IL MINISTRO DELLE FINANZE 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
                                  E 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
                                  E 
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visti i commi 8, 9 e 11 dell'art. 31 della legge 28 febbraio  1986,
n. 41, che disciplinano il contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale dovuto da  alcune  categorie  di  soggetti  e  ne
determinano l'imponibile e la misura; 
  Visto l'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il  quale
viene, tra l'altro, stabilito che per la dichiarazione, 
l'accertamento e la riscossione del contributo di cui  sopra  nonche'
per le relative sanzioni si  applicano  le  disposizioni  vigenti  in
materia di imposte sui redditi; 
  Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 14, che prevede
l'emanazione  di  un  regolamento  interministeriale  per   stabilire
criteri e modalita' di attuazione delle disposizioni contenute  nello
stesso art. 14; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente "Disposizioni comuni in materia  di  accertamento
delle imposte sui redditi"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, concernente "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n. 43, concernente  "Istituzione  del  servizio  di  riscossione  dei
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici"; 
  Considerata la necessita' di  stabilire  criteri  e  modalita'  per
l'attuazione delle prescrizioni contenute  nel  sopracitato  art.  14
della legge n. 413 del 1991; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale dell'11 marzo 1993; 
  Ritenuto che non e' stato possibile condividere il predetto  parere
nella  parte  in  cui  si  chiede  l'introduzione  di  una   speciale
disposizione in materia  di  acconto  per  l'anno  1993  in  caso  di
pubblicazione tardiva del presente decreto, in quanto debbono  essere
integralmente  applicate  al  contributo  sanitario   le   condizioni
previste  dalla  legge  per  il  versamento  in  acconto  e  a  saldo
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche;   peraltro,   le
modalita' di determinazione del contributo sono state gia' portate  a
conoscenza dei contribuenti a mezzo della guida  pratica  distribuita
unitamente al modello di dichiarazione dei redditi per l'anno 1993; 
  Constatato che in data  10  giugno  1993  e'  stata  effettuata  la
comunicazione al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  prevista
dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito, ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 21 aprile 1942, n.
444, il Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 giugno 1993; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
Disposizioni di carattere generale  relative  al  contributo  per  le
            prestazioni del Servizio sanitario nazionale 
  1. Il contributo dovuto annualmente per le prestazioni erogate  dal
Servizio  sanitario  nazionale  e'  disciplinato  dalle  disposizioni
contenute nell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e  succes-
sive modificazioni e integrazioni, nell'art. 5, comma 13, della legge
29 dicembre 1990, n. 407, nell'art. 14 della legge 30 dicembre  1991,
n. 413, nel titolo terzo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, nonche' dalle disposizioni contenute nel presente regolamento. 
  2.  Le  disposizioni  di  legge  richiamate  al  precedente   comma
stabiliscono i soggetti tenuti a corrispondere il contributo, la base
imponibile per la relativa commisurazione, la misura e la devoluzione
del contributo stesso. I criteri, le modalita' e  i  termini  per  la
dichiarazione, l'accertamento, la riscossione e l'applicazione  delle
sanzioni sono stabiliti dal presente regolamento, tenuto conto  delle
disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. 
 
    

          AVVERTENZA:
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
               sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
               disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
               sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
               e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
               approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
               fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
               alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
               valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n.
             41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
             pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), cosi'
             come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 11, del
             decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla
             legge 14 novembre 1992, n. 438, e' il seguente:
             "Art. 31. - 1. La quota di contributo per le prestazioni
             del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori
             dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati,
             comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'art. 4
             del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con
             modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e'
             fissata nella misura del 10,60 per cento della retribuzione
             imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di
             lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori. L'aliquota
             del 9,60 per cento e' ridotta, per gli anni 1986 e 1987,
             rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per i datori di
             lavoro di cui all'art. 3, primo comma, lettera d), del
             decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
             modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
             2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo
            istituito dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841,
            successivamente modificato dall'art. 4 della legge 6
            dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle
            amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente
            Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli
            stessi percepiti e' ridotto allo 0,50 per cento; a
            decorrere dal 1 gennaio 1989 il suddetto contributo e'
            soppresso".
