contemporaneamente,
sia gli elementi naturali e naturalistici nel loro essere attuale e
nei loro processi genetici e dinamici - ripristinandoli laddove e'
ancora possibile -, sia gli elementi antropici, provvedendo ad una
liberazione da quegli elementi di degrado e ad una limitazione di
quelle attivita' che oggi costituiscono impedimento dei processi
naturali, ovvero a quei processi antropici non regolati da una
precisa cornice paesaggistica ed ambientale, come le escavazioni di
sabbia e l'edificazione abusiva;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di
pubblico interesse, che suggeriscono la opportunita' di sottoporre a
vincolo paesaggistico il tratto di costa comprendente le contrade
Ciarciolo, Pisciotto e Religione ricadente nel territorio dei comuni
di Modica e Scicli, come sopra descritta, in conformita' della
proposta del 23 marzo 1990 della commissione provinciale per la
tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;
Ritenuto di dovere accogliere le opposizioni avverso la proposta di
vincolo limitatamente alle doglianze relative alla imposizione di
dichiarazione di "bellezza individua" di alcune aree, come la Palude
di Sampieri, le Dune e i laghetti costieri di Pisciotto e di Marina
di Modica, interne all'area di "vincolo d'insieme", e come segnate
nella planimetria allegata;
Ritenuto, infine, di non dover includere nel presente decreto di
vincolo le cave denominate Trippatore, Labbisi, Gisana, Cugno-
Nacalino e delle Mele, tutte esterne al perimetro di vincolo, in
quanto, come successivamente chiarito dalla Soprintendenza per i beni
culturali ed ambientali di Siracusa, con nota protocollo n. 10432 del
25 agosto 1992, gia' sufficientemente sottoposte a tutela
paesaggistica ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni espresse in premessa, il tratto di costa
comprendente le contrade Ciarciolo, Pisciotto e Religione ricadente
nel territorio dei comuni di Modica e Scicli, descritto come sopra,
con l'esclusione delle aree di cui all'art. 2, e comunque meglio
delimitato in rosso nella planimetria allegata, che forma parte
integrante del presente decreto, e' dichiarato di notevole interesse
pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 numeri 3 e 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 numeri 4 e 5 del relativo
regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357.