Il 15 gennaio 1980, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8 del regolamento annesso alla convenzione sul riconoscimento dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, Bruxelles 1 luglio 1969 (della quale l'Italia era divenuta parte il 31 marzo 1974 come da comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 dell'8 maggio 1974), sono entrate in vigore le decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente nella XV sessione plenaria tenutasi nel giugno 1978. Dette decisioni, con relativa traduzione non ufficiale in italiano, vengono qui di seguito riportate. COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE PER LA PROVA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI XV SESSIONE GIUGNO 1978 BUREAU PERMANENT DE LA C I P 45 Rue Fond des Tawes B - 4000 LIEGE (Belgique) COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE PER LA PROVA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI C I P La Commissione Internazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco portatili, riferendosi alla Convocazione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili ed al Regolamento, fatti a Bruxelles il 1 Luglio 1969, ha l'onore di portare a conoscenza delle Parti contraenti le decisioni prese in occasione della sua XV Sessione Plenaria. XV - 1. Dichiarazioni fatte in applicazione al paragrafo 5 dell'articolo I della Convenzione. 1. "Dritte Verordnung" della R F A, datata 21 dicembre 1976, e' conforme alle prescrizioni della C.I.P. 2. La "Beschussverordnung" dell'Austria, datata 30 agosto 1977, e' conforme alle prescrizioni della C.I.P. 3. Il Decreto Collettivo 1/1977 dell'Ungheria e' conforme alle prescrizioni della C.I.P. XV - 2 Prova dei fucili da caccia a canna(e) liscia(e) caricati dalla culatta. Prova dei fucili da caccia e canna(e) rigata(e). Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del Regolamento. Questa decisione annulla l'articolo II dell'allegato I del Regolamento della C.I.P. I. Prova dei fucili da caccia a canna(e) liscia(e) caricati dalla culatta Per fucili da caccia a canna(e) liscia(e) caricati dalla culatta si sono stabilite due tipi di prova: - la prova ordinaria applicata ai fucili destinati al tiro di cartucce la cui pressione media massima non supera (metodo crusher): - 650 bar per i calibri 12 e piu grandi - 680 bar per il calibro 16 - 720 bar per i calibri 20 e piu' piccoli - la prova superiore applicata ai fucili destinati al tiro di cartucce ad elevata prestazione, la cui pressione media massima non deve superare i 900 bar. 1) Prova ordinaria: Questa prova si applica ai fucili la cui pressione media massima non supera 650 bar, 680 bar, 720 bar, secondo il calibro. La prova ordinaria comporta il tiro di almeno 2 cartucce. Il tiro di queste due cartucce dovra' permettere di realizzare almeno una volta una delle seguenti condizioni: a) sviluppare in camera, al primo manometro, una pressione media massima, rispettivamente di almeno 850 bar, 900 bar e 950 bar secondo il calibro. b) sviluppare nell'anima della canna, al 2 manometro, una pressione media massima di almeno 500 bar. 2) Prova superiore: Questa prova si applica ai fucili destinati al tiro di cartucce la cui pressione media massima puo' superare rispettivamente 650 bar, 680 bar e 720 bar e non superare 900 bar. La prova superiore comporta il tiro di almeno 2 cartucce, tenuto conto dell'eventuale prova ordinaria. Il tiro delle due cartucce deve permettere di realizzare, almeno una volta, ciascuna delle seguenti condizioni: a) sviluppare in camera, al 1 manometro, una pressione media massima di almeno 1200 bar. b) sviluppare nell'anima della canna, al 2 manometro, una pressione media massima di almeno 500 bar. 3) Le condizioni sopra