            3. Le economie risultanti nei bilanci delle Aziende
            autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti
            all'applicazione del comma precedente sono recuperate
            mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti
            comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.
            4. Per tutti gli aventi diritto alle indennita'
            economiche di maternita', restano fermi i contributi
            stabiliti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e succes-
            sive modificazioni.
            5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i
            soggetti aventi diritto alle indennita' economiche di
            malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata
            tabella G.
            6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono
            applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico
            dei dipendenti che per quello a carico dei datori di
            lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come
            individuata dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n.
            153, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di
            diaria o indennita' di trasferta fino all'ammontare esente
            da imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di
            retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con
            decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
            ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n.
            402, convertito, con modificazioni, nella legge 26
            settembre 1981, n. 537. Restano altresi' confermate le
            retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari
            categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in
            vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e
            della previdenza sociale.
            7. E' soppresso il comma 23 dell'art. 4 del decreto-
            legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
            modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e suc-
            cessive modificazioni.
            8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale,
            dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e
            loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi
            professionisti, nonche' dai lavoratori dipendenti e
            pensionati, e' dovuto un contributo, comprensivo di quello
            di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
            convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974,
            n. 386, stabilito nella misura del 5,4 per cento del
            reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno
            precedente a quello cui il contributo si riferisce, con
            esclusione dei redditi gia' assoggettati a contribuzione
            per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei
            redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei
            fabbricati e di capitale concorrono, per la parte
            eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.
            9. Il contributo di cui al precedente comma 8 e' dovuto
            anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e
            rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo
            dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto e'
            ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende
            agricole situate nei territori montani di cui al decreto
            del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
            nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai
            sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
            10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai
            precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti
            titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non
            puo' comunque essere inferiore rispettivamente alla somma
            annua di lire 648.000 e di lire 324.000, frazionabile per i
            mesi di effettiva attivita' svolta nell'anno. Per le
            aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili
            ubicate nei territori montani di cui al decreto del
            Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
            nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai
            sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984,
            la misura predetta e' ridotta del 50 per cento.
            11. Il contributo per le prestazioni del Servizio
            sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'art. 63 della
            legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato
            dall'art. 15 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285,
            convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980,
            n. 441, e' stabilito nella misura del 5,4 per cento del
            reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo
            a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo
            versamento sara' effettuato in unica soluzione entro il 30
            giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si
            riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la
            determinazione del contributo per le prestazioni del
            Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini
            stranieri.
            12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al
            pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio
            sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno,
            hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato
            ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme gia'
            pagate come contributo per le prestazioni del Servizio
            sanitario nazionale ai sensi del commi 1, 8, 9 e 10. Il
            relativo versamento sara' effettuato in unica soluzione
            entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il
            contributo si riferisce.
            13. I contributi per le prestazioni del Servizio
            sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del
            presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili
            complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a
            lire 40.000.000 annue.
            14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al
            limite di lire 100.000.000 annue, e' dovuto un contributo
            di solidarieta' nella misura del 4,60 per cento.
            15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura
            contributiva di cui al comma precedente e' cosi' ripartita:
            3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,80 per
            cento a carico del lavoratore.
            16. Fino al 31 dicembre 1986, resta fermo il contributo
            per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato
            dall'art. 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio
            1967, n. 669, dall'art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n.
            25, e dall'art. 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958,
            n. 250.
