Sono stati posti quesiti vari in relazione all'interpretazione della norma contenuta nella lettera a) del primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui dispone l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni e dalle province, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Alla disposizione esonerativa sono interessati anche gli immobili posseduti dai comuni, aventi siffatta destinazione, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio di comuni diversi da quello possessore; il problema della esenzione, infatti, non si pone per gli immobili posseduti dal comune e la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio del comune stesso, atteso che in tal caso l'imposta comunque non si applica, indipendentemente dalla destinazione dell'immobile (come stabilito nel primo comma dell'art. 4 del detto decreto legislativo n. 504/1992) onde evitare che il comune paghi a se' stesso. Alla norma non sono interessati gli immobili non aventi le caratteristiche ne' di fabbricato, ne' di area fabbricabile, ne' di terreno agricolo (secondo la definizione datane dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992) in quanto oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'imposta; in particolare, non sono interessati i terreni, i quali non siano classificabili come aree fabbricabili, incolti o sui quali sono esercitate attivita' diverse da quelle agricole (vedasi anche circolare della scrivente n. 9 del 14 giugno 1993). Alla norma non sono, inoltre, interessati gli immobili di proprieta' dei predetti enti territoriali sui quali sia stato costituito in favore di terzi un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, atteso che in tal caso soggetto passivo dell'imposta e' unicamente il terzo titolare del diritto reale di godimento, restando quindi l'ente territoriale "nudo proprietario" completamente estraneo al prelievo fiscale (vedasi anche circolare della scrivente n. 11 del 26 giugno 1993). Parimenti non sono interessate le costruzioni realizzate da terzi su suolo di proprieta' dei predetti enti territoriali a seguito della concessione di un diritto di superficie, stante che in tal caso soggetto passivo e' il terzo concessionario quale proprietario della costruzione realizzata (vedasi anche circolare della scrivente n. 4 del 9 giugno 1993). Cosi' delimitato l'ambito di operativita' della particolare norma esonerativa, sorge il problema di individuare gli immobili, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto (e, cioe', secondo il titolo determinante l'insorgere dell'obbligazione tributaria) i quali siano destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Al riguardo la scrivente ritiene che siano tali gli immobili il cui utilizzo da parte dello stesso ente possessore realizza direttamente l'obiettivo assegnato all'ente medesimo dall'ordinamento giuridico; sullo stesso piano vanno posti gli immobili non utilizzati ma preordinati al diretto perseguimento di siffatto obiettivo. In altri termini, si ritiene che siano tali gli immobili inerenti direttamente allo scopo specifico stabilito legislativamente o normativamente per il singolo organismo amministrativo. In tale ottica, rientrano senz'altro nella norma esonerativa gli immobili facenti parte del demanio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, tenuto conto della necessaria destinazione di tali beni all'esplicazione di funzioni pubbliche o della preordinazione degli stessi beni ad un uso controllato e programmato dall'amministrazione pubblica. Parimenti, nella generalita' dei casi, rientrano nella norma esonerativa gli immobili facenti parte del patrimonio indisponibile dei predetti enti territoriali, atteso che pure tali beni, ancorche' eterogenei rispetto a quelli demaniali, generalmente sono destinati all'esplicazione di compiti tipici dell'amministrazione pubblica. Non possono, invece, ritenersi compresi nell'ambito di applicazione dell'agevolazione in discorso gli immobili dei predetti enti territoriali i quali non siano direttamente strumentalizzati per il raggiungimento del compito normativamente assegnato all'ente. Ne' a diversa conclusione puo' indurre il fatto che gli eventuali proventi ricavati da siffatti immobili e le relative spese vanno a confluire nel bilancio dell'ente territoriale proprietario ovvero il principio secondo il quale il patrimonio immobiliare affidato all'amministrazione pubblica deve essere gestito secondo criteri di economicita', imparzialita' ed efficienza; cio', infatti, non puo' significare che debba essere affermata comunque la natura istituzionale di qualunque bene dell'amministrazione pubblica. Ovviamente, la circostanza che l'immobile appartenente all'ente territoriale non possa beneficiare dell'esenzione ai sensi della lettera a) dell'art. 7 in commento non conduce necessariamente alla conclusione della sua assoggettabilita' all'imposta. Infatti, l'immobile potrebbe rientrare in una diversa fattispecie esonerativa contemplata nelle restanti lettere dello stesso art. 7. In particolare si richiama l'attenzione sulla lettera i), in forza della quale sono esenti dall'imposta gli immobili, da chiunque posseduti, i quali siano utilizzati dagli "enti non commerciali" esclusivamente per lo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali ed altre espressamente indicate nella lettera i) medesima; di tal che, ad esempio, se lo Stato da' in locazione un proprio edificio ad una associazione, rivestente la natura di ente non commerciale secondo la nozione datane dall'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, e questo e' utilizzato dall'associazione medesima esclusivamente per svolgervi un'attivita' assistenziale, siffatto edificio rimane esente dall'imposta, con conseguente beneficio per lo Stato proprietario, indipendentemente dal concorrere o meno delle condizioni prescritte per l'applicazione dell'esenzione di cui alla lettera a). Sulla base degli enunciati principi e con riferimento a specifici quesiti proposti, la scrivente ritiene quanto segue: A) L'esenzione dall'imposta, ai sensi della piu' volte menzionata lettera a) dell'art. 7, si rende applicabile: 1) per gli alloggi di proprieta' dello Stato cosiddetti "di servizio" e cioe' messi a disposizione dei titolari di certi uffici per facilitare la continuita' del servizio da parte di tali persone; infatti, il godimento di detti alloggi trova il suo titolo esclusivo nella titolarita' di un ufficio e nelle esigenze organizzative ricollegate all'ufficio medesimo; 2) per le caserme e prigioni, di proprieta' dello Stato, non utilizzate in quanto inagibili, atteso che l'immobile e' comunque preordinato per l'assolvimento diretto di un compito istituzionale. B) L'esenzione dall'imposta, ai sensi della predetta lettera a) dell'art. 7, non si rende applicabile: 1) per gli alloggi, di proprieta' degli enti territoriali in discorso, dati in locazione od in comodato ai propri dipendenti, diversi da quelli di cui al precedente n. 1 della lettera A), stante che non e' strettamente conseguente al loro uso il perseguimento dei compiti istituzionali; 2) per gli edifici, di proprieta' della provincia, dati in locazione od in uso gratuito allo Stato e da questo adibiti a caserma dei carabinieri o dei vigili del fuoco ovvero ad uffici per la questura e la prefettura. Infatti, in tal caso, manca la necessaria connessione tra ente proprietario e destinazione dell'immobile a compito istituzionale dell'ente medesimo; il proprietario degli immobili e' la provincia, mentre il relativo uso assolve a funzioni dello Stato. Peraltro, per quanto riguarda le predette caserme, si rende applicabile l'esenzione di cui alla lettera i) dell'art. 7 in commento, atteso che possono farsi rientrare tra gli immobili utilizzati da ente non commerciale (qual e' lo Stato) per l'esclusivo svolgimento in essi di attivita' ricettiva. Per quanto concerne, invece, gli uffici di questura e prefettura, non e' dato giungere ad analoga conclusione, non potendo essere assimilata alla "ricezione" la destinazione ad ufficio; ne' si ravvisa alcun'altra norma esonerativa, per la fattispecie, nelle restanti lettere dell'art. 7. Per quanto riguarda il prelievo delle somme occorrenti per il versamento dell'ICI da parte dello Stato si fa presente che la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, ha comunicato che il capitolo interessato e' il 3825 (imposte, sovrimposte, addizionali e contributi gravanti i beni demaniali e patrimoniali) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. * * * La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati. Il Ministro: GALLO