definite per le due prove, possono essere realizzate: - sia separatamente da due cartucce differenti - sia da due cartucce identiche rispondenti simultaneamente alle condizioni a) e b). Le pressioni sviluppate dalle munizioni di prova devono, inoltre, soddisfare alle ineguaglianze prescritte dalla C.I.P. 4) Devono essere marcate con un punzone di prova le parti piu' sollecitate messe alla prova: - ciascuna canna e bascula, carcassa, o pezzi essenziali del meccanismo di chiusura. II Prova delle armi a canna (e) rigata (e) 1) Salvo eccezioni previste dalla C.I.P., le armi a canna (e) rigata (e) sono provate con delle munizioni la cui pressione media massima e' almeno 30% superiore alla pressione massima ammessa per la munizione del commercio prevista per l'arma in questione. Nel caso si prenda in esame l'energia cinetica del proiettile, l'energia del proiettile della munizione di prova deve essere almeno 10% superiore all'energia massima del proiettile ammessa per la munizione del commercio. Le pressioni medie massime della munizione del commercio e della munizione di prova oppure l'energia media massima del proiettile della munizione del commercio sono indicate nelle "Tabelle delle Dimensioni di Cartucce e di Camere". La munizione di prova deve, inoltre, soddisfare alle ineguaglianze prescritte dalla C.I.P. 2) La prova viene effettuata come di seguito. a) per le armi destinate a tirare munizioni del commercio sviluppanti una pressione media massima di 1800 bar o piu', dal tiro di almeno 2 cartucce di prova; b) per le armi destinate a tirare una munizione commerciale sviluppante una pressione media massima inferiore a 1800 bar, dal tiro di almeno 1 cartuccia di prova; c) per le pistole, indipendentemente dalla pressione della munizione commerciale, dal tiro di almeno 2 cartucce di prova; d) per i revolver e le armi la cui canna non e' solidale con la cam- era, indipendentemente dalla pressione della munizione commerciale, dal tiro di almeno 1 cartuccia di prova in ogni camera; e) per le armi la cui energia cinetica del proiettile della munizione commerciale e' indicata nelle "Tabelle delle Dimensioni di Cartucce e di Camere", dal tiro di almeno 2 cartucce di prova; f) per le armi a piu' canne, dal tiro in ciascuna canna del numero di cartucce di prova sopra previste. 3) Devono essere marcati con il punzone di prova i pezzi piu' sollecitati messi alla prova: - ogni canna e bascula, carcassa e pezzi essenziali del meccanismo di chiusura; - per i revolver e le armi la cui camera non e' solidale con la canna: canna, tamburo e carcassa, oppure la canna, ogni camera e i pezzi essenziali del meccanismo di chiusura. XV - 3 Misura dell'energia cinetica del proiettile delle munizioni destinate ad armi a canna (e) rigata (e). Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'Art. 5 del Regolamento. 1. Osservazioni generali L'esperienza dimostra che in prima approssimazione, trascurando ad esempio le diverse caratteristiche di combustione della carica propulsiva, l'energia cinetica di un dato proiettile, aumenta del 10% se la pressione sviluppata cresce del 30%. Per una data munizione, tirata in canne identiche (eguale lunghezza ed eguale passo della rigatura) ad un aumento della energia cinetica del proiettile corrisponde quindi un aumento della pressione sviluppata. Un aumento dell'energia cinetica espressa da: 2 (delta) E = V /2 x (delta) m + m V x (delta) V puo' essere ottenuto dall'aumento della velocita' del proiettile (aumento del peso della carica propulsiva) e/o dall'aumento direttamente proporzionale alla massa del proiettile (a condizione di evitare un aumento delle perdite di energia per attrito). La misura dell'energia cinetica al posto di quella della pressione dei gas, si