            17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1,
            13, 14 e 15 le Amministrazioni statali, ivi comprese quelle
            con ordinamento autonomo o dotate di autonomia
            amministrativa, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli enti
            locali con esclusione delle aziende municipalizzate,
            nonche' gli enti pubblici non economici di cui alla legge
            20 marzo 1975, n. 70, continuano, per l'anno 1986, a
            versare il contributo per le prestazioni del Servizio
            sanitario nazionale l'imitatamente alla quota a loro
            carico, sulla base della normativa vigente al 31 dicembre
            1985, restando a carico del bilancio dello Stato il
            versamento diretto al pertinente capitolo di entrata
            dell'aumento recato dal predetto comma 1, determinato, in
            via forfettaria, in lire 2.200 miliardi. Al relativo onere
            si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante
            corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto
            nell'allegata tabella B per "Proroga fiscalizzazione dei
            contributi di malattia" e, quanto a lire 1.000 miliardi,
            mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
            iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del
            Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
            18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
            decorrere dal 1 gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti
            tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di
            paga in corso al 1 gennaio 1986.".
               1) Le aliquote indicate nei commi 1, 8, 11, 14 e 15 si
               applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993 (art. 6, comma
               12, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con
               modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438).
               Le aliquote di cui ai commi 8, 9, 11 e 14 dell'art. 31
               della legge n. 41 del 1986, precedentemente in vigore,
               erano le seguenti:
               commi 8, 9 e 11:
              a) 7,5 per cento (testo originario dell'art. 31, dal 1
          gennaio 1986);
              b) 6,5 per cento (art. 10, comma 3, della legge 11
          marzo 1988, n. 67, dal 1 gennaio 1988);
              c) 5 per cento (art. 10, comma 3, della legge 11 marzo
          1988, n. 67, dal 1 gennaio 1989);
          comma 14:
              a) 4 per cento (testo originario dell'art. 31, dal 1
          gennaio 1986);
              b) 4,2 per cento (art. 5, comma 13 della legge 29
          dicembre 1990, n. 407, dal 1 gennaio 1991).
             2) La Corte costituzionale con sentenza 28 ottobre 1987,
          n. 431 (Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1987, n. 52, 1a serie
          speciale) ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 31, n.
          10 nella parte in cui, per il contributo dovuto dai
          soggetti di cui al comma 8, fissato in somma annua non
          inferiore a lire 648.000, non consente prova contraria, ai
          fini del contributo, del minor reddito effettivo,
           determinato ai sensi del comma 8 e, per effetto dell'art.
           27, legge 11 marzo 1983, n. 87, l'illegittimita' dell'art.
           31, n. 10 nella parte in cui, per il contributo dovuto dai
           soggetti di cui al comma 9, fissato in somma annua non
           inferiore a L. 324.000 non consente prova contraria, ai
           fini del contributo, del minor reddito effettivo,
           determinato ai sensi del comma 8).
             - Il testo dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n.
            413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
            razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di
            accertamento; disposizioni per la rivalutazione
            obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per
            riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
            rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
            Repubblica per la concessione di amnistia per reati
            tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e
            del conto fiscale) e' il seguente:
           "Art. 14. - 1. A decorrere dall'anno 1992 il contributo
           per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui
           all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986,
           n. 41, e successive modificazioni, e' dovuto sulla base
           degli imponibili stabiliti dalla predetta legge relativi al
           medesimo anno.
             2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della
          riscossione del predetto contributo e delle relative
          sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di
          imposte sui redditi.
             3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le
          prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992
          in applicazione delle disposizioni vigenti alla data di
          entrata in vigore della presente legge sono computati a
          titolo di acconto delle somme dovute per lo stesso titolo
          sulla base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione
          dei redditi da presentare per il medesimo anno.
            4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto
          con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza
          sociale e della sanita', da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale entro il 30 giugno 1992, da emanare ai sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
          stabiliti criteri e modalita' per l'attuazione delle
          disposizioni recate dai commi precedenti.".
               - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
          seguente:
               "Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti;
               b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
               decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
              quelli relativi a materie riservate alla competenza
              regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
             leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
             tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
             amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
              dalla legge;
              e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
             dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
        deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
        Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
        disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
        di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
        della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
        regolamentare del Governo, determinano le norme generali
        regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
        norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle
        norme regolamentari.
            3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
        regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
        autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
        espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
        per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
        adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
        necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
        I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
        dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
        dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
        del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
           4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
         ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
        denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
        del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
        registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
        Gazzetta Ufficiale.".

    
          Note all'art. 1: 
             - Per il testo dell'art. 31 della legge  n.  41/1986  v.
          nelle note alle premesse. 
             - Il  testo  dell'art.  5,  comma  13,  della  legge  30
          dicembre   1990,   n.   407   (Disposizioni   diverse   per
          l'attuazione della manovra di finanza  pubblica  1991-1993)
          e' il seguente: "13. A decorrere  dal  1  gennaio  1991  la
          misura del contributo  previsto  dall'art.  31,  comma  14,
          della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata al 4,20 per
          cento. Dal periodo di paga in  corso  al  1  gennaio  1991,
          l'aliquota dello 0,20 per cento a  carico  del  lavoratore,
          prevista dall'art. 31, comma 15, della  legge  28  febbraio
          1986, n. 41, e' elevata allo 0,40 per cento.  Dalla  stessa
          data sui trattamenti pensionistici di importo  annuo  lordo
          superiore a 18 milioni di lire  si  applica  a  carico  dei
          pensionati,   sull'intero   trattamento    percepito,    il
          contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio   sanitario
          nazionale  nelle  stesse  misure  previste  a  carico   dei
          lavoratori dipendenti.". 
             - Per il testo dell'art.  14  della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413, v. nelle note alle premesse. 
             Si riportano gli articoli del titolo III (Finanziamento)
          del  decreto  legislativo  30  dicembre   1992,   n.   502,
          concernente   "Riordino   della   disciplina   in   materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421". 
             "Art. 11 (Versamento contributi assistenziali). -  1.  I
          datori di lavoro tenuti, in  base  alla  normativa  vigente
          alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  a
          versare all'I.N.P.S. i contributi per  le  prestazioni  del
          Servizio sanitario  nazionale,  provvedono,  alle  scadenze
          gia' previste, al versamento  con  separata  documentazione
          degli stessi distintamente dagli  altri  contributi  ed  al
          netto   dei   soli   importi   spettanti   a   titoli    di
          fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni. 
             2. In sede di prima applicazione,  nel  primo  trimestre
          1993, i soggetti di cui al comma  precedente  continuano  a
          versare  i  contributi  per  le  prestazioni  del  Servizio
          sanitario nazionale con le modalita' vigenti alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
             3. I datori di lavoro agricoli versano  allo  SCAU,  con
          separata documentazione, i contributi  per  le  prestazioni
          del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri
          contributi alle scadenze previste dalla  normativa  vigente
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Lo
          SCAU  riversa  all'I.N.P.S.  i  predetti  contributi  entro
          quindici  giorni  dalla  riscossione.  Per   i   lavoratori
          marittimi, fermo restando  il  disposto  dell'ultimo  comma
          dell'art. 1 del decreto-legge 30  dicembre  1979,  n.  663,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  29  febbraio
          1980, n. 33, i rispettivi datori  di  lavoro  versano,  con
          separata  documentazione,  alle  scadenze  previste  per  i
          soggetti di cui al comma 1, i contributi per le prestazioni
          del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri
          contributi,  alle  Casse   marittime   che   provvedono   a
          riversarli  all'I.N.P.S.  entro   quindici   giorni   dalla
          riscossione. 
             4. Le  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
          autonomo,  provvedono  a  versare  i  contributi   per   le
          prestazioni del Servizio sanitario  nazionale  alle  stesse
          scadenze previste per i soggetti di cui al precedente comma
          1. 
