Sono stati posti  quesiti  vari  in  relazione  all'interpretazione
della  norma  contenuta  nella lettera a) del primo comma dell'art. 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in  cui
dispone  l'esenzione  dall'imposta  comunale sugli immobili (ICI) per
gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni e  dalle  province,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
  Alla  disposizione  esonerativa sono interessati anche gli immobili
posseduti dai comuni, aventi siffatta destinazione, la cui superficie
insiste  interamente  o  prevalentemente  sul  territorio  di  comuni
diversi  da  quello possessore; il problema della esenzione, infatti,
non si pone per gli immobili posseduti dal comune e la cui superficie
insiste interamente  o  prevalentemente  sul  territorio  del  comune
stesso,  atteso  che  in  tal caso l'imposta comunque non si applica,
indipendentemente dalla destinazione  dell'immobile  (come  stabilito
nel  primo  comma  dell'art.  4  del  detto  decreto  legislativo  n.
504/1992) onde evitare che il comune paghi a se' stesso.
  Alla  norma  non  sono  interessati  gli  immobili  non  aventi  le
caratteristiche  ne'  di fabbricato, ne' di area fabbricabile, ne' di
terreno agricolo (secondo  la  definizione  datane  dall'art.  2  del
decreto legislativo n. 504/1992) in quanto oggettivamente al di fuori
del  campo  di  applicazione  dell'imposta;  in particolare, non sono
interessati i terreni, i quali non  siano  classificabili  come  aree
fabbricabili,  incolti  o sui quali sono esercitate attivita' diverse
da quelle agricole (vedasi anche circolare della scrivente n.  9  del
14 giugno 1993).
  Alla   norma   non  sono,  inoltre,  interessati  gli  immobili  di
proprieta'  dei  predetti  enti  territoriali  sui  quali  sia  stato
costituito  in  favore di terzi un diritto reale di usufrutto, uso od
abitazione, atteso che in tal caso soggetto passivo  dell'imposta  e'
unicamente il terzo titolare del diritto reale di godimento, restando
quindi l'ente territoriale "nudo proprietario" completamente estraneo
al prelievo fiscale (vedasi anche circolare della scrivente n. 11 del
26  giugno  1993).  Parimenti  non  sono  interessate  le costruzioni
realizzate  da  terzi  su  suolo  di  proprieta'  dei  predetti  enti
territoriali a seguito della concessione di un diritto di superficie,
stante  che  in  tal caso soggetto passivo e' il terzo concessionario
quale  proprietario  della  costruzione  realizzata   (vedasi   anche
circolare della scrivente n. 4 del 9 giugno 1993).
  Cosi'  delimitato  l'ambito di operativita' della particolare norma
esonerativa, sorge il problema di individuare gli immobili, posseduti
dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni a  titolo  di
proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto (e, cioe', secondo il
titolo determinante l'insorgere dell'obbligazione tributaria) i quali
siano destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
  Al riguardo la scrivente ritiene che siano tali gli immobili il cui
utilizzo  da parte dello stesso ente possessore realizza direttamente
l'obiettivo assegnato all'ente medesimo  dall'ordinamento  giuridico;
sullo  stesso  piano  vanno  posti  gli  immobili  non  utilizzati ma
preordinati al diretto perseguimento di siffatto obiettivo.
  In altri termini, si ritiene che siano tali gli  immobili  inerenti
direttamente   allo  scopo  specifico  stabilito  legislativamente  o
normativamente per il singolo organismo amministrativo.
  In tale ottica, rientrano senz'altro nella  norma  esonerativa  gli
immobili  facenti parte del demanio dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni, tenuto conto della necessaria destinazione  di
tali   beni   all'esplicazione   di   funzioni   pubbliche   o  della
preordinazione degli stessi beni ad un uso controllato e  programmato
dall'amministrazione pubblica.
  Parimenti,  nella  generalita'  dei  casi,  rientrano  nella  norma
esonerativa gli immobili facenti parte del  patrimonio  indisponibile
dei  predetti enti territoriali, atteso che pure tali beni, ancorche'
eterogenei rispetto a quelli demaniali, generalmente  sono  destinati
all'esplicazione di compiti tipici dell'amministrazione pubblica.
  Non possono, invece, ritenersi compresi nell'ambito di applicazione
dell'agevolazione   in   discorso  gli  immobili  dei  predetti  enti
territoriali i quali non siano direttamente strumentalizzati  per  il
raggiungimento  del  compito normativamente assegnato all'ente. Ne' a
diversa conclusione puo' indurre il fatto che gli eventuali  proventi
ricavati  da  siffatti immobili e le relative spese vanno a confluire
nel bilancio dell'ente territoriale proprietario ovvero il  principio
secondo    il    quale    il    patrimonio    immobiliare    affidato
all'amministrazione pubblica deve essere gestito secondo  criteri  di
economicita',  imparzialita'  ed  efficienza; cio', infatti, non puo'
significare  che  debba   essere   affermata   comunque   la   natura
istituzionale di qualunque bene dell'amministrazione pubblica.