giustifica nei seguenti casi: - il volume della camera di combustione e' talmente piccolo che l'installazione di un manometro puo' modificare il normale sviluppo della pressione; - la carica dell'innesco costituisce egualmente la carica propulsiva: l'aumento della pressione e', in questo caso, cosi' rapido che la misura della pressione ottenuta con i procedimenti classici non e' piu' significativa. Nelle "Tabelle delle Dimensioni di Cartucce e di Camere", questi tipi di munizioni sono riconoscibili per l'indicazione della loro energia alla bocca espressa in Joule al posto della indicazione della pressione massima. 2. Dimensioni delle canne di misura Le dimensioni interne delle canne di misura sono identiche a quelle delle canne manometriche. La lunghezza e il passo della rigatura di queste canne deve soddisfare i valori fissati dalla C.I.P. 3. Procedura di misura L'energia cinetica del proiettile e' data dalla formula: 2 E = m V /2 La velocita' V del proiettile e' ottenuta misurando il tempo che intercorre al passaggio del proiettile tra due punti della sua traiettoria: - il primo punto e' situato a 0,50 m dalla bocca della canna ed il secondo a 1,50 m; - la misura del tempo si effettua per mezzo di un contatore elettronico che fornisce almeno i 10 (micron)s; - la velocita' V e' il rapporto della base di misura(1m) divisa per il tempo misurato. Se l'energia cinetica richiesta dalla munizione di prova non puo' essere ottenuta con un aumento di peso della carica propulsiva, si puo' aumentare del 10% il peso del proiettile, le perdite di energia per attrito nella canna, non essendo aumentate. 4. Elaborazione dei risultati L'elaborazione dei risultati sara' fatta applicando le regole della statistica: - Emax : valore massimo della energia cinetica del proiettile ammesso dalla C.I.P. - En : media aritmetica dell'energia cinetica del proiettile ottenuta da n misure; - sn : scarto tipo dell'energia cinetica del proiettile su n misure; - K3n : coefficiente di tolleranza per n misure al fine di ottenere una certezza statistica del 95% nel 90% dei casi. L'energia cinetica media della munizione commerciale deve essere inferiore o eguale al valore Emax ammesso. Inoltre, l'obbligo per una munizione commerciale di non fornire alcun valore individuale dell'energia cinetica superiore a 1,07 Emax con la certezza sopra indicata, e' rispettato quanto e' soddisfatta la seguente ineguaglianza: En + K3n. sn (< o =) 1,07 Emax L'energia cinetica media della munizione di prova deve essere almeno 10% superiore all'energia cinetica media massima ammessa per la munizione commerciale. Inoltre, nessun valore individuale dell'energia cinetica deve essere inferiore a 1,07 Emax con la certezza sopra menzionata. Questo obbligo e' rispettato quando e' soddisfatta la seguente ineguaglianza: En - K3n. sn (> o =) 1,07 Emax Perche' l'energia cinetica non superi un certo valore, con la certezza sopra indicata, deve essere soddisfatta la seguente ineguaglianza: En + K3n. sn (< o =) 1,25 Emax COEFFICIENTI DI TOLLERANZA n K1.n K2.n K3.n 5 5,75 4,19 3,38 6 5,02 3,67 2,96 7 4,59 3,35 2,71 8 4,31 3,14 2,54 9 4,10 2,99 2,42 10 3,94 2,87 2,32 11 3,81 2,78 2,24 12 3,71 2,71 2,18 13 3,63 2,64 2,13 14 3,55 2,59 2,09 15 3,49 2,54 2,05 16 3,44 2,50 2,01 17 3,39 2,47 1,98 18 3,35 2,43 1,96 19 3,31 2,40 1,93 20 3,27 2,38 1,91 25 3,14 2,28 1,83 30 3,05 2,21 1,77 35 2,98 2,16 1,72 40 2,93 2,12 1,69 45 2,89 2,09 1,66 50 2,85 2,06 1,64 55 2,83 2,04 1,62 60 2,80 2,02 1,60 70 2,76 1,99 1,58 80 2,73 1,96 1,56 90 2,70 1,94 1,54 100 2,68 1,92 1,52 PER I VALORI INTERMEDI: INTERPOLARE LINEARMENTE XV - 4 Manometri per la misura della pressione delle cartucce destinate alle armi a canna(e) liscia(e). Decisione presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del Regolamento. Questa decisione annulla e sostituisce la decisione XIII-4. 