IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole; Viste le delibere della giunta municipale di Lipari (Messina) in data 27 gennaio 1993 e 12 febbraio 1993 rispettivamente n. 82 e n. 132; Vista la delibera presidenziale dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo delle isole Eolie, in data 15 gennaio 1992, n. 17; Vista la nota della regione siciliana - assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti, gruppo 6/TR - n. 5001, in data 11 giugno 1993, che esprime parere favorevole all'emanazione del decreto di limitazione dell'afflusso dei veicoli sulle isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli, Panarea e Lipari con le deroghe e le puntualizzazioni indicate nella domanda inoltrata al Ministero dei lavori pubblici dal sindaco del comune di Lipari; Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 4 maggio 1993, n. 379/TI-40; Vista la nota della prefettura di Messina in data 6 aprile 1993, n. 829/13.12/Gab.; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. Dal 10 luglio 1993 al 31 agosto 1993 e' vietato l'afflusso sulle isole del comune di Lipari di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune stesso con le seguenti precisazioni: A) Alicudi, Stromboli e Panarea: divieto di sbarco per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori senza alcuna deroga, ad eccezione di quelli adibiti al trasporto merci. B) Lipari, Vulcano e Filicudi: divieto di sbarco limitato a caravan e auto-cavaran con deroga solo per coloro che dimostrino di avere la prenotazione confermata nei campeggi esistenti.