  Ovviamente,  la  circostanza  che  l'immobile appartenente all'ente
territoriale non possa  beneficiare  dell'esenzione  ai  sensi  della
lettera  a)  dell'art. 7 in commento non conduce necessariamente alla
conclusione  della  sua   assoggettabilita'   all'imposta.   Infatti,
l'immobile  potrebbe rientrare in una diversa fattispecie esonerativa
contemplata  nelle  restanti  lettere  dello  stesso   art.   7.   In
particolare si richiama l'attenzione sulla lettera i), in forza della
quale sono esenti dall'imposta gli immobili, da chiunque posseduti, i
quali  siano  utilizzati  dagli "enti non commerciali" esclusivamente
per  lo  svolgimento  di  attivita'   assistenziali,   previdenziali,
sanitarie,  didattiche,  ricettive,  culturali ed altre espressamente
indicate nella lettera i) medesima; di tal che,  ad  esempio,  se  lo
Stato  da'  in  locazione  un  proprio  edificio ad una associazione,
rivestente la natura di  ente  non  commerciale  secondo  la  nozione
datane  dall'art.  87  del  testo  unico delle imposte sui redditi, e
questo e' utilizzato dall'associazione  medesima  esclusivamente  per
svolgervi un'attivita' assistenziale, siffatto edificio rimane esente
dall'imposta,  con  conseguente  beneficio per lo Stato proprietario,
indipendentemente dal concorrere o meno delle  condizioni  prescritte
per l'applicazione dell'esenzione di cui alla lettera a).
  Sulla  base  degli enunciati principi e con riferimento a specifici
quesiti proposti, la scrivente ritiene quanto segue:
   A)  L'esenzione dall'imposta, ai sensi della piu' volte menzionata
lettera a) dell'art. 7, si rende applicabile:
    1) per gli alloggi  di  proprieta'  dello  Stato  cosiddetti  "di
servizio"  e  cioe' messi a disposizione dei titolari di certi uffici
per facilitare la continuita' del servizio da parte di tali  persone;
infatti,  il godimento di detti alloggi trova il suo titolo esclusivo
nella titolarita'  di  un  ufficio  e  nelle  esigenze  organizzative
ricollegate all'ufficio medesimo;
    2)  per  le  caserme  e  prigioni, di proprieta' dello Stato, non
utilizzate in quanto inagibili, atteso  che  l'immobile  e'  comunque
preordinato per l'assolvimento diretto di un compito istituzionale.
   B)  L'esenzione  dall'imposta,  ai sensi della predetta lettera a)
dell'art. 7, non si rende applicabile:
    1) per gli alloggi, di  proprieta'  degli  enti  territoriali  in
discorso,  dati  in  locazione  od  in comodato ai propri dipendenti,
diversi da quelli di cui al precedente n. 1 della lettera A),  stante
che  non e' strettamente conseguente al loro uso il perseguimento dei
compiti istituzionali;
    2) per gli  edifici,  di  proprieta'  della  provincia,  dati  in
locazione od in uso gratuito allo Stato e da questo adibiti a caserma
dei  carabinieri  o  dei  vigili  del  fuoco  ovvero ad uffici per la
questura e la prefettura. Infatti, in tal caso, manca  la  necessaria
connessione  tra  ente  proprietario  e  destinazione dell'immobile a
compito  istituzionale  dell'ente  medesimo;  il  proprietario  degli
immobili  e'  la provincia, mentre il relativo uso assolve a funzioni
dello Stato.
  Peraltro,  per  quanto  riguarda  le  predette  caserme,  si  rende
applicabile  l'esenzione  di  cui  alla  lettera  i)  dell'art.  7 in
commento,  atteso  che  possono  farsi  rientrare  tra  gli  immobili
utilizzati da ente non commerciale (qual e' lo Stato) per l'esclusivo
svolgimento in essi di attivita' ricettiva.
  Per  quanto  concerne, invece, gli uffici di questura e prefettura,
non e' dato giungere  ad  analoga  conclusione,  non  potendo  essere
assimilata  alla  "ricezione"  la  destinazione  ad  ufficio;  ne' si
ravvisa alcun'altra norma  esonerativa,  per  la  fattispecie,  nelle
restanti lettere dell'art. 7.
  Per  quanto  riguarda  il  prelievo  delle  somme occorrenti per il
versamento dell'ICI da parte  dello  Stato  si  fa  presente  che  la
Ragioneria  generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio,
ha comunicato che  il  capitolo  interessato  e'  il  3825  (imposte,
sovrimposte,  addizionali  e  contributi  gravanti i beni demaniali e
patrimoniali) dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
delle  finanze  per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
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  La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
                                                   Il Ministro: GALLO