1. Osservazioni generali E' certo che gli apparecchi di misura elettronici moderni rappresentano un progresso importante nel campo della tecnica delle misure e possono essere utilizzati con successo particolarmente per il controllo della fabbricazione delle munizioni. La costruzione dei transduttori, degli amplificatori elettronici e degli apparecchi di registrazione e' nondimeno talmente diversificata che nei risultati possono apparire delle differenze. Percio', il metodo crusher e' mantenuto per la misura delle pressioni nel quadro della Convenzione 1969 ed i valori indicati delle pressioni delle munizioni di prova e commerciali sono quelli ottenuti con il metodo crusher. 2. Le dimensioni interne della canna e della camera devono essere conformi alle dimensioni minime imposte dalla C.I.P. Sono ammesse le seguenti tolleranze: + 0,1 mm per il diametro della canna + 0,05 mm per il diametro della camera + 2 mm per la lunghezza della camera Il cono di raccordo deve essere 10 +- 30' 3. L'apparecchio campione destinato alla misura delle pressioni di prova deve essere provvisto di almeno due manometri. Questi devono fare parte integrante della canna oppure trovarsi in un blocco manometrico nel quale e' fissata la canna. 4. L'asse del primo manometro, deve trovarsi tra 17 e 32 mm dal vivo di culatta della canna; l'asse del secondo manometro a 162 +- 2 mm da questo stesso vivo di culatta. 5. La misura della pressione si effettua normalmente per mezzo di cilindretti crusher (metodo chiamato standard o di riferimento). Il manometro e' costituito da un pistone con la sua guida, da un incudine e da un crusher. La guida del pistone deve essere al minimo 10 mm. Il diametro del pistone e' fissato a 6,18 mm con una tolleranza di - 0,004 mm. Il gioco radiale tra il pistone e la sua guida deve essere compreso tra 0,002 e 0,006 mm. La massa del pistone deve essere eguale a 3,0 +- 0,7 grammi. I cilindretti crusher utilizzati dovranno essere dei crusher 4,9 x 3 mm del "Etablissement Central de l'Armement" a' Parigi, oppure dei crusher calibrati in rapporto a questi ultimi. Il canale forato sotto il pistone ha un diametro di 6,18 mm. Il foro nel bossolo deve avere un diametro di 3 mm. Lo spessore di grasso all'entrata del canale non deve superare 3 mm. 6. La misura delle pressioni puo' essere effettuata con altro mezzo, purche' delle misure comparative abbiano dimostrato che i risultati cosi' ottenuti sono comparabili a quelli forniti dal metodo crusher. 7. Elaborazione dei risultati L'elaborazione dei risultati delle misure sara' fatta applicando le regole della statistica: Pmax : pressione media massima ammissibile secondo le prescrizioni C.I.P. Pi : pressione individuale Pn : pressione media aritmetica di n misure Kin : coefficiente di tolleranza per n misure Sn : scarto tipo della pressione di n misure La pressione media della cartuccia commerciale deve essere inferiore o eguale al valore Pmax ammesso. Inoltre, l'obbligo di una munizione commerciale di non fornire alcun valore di pressione superiore del 15% del valore Pmax e' rispettato se nel 95% dei casi il valore superiore del limite di tolleranza non supera 1,15 Pmax con una certezza statistica del 95% ossia la seguente ineguaglianza e' soddisfatta: Pn + K2n . Sn ( < o = ) 1,15 Pmax La pressione media della munizione di prova deve essere almeno 30% superiore alla pressione massima ammessa per la munizione commerciale. Inoltre, perche' nel 90% dei casi il valore inferiore dei limiti di tolleranza non sia inferiore a 1,15 Pmax, con una certezza statistica del 95%, bisogna che sia soddisfatta la seguente ineguaglianza: Pn - K3n . Sn ( > o = ) 1,15 Pmax Al fine di non sollecitare esageratamente l'arma sottoposta alla prova, la munizione di prova, non deve superare un certo valore della pressione fissata dalla seguente ineguaglianza: Pn + K3n . Sn ( < o = ) 1,70 Pmax COEFFICIENTI DI TOLLERANZA n K1.n K2.n K3.n 5 5,75 4,19 3,38 6 5,02 3,67 2,96 7 4,59 3,35 2,71 8 4,31 3,14 2,54 9 4,10 2,99 2,42 10 3,94 2,87 2,32 11 3,81 2,78 2,24 12 3,71 2,71 2,18 13 3,63 2,64 2,13 14 3,55 2,59 2,09 15 3,49 2,54 2,05 16 3,44 2,50 2,01 17 3,39 2,47 1,98 18 3,35 2,43 1,96 19 3,31 2,40 1,93 20 3,27 2,38 1,91 25 3,14 2,28 1,83 30 3,05 2,21 1,77 35 2,98 2,16 1,72 40 2,93 2,12 1,69 45 2,89 2,09 1,66 50 2,85 2,06 1,64 55 2,83 2,04 1,62 60 2,80 2,02 1,60 70 2,76 1,99 1,58 80 2,73 1,96 1,56 90 2,70 1,94 1,54 100 2,68 1,92 1,52 PER I VALORI INTERMEDI: INTERPOLARE LINEARMENTE XV 5. Manometri per la misura delle pressioni sviluppate dalle cartucce destinate alle armi rigate Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del Regolamento. Questa decisione annulla e sostituisce la decisione XIV - 2. 1. Osservazioni generali E' certo che gli apparecchi di misura elettronici moderni rappresentano un progresso importante nel campo della tecnica delle misure e possono essere utilizzati con successo particolarmente per il controllo della fabbricazione di munizioni. La costruzione dei trasduttori, degli amplificatori elettronici e degli apparecchi di registrazione e' nondimeno talmente diversificata cosi che' possono apparire delle differenze nei risultati. Percio' il metodo crusher e' mantenuto per la misura delle pressioni nel quadro della Convenzione 1969 ed i valori indicati delle pressioni delle munizioni di prova e commerciali sono quelli ottenuti con il metodo crusher. 2. Dimensioni delle canne manometriche Le dimensioni interne delle canne manometriche devono soddisfare i valori minimi fissati dalla C.I.P. Le seguenti tolleranze sono ammesse: F Z L3 P1 P2 H2 G1 + 0,02 + 0,03 + 0,1 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,03 mm Non e' fissata la tolleranza per la quota G. La tolleranza per l'angolo i del cono di raccordo e' la seguente: - per i ( > o =) 12' : - 5/60 i - per i ( < o =) 12' : - 1' Una tolleranza positiva per l'angolo i e' ammissibile nel caso in cui viene preso in considerazione il campo di tolleranza di G1. In questo caso bisogna che G1 reale soddisfi alla seguente ineguaglianza: G1 reale - Fmin ( > o =) Gmin - h 2 tg i reale Questo significa che G1 reale legato a Fmin non puo' essere inferiore al valore Gmin indicato nelle tabelle. 3. Posizione della presa di pressione L'apparecchio di misura sara' posizionato a 25 mm dal vivo di culatta quando la lunghezza del bossolo e' superiore a 40 mm. Sara' posizionato a 17,5 mm dal vivo di culatta quando la lunghezza del bossolo e' compresa fra 30 e 40 mm, limiti inclusi. Quando la lunghezza del bossolo e' inferiore a 30 mm, la misura della pressione sara' effettuata tra 7,5 mm e i 3/4 della lunghezza del bossolo, L1 o L3, e la posizione della misura sara' indicata nel protocollo delle prove con il valore della pressione ottenuta. 4. Procedura di misura Il foro nel bossolo sara' di 2 mm qualunque sia la lunghezza di questo. La scelta del diametro del pistone e del crusher, sara' basata sulla seguente tabella. |Dia- |Sezione|Crusher |Criterio di scelta | Campo | |metro| del |diametro|PL (< o =)Pmax;(< o =) | delle | |del *|pistone| x | c.a.d. | misure | |pisto| |altezza |PL (< o =)Pmax (< o =) | | |ne | 2 | |Pu (micron) e | | |(mm) |(mm ) | |PL (< o =) 1,3 Pmax | | | | | |(< o =) Pu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |PL(bar) | PU(bar) |PL(bar)|PU(bar)| | | | | | | | | | 6,18| 30 | 2 x 4 | 240 | 600 | 220 | 650 | | 3,91| 12 | 2 x 4 | 600 | 1350 | 550 | 1500 | | 3,91| 12 | 3 x 4,9| 1350 | 3100 | 1200 | 3400 | | 3,91| 12 | 4 x 6 | 2350 | 4700 | 2200 | 5200 | | 3,91| 12 | 5 x 7 | 3600 | 6000 | 3300 | 7000 | | | | | | | | | Si impiegheranno i cilindretti crusher dell'"Etablissement Central de l'Armement" (ECA) o dei cilindretti calibrati in paragone a questi. La massa del pistone sara' di 3 +- 0,5 g ed il canale forato sotto la faccia piana del pistone avra' il diametro di questo e non dovra' superare l'altezza di 3 mm. Lo spazio libero sara' riempito di un grasso a base di silicone avente le seguenti caratteristche: densita': circa 1 penetrazione (mezzo calmo e mezzo agitato): circa 180 a 210 ASTM (American Society Testing Materials). In occasione della misura delle pressioni delle cartucce di prova e commerciali di un dato tipo di munizione si deve usare lo stesso manometro con gli stessi pistoni e dei crusher con le stesse caratteristiche appartenenti allo stesso lotto. 5. Elaborazione dei risultati Per il controllo della munizione in occasione della sua fabbricazione, o durante il suo impiego, come pure per la determinazione della pressione di prova, si procedera' al tiro di una serie di almeno 10 cartucce. Se, per un controllo, sono disponibili meno di 10 cartucce, si dovra' indicare con la pressione ottenuta in numero di misure effettuate. L'elaborazione dei risultati si effettuera' applicando le regole della statistica. Pmax: pressione media massima ammissibile secondo le prescrizioni della C.I.P. Pi : pressione individuale Pn : pressione media aritmetica di n misure sn : scarto tipo della pressione di n misure Kin : coefficiente di tolleranza per n misure La pressione media della cartuccia commerciale deve essere inferiore od eguale al valore di Pmax ammesso. Inoltre l'obbligo per una munizione commerciale di non dare alcun valore individuale superiore del 15% del valore Pmax e' rispettato se nel 99% dei casi il valore superiore del limite di tolleranza non supera 1,15 Pmax, con una certezza statistica del 95% ossia la seguenze ineguaglianza e' soddisfatta: Pn + K1n . sn ( < o = ) 1,15 Pmax La pressione media della munizione di prova deve essere almeno 30% superiore alla pressione massima ammessa per la munizione commerciale. Inoltre affinche' nel 90% dei casi il valore inferiore del limite di tolleranza non sia inferiore a 1,15 Pmax, con una certezza statistica del 95% bisogna che sia soddisfatta la seguente ineguaglianza: Pn + K3n . sn ( > o = ) 1,15 Pmax Per non sollecitare esageratamente l'arma sottoposta alla prova, la munizione di prova non deve superare un certo valore della pressione fissata dalla seguente ineguaglianza: Pn + K3n . sn ( < o = ) 1,50 Pmax COEFFICIENTI DI TOLLERANZA | | | n | K1.n | K2.n | K3.n | | | | | | 5 5,75 4,19 3,38 6 5,02 3,67 2,96 7 4,59 3,35 2,71 8 4,31 3,14 2,54 9 4,10 2,99 2,42 10 3,94 2,87 2,32 11 3,81 2,78 2,24 12 3,71 2,71 2,18 13 3,63 2,64 2,13 14 3,55 2,59 2,09 15 3,49 2,54 2,05 16 3,44 2,50 2,01 17 3,39 2,47 1,98 18 3,35 2,43 1,96 19 3,31 2,40 1,93 20 3,27 2,38 1,91 25 3,14 2,28 1,83 30 3,05 2,21 1,77 35 2,98 2,16 1,72 40 2,93 2,12 1,69 45 2,89 2,09 1,66 50 2,85 2,06 1,64 55 2,83 2,04 1,62 60 2,80 2,02 1,60 70 2,76 1,99 1,58 80 2,73 1,96 1,56 90 2,70 1,94 1,54 100 2,68 1,92 1,52 PER I VALORI INTERMEDI: INTERPOLARE LINEARMENTE ----> Vedere Tabella a Pag. 57 della G.U. <---- XV - 6. Tabelle C.I.P. delle dimensioni massime delle cartucce e minime delle camere. Decisione presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del Regolamento. 1. Per i calibri anglo-sassoni ed americani (GB e US) i valori delle pressioni Pmax indicati nella colonna 30 della tabella A devono essere considerati come valori medi che sono validi e comparabili secondo la strumentazione impiegata ed il metodo seguito per la misura. I valori indicati nelle colonne 31 e 32 delle tabelle A sono ciononostante provvisoriamente obbligatori per la definizione delle cartucce di prova. 2. Le tabelle VII - A e VII - B sono sostituite dalle tabelle allegate XV - 7 Controllo delle munizioni commerciali Decisione presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del Regolamento. Questa decisione annulla e sostituisce la decisione XIV - 3, La Commissione Internazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco portatili, nel quadro delle missioni definite agli articoli 1-3 e 1-4 della Convenzione del 1 Luglio 1969, ha fissato le condizioni nelle quali le munizioni immesse in commercio devono essere provate per offrire garanzia di sicurezza. ARTICOLO 1 Gli Stati Membri instaurano un "contrassegno di controllo" delle munizioni commerciali destinate alle armi e apparecchi portatili. Il riconoscimento reciproco dei contrassegni nazionali e' acquisito. I "contrassegni di controllo" non possono essere applicati se non quando la munizione e' controllata secondo le condizioni nel seguito fissate e risponde alle prescrizioni imposte dalla C.I.P. Il prelievo delle munizioni del lotto da controllare, sara' effettuato nelle condizioni fissate in un allegato tecnico. La definizione del lotto e' egualmente data nell'allegato. ARTICOLO 2 Il controllo puo' essere eseguito sia dall'organismo nazionale riconosciuto, sia dal fabbricante sotto la sorveglianza dell'organismo nazionale. La responsabilita' della munizione riguardera', in ogni caso, il fabbricante. Il controllo della munizione comprende: a. verifica dell'esistenza dei marchi distintivi sull'unita' d'imballaggio elementare; b. verifica dell'esistenza dei marchi distintivi su ciascuna cartuccia; c. verifica della conformita' delle caratteristiche dimensionali; d. prova della pressione media delle cartucce o, in difetto, dei parametri giudicati equivalenti nel caso di una munizione speciale; e. verifica della sicurezza di funzionamento. ARTICOLO 3 3-1 La cartuccia deve portare i seguenti marchi distintivi: a. identificazione del caricatore o di chi se ne rende garante (marchio d'origine o marchio di fabbrica); b. sul fondello della munizione a percussione centrale, il calibro secondo le norme o l'appellazione commerciale di questo; c. per la munizione a pallini, il diametro o il numero dei pallini e la lunghezza del bossolo se questo supera: - 65 mm per i calibri 20 e superiori - 63,5 mm per i calibri 24 e inferiori; 3-2 La munizione ad elevate prestazioni deve essere identificabile sia da un fondello dentellato sia da un colore caratteristico sia da ogni altro mezzo conveniente. ARTICOLO 4 La munizione messa in commercio deve essere contenuta in un imballaggio idoneo al suo trattamento. L'unita' di imballaggio elementare deve essere chiusa convenientemente. Le seguenti indicazioni devono figurare sull'unita' di imballaggio elementare. a. nome o marchio di fabbrica del fabbricante di colui per il quale la munizione e' stata caricata e che si rende garante della conformita' di questa alle prescrizioni in vigore; b. appellazione commerciale o appellazione secondo le norme; c. il numero di identificazione del lotto e il numero di munizioni contenute nell'imballaggio elementare; d. per le munizioni di elevate prestazioni, una indicazione supplementare che segnali chiaramente che queste non possono essere tirate in armi che non siano state sottoposte ad una prova speciale; e. il contrassegno di controllo certificante che la munizione e' stata controllata secondo le prescrizioni della C.I.P. ARTICOLO 5 Il controllo dimensionale deve essere eseguito applicando i metodi della metrologia legale. I valori massimi e minimi devono essere conformi alle tabelle della C.I.P. ARTICOLO 6 La misura delle pressioni e dei parametri deve essere effettuata secondo le prescrizioni della C.I.P. I valori trovati, devono corrispondere statisticamente a una pressione massima inferiore o tutt'al piu' eguale, a quella ammessa dalla C.I.P. ARTICOLO 7 Il controllo della sicurezza di funzionamento della munizione sara' effettuato conformemente alle prescrizioni della C.I.P. ARTICOLO 8 8-1. L'autorizzazione ad apporre un contrassegno di controllo e' accordata, per un tipo dato di munizione, dall'autorita' nazionale di uno degli Stati Membri al fabbricante o a colui il cui nominativo e' indicato sulla munizione e se ne rende garante. Questa autorizzazione sara' egualmente accordata all'importatore richiedente d'un Paese aderente per la munizione proveniente da un Paese non aderente, approvata dall'organismo nazionale competente di questo Stato membro. Detta autorizzazione, sara' concessa a condizione che: a. il richiedente possieda e utilizzi gli apparecchi di misura delle dimensioni, delle pressioni, o eventualmente dei parametri giudicati equivalenti, per il tipo di munizione in questione e se possiede del personale capace ad utilizzarli, oppure se ha affidato il controllo della sua fabbricazione ad un auorita' riconosciuta, e b. i controlli hanno dimostrato che la munizione fabbricata e' conforme alle prescrizioni della C.I.P. ivi compresi gli allegati tecnici previsti all'articolo 11. 8-2. L'autorizzazione sara' mantenuta fintantoche' i controlli d'ispezione effettuati da un organismo autorizzato dall'autorita' nazionale, dimostrano che le condizioni a e b sopraindicate, sono sempre soddisfatte. Questa sara' ritirata in caso contrario. ARTICOLO 9 Le autorizzazioni ad apporre il contrassegno di controllo come pure il suo ritiro, saranno comunicati al Bureau Permanent della C.I.P. che ne avvertira' le Delegazioni. ARTICOLO 10 Se, nel paese stesso o in un altro Stato membro, si constata che uno o piu' lotti di munizioni provvisti del contrassegno di controllo commercializzati, non rispettano piu' le prescrizioni di controllo della C.I.P. una controprova verra' imposta dall'autorita' nazionale, dalla quale dipende il fabbricante o il responsabile e questa sara' effettuata dal Banco di Prova o da ogni altro organismo ufficiale competente. Se si riscontra che la critica e' fondata e che non si puo' portarvi rimedio immediatamente, l'autorita' nazionale decidera' del mantenimento o del ritiro dal commercio del lotto o dei lotti incriminati informando le autorita' nazionali degli altri Stati membri della decisione presa. Se si tratta unicamente di pressioni, o di parametri equivalenti troppo elevati, il fabbricante potra' essere autorizzato a rimettere in vendita la munizione con le indicazioni previste per quelle che sviluppano delle pressioni superiori alla normale. In caso di urgenza, se uno Stato membro constata che un certo lotto di munizioni provvisto del contrassegno di controllo rappresenta un pericolo per l'utilizzatore o un terzo, l'autorita' nazionale competente, potra' imporre che il lotto sia ritirato dal commercio nel suo paese, informandone immediatamente il Bureau Permanent della C.I.P. e adottando le misure di sicurezza adeguate. ARTICOLO 11 Questa decisione sara' completata da allegati tecnici indicanti le prescrizioni della C.I.P. ARTICOLO 12 Le eventuali formalita' per la protezione del contrassegno di controllo in ogni Stato membro riguardano le autorita' nazionali competenti. ARTICOLO 13 Ogni Parte contraente potra' dichiarare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione che la stessa si prende la facolta' di non applicarla nei tre anni successivi. Gli Stati membri che adottano questa facolta', si impegnano a