IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  l'art.  8  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente limitazioni all'afflusso  e  alla  circolazione  stradale
nelle  piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o
di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori  pubblici  di  intesa
con  il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e
i comuni interessati, la  facolta'  di  vietare,  nei  mesi  di  piu'
intenso  movimento  turistico, che veicoli appartenenti a persone non
facenti parte  della  popolazione  stabile  siano  fatti  affluire  e
circolare nelle isole;
  Viste  le  delibere  della giunta municipale di Lipari (Messina) in
data 27 gennaio 1993 e 12 febbraio 1993 rispettivamente n.  82  e  n.
132;
  Vista  la delibera presidenziale dell'azienda autonoma di soggiorno
e turismo delle isole Eolie, in data 15 gennaio 1992, n.  17;
  Vista la nota  della  regione  siciliana  -  assessorato  regionale
turismo, comunicazioni e trasporti, gruppo 6/TR - n. 5001, in data 11
giugno 1993, che esprime parere favorevole all'emanazione del decreto
di  limitazione  dell'afflusso  dei  veicoli  sulle isole di Vulcano,
Filicudi,  Stromboli,  Panarea  e  Lipari  con  le   deroghe   e   le
puntualizzazioni  indicate  nella  domanda inoltrata al Ministero dei
lavori pubblici dal sindaco del comune di Lipari;
  Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in  data
4 maggio 1993, n. 379/TI-40;
  Vista la nota della prefettura di Messina in data 6 aprile 1993, n.
829/13.12/Gab.;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti limitativi,
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dal 10 luglio 1993 al 31 agosto 1993 e'  vietato  l'afflusso  sulle
isole del comune di Lipari di veicoli a motore appartenenti a persone
non   stabilmente   residenti  nel  comune  stesso  con  le  seguenti
precisazioni:
    A)  Alicudi,  Stromboli  e  Panarea:  divieto   di   sbarco   per
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori  senza  alcuna  deroga,  ad
eccezione di quelli adibiti al trasporto merci.
    B) Lipari, Vulcano e  Filicudi:  divieto  di  sbarco  limitato  a
caravan  e  auto-cavaran con deroga solo per coloro che dimostrino di
avere la prenotazione confermata nei campeggi esistenti.