             5.  I  contributi  per  le  prestazioni   del   Servizio
          sanitario nazionale dovuti sui redditi  diversi  da  lavoro
          dipendente sono  versati  con  le  modalita'  previste  dal
          decreto di attuazione dell'art. 14 della legge 30  dicembre
          1991, n. 413. 
             6.  I  contributi  per  le  prestazioni   del   Servizio
          sanitario nazionale sui redditi da pensione  e  da  rendita
          vitalizia corrisposti da amministrazioni,  enti,  istituti,
          casse, gestioni o  fondi  di  previdenza,  per  effetto  di
          legge, regolamento e  contratto  o  accordo  collettivo  di
          lavoro, sono versati, a cura dei predetti  soggetti,  entro
          la fine del bimestre  successivo  a  quello  di  erogazione
          delle rate di pensione. 
             7.  Nella  documentazione  relativa  al  versamento  dei
          contributi di cui ai commi 1 e 3, i datori di  lavoro  sono
          tenuti anche ad indicare, distinti per regione in  base  al
          domicilio fiscale posseduto dal lavoratore dipendente, al 1
          gennaio di ciascun anno, il numero dei  soggetti,  le  basi
          imponibili contributive e l'ammontare  dei  contributi.  In
          sede di prima applicazione le predette indicazioni relative
          ai primi tre mesi del 1993 possono essere  fornite  con  la
          documentazione  relativa  al  versamento   dei   contributi
          effettuato nel mese di aprile 1993. 
             8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma  6  provvedono
          agli adempimenti di cui al precedente comma con riferimento
          al luogo di pagamento della pensione. 
             9.  I  contributi  per  le  prestazioni   del   Servizio
          sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono
          attribuiti alle regioni in relazione al  domicilio  fiscale
          posseduto al 1 gennaio di  ciascun  anno  dall'iscritto  al
          Servizio sanitario nazionale. 
             10. Le amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
          autonomo, e gli enti  di  cui  al  comma  6,  provvedono  a
          versare  i  contributi  per  le  prestazioni  del  Servizio
          sanitario nazionale su appositi conti  infruttiferi  aperti
          presso la Tesoreria centrale dello  Stato,  intestati  alle
          regioni. I contributi di cui al comma 5 sono fatti affluire
          sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono
          accreditati dall'I.N.P.S. ai predetti  conti.  In  sede  di
          prima applicazione il  versamento  o  l'accreditamento  dei
          predetti contributi sui conti correnti  infruttiferi  delle
          regioni e'  effettuato  con  riferimento  all'intero  primo
          trimestre 1993. In relazione al disposto di cui al comma 2,
          l'I.N.P.S.  provvede,  entro  il  30  giugno   1993,   alla
          ripartizione fra le regioni  dei  contributi  riscossi  nel
          primo  trimestre  1993.  Ai  predetti   conti   affluiscono
          altresi'  le  quote  del  Fondo  sanitario  nazionale.  Con
          decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita'
          di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. 
             11. I  soggetti  di  cui  al  precedente  comma  inviano
          trimestralmente alle regioni interessate il rendiconto  dei
          contributi sanitari riscossi o trattenuti e versati sui c/c
          di tesoreria  alle  stesse  intestati;  in  sede  di  prima
          applicazione il rendiconto  del  primo  trimestre  1993  e'
          inviato  alle  regioni  con  il  rendiconto   del   secondo
          trimestre  1993;  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
          approvazione dei propri bilanci consuntivi, ovvero  per  le
          amministrazioni centrali dello Stato  entro  trenta  giorni
          dalla data di presentazione al  Parlamento  del  rendiconto
          generale, i soggetti di cui  al  precedente  comma  inviano
          alle regioni il  rendiconto  annuale  delle  riscossioni  o
          trattenute e dei versamenti  corredato  dalle  informazioni
          relative al numero  dei  soggetti  e  alle  correlate  basi
          imponibili contributive. 
             12.  Al  fine  del  versamento  dei  contributi  per  le
          prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale   non   si
          applicano il comma 2 dell'art.  63  del  regio  decreto  18
          novembre 1923, n. 2440, e l'art. 17 del  regio  decreto  24
          settembre 1940, n. 1949, e l'art. 2 del  regio  decreto  24
          settembre 1940, n. 1954. 
             13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si 
          applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993. 
             14.  Per  l'anno  1993  il  Ministro   del   tesoro   e'
          autorizzato  a   provvedere   con   propri   decreti   alla
          contestuale riduzione delle  somme  iscritte  sul  capitolo
          3342 dello stato di previsione dell'entrata e sul  capitolo
          5941 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          del tesoro per importi pari ai contributi accreditati  alle
          regioni dai soggetti di cui al precedente comma 9. 
             15. Per l'anno 1993 il CIPE, su  proposta  del  Ministro
          della sanita',  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome
          nelle more di  attuazione  dei  decreti  di  cui  al  comma
          precedente delibera l'assegnazione in favore delle regioni,
          a titolo  di  acconto,  delle  quote  del  Fondo  sanitario
          nazionale di  parte  corrente,  tenuto  conto  dell'importo
          complessivo presunto dei contributi per le prestazioni  del
          Servizio sanitario nazionale attribuiti  a  ciascuna  delle
          regioni. Entro il mese di febbraio  1994  il  CIPE  con  le
          predette modalita' provvede all'assegnazione definitiva  in
          favore  delle  regioni  delle  quote  del  Fondo  sanitario
          nazionale, parte  corrente  1993,  ad  esse  effettivamente
          spettanti.  Il  Ministro  del  tesoro  e'   autorizzato   a
          procedere alle  risultanti  compensazioni  a  valere  sulle
          quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente erogata
          per l'anno 1994. 
             16. In deroga a quanto previsto dall'art.  5,  comma  3,
          del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito  con
          modificazioni  nella  legge  25  gennaio  1990,  n.  8,  le
          anticipazioni mensili che possono essere  corrisposte  alle
          unita' sanitarie locali per i primi  sette  mesi  dell'anno
          1993  sono  riferite  ad  un  terzo  della  quota  relativa
          all'ultimo trimestre dell'anno 1992". 
             "Art. 12 (Fondo sanitario  nazionale).  -  1.  Il  Fondo
          sanitario nazionale di parte corrente e in  conto  capitale
          e' alimentato interamente  da  stanziamenti  a  carico  del
          bilancio dello Stato  ed  il  suo  importo  e'  annualmente
          determinato  dalla   legge   finanziaria   tenendo   conto,
          limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
          presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente
          alle regioni. 
             2. Una quota pari all'1% del Fondo  sanitario  nazionale
          complessivo di cui al  comma  precedente,  prelevata  dalla
          quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e  del
          Ministero  del  bilancio  per  le   parti   di   rispettiva
          competenza, e' trasferita nei capitoli da  istituire  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di: 
              1) attivita' di ricerca corrente e  finalizzata  svolta
          da: 
                a) Istituto superiore di sanita' per le tematiche  di
          sua competenza; 
                b)  Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e   la
          sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza; 
                c) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico  e
          privato il cui carattere  scientifico  sia  riconosciuto  a
          norma delle leggi vigenti; 
                d)  istituti  zooprofilattici  sperimentali  per   le
          problematiche  relative  all'igiene  e   sanita'   pubblica
          veterinaria; 
                e) centri di ricerca per  l'erogazione  di  attivita'
          sanitarie di  alta  specialita'  di  eccellenza  a  rilievo
          nazionale ed internazionale; 
              2) iniziative  centrali  previste  da  leggi  nazionali
          riguardanti  programmi  speciali  di  interesse  e  rilievo
          interregionale o nazionale per ricerche  o  sperimentazioni
          attinenti  gli  aspetti  gestionali,  la  valutazione   dei
          servizi, le tematiche della comunicazione  e  dei  rapporti
          con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie. 
             3. Il Fondo sanitario nazionale, al  netto  della  quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento al triennio successivo entro il 31  ottobre  di
          ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno  di
          legge finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome; la quota capitaria di  finanziamento  da
          assicurare alle regioni viene determinata sulla base di  un
          sistema  di  coefficienti  parametrici,  in  relazione   ai
          livelli uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto  il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi: 
               a) popolazione residente; 
                b) mobilita' sanitaria per tipologia di  prestazioni,
          da  compensare,  in  sede  di  riparto,   sulla   base   di
          contabilita' analitiche  per  singolo  caso  fornite  dalle
          unita'  sanitarie  locali  e  dalle   aziende   ospedaliere
          attraverso le regioni e le province autonome; 
               c)  consistenza  e  stato   di   conservazione   delle
          strutture immobiliari, degli impianti tecnologici  e  delle
          dotazioni strumentali. 
             4. Il Fondo sanitario nazionale assicura altresi'  quote
          di finanziamento destinate a: 
               a) riequilibrio a favore delle regioni  con  dotazione
          di  servizi  eccedenti  gli  standard  di  riferimento,  da
          attuarsi nel corso del primo triennio di  applicazione  del
          presente decreto; 
               b) riequilibrio a favore delle regioni particolarmente
          svantaggiate  sulla  base  di  indicatori   qualitativi   e
          quantitativi  di  assistenza  sanitaria,  con   particolare
          riguardo alla capacita' di soddisfare la  domanda  mediante
          strutture pubbliche. 
             5. Le quote  del  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte
          corrente,  assegnate  alle  regioni  a  statuto  ordinario,
          confluiscono in sede regionale  nel  Fondo  comune  di  cui
          all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281,  come  parte
          indistinta, ma non concorrono ai fini della  determinazione
          del  tetto  massimo  di  indebitamento.  Tali  quote   sono
          utilizzate   esclusivamente   per   finanziare    attivita'
          sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le  province
          autonome le rispettive quote confluiscono  in  un  apposito
          capitolo di bilancio". 
             "Art. 13 (Autofinanziamento regionale). - 1. Le  regioni
          fanno fronte con risorse proprie  agli  effetti  finanziari
          conseguenti  all'erogazione  di   livelli   di   assistenza
          sanitaria superiori a quelli uniformi di  cui  all'art.  1,
          all'adozione di modelli  organizzativi  diversi  da  quelli
          assunti come  base  per  la  determinazione  del  parametro
          capitario di finanziamento  di  cui  al  medesimo  art.  1,
          nonche' agli eventuali disavanzi di gestione  delle  unita'
          sanitarie  locali   e   delle   aziende   ospedaliere   con
          conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello
          Stato. 
             2. Per provvedere agli oneri di cui al comma  precedente
          le regioni hanno facolta',  ad  integrazione  delle  misure
          gia' previste dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1986, n.
          41, di prevedere la riduzione dei limiti massimi  di  spesa
          per  gli  esenti  previsti  dai  livelli   di   assistenza,
          l'aumento della  quota  fissa  sulle  singole  prescrizioni
          farmaceutiche  e  sulle  ricette  relative  a   prestazioni
          sanitarie, fatto  salvo  l'esonero  totale  per  i  farmaci
          salva-vita, nonche' variazioni in aumento dei contributi  e
          dei  tributi  regionali  secondo  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettera i),  della  legge  23  ottobre
          1992, n. 421. 
             3. Le  regioni,  nell'ambito  della  propria  disciplina
          organizzativa dei servizi e della  valutazione  parametrica
          dell'evoluzione della domanda delle specifiche prestazioni,
          possono prevedere forme di partecipazione  alla  spesa  per
          eventuali  altre  prestazioni  da  porre   a   carico   dei
          cittadini, con esclusione dei soggetti a  qualsiasi  titolo
          esenti, nel rispetto dei principi del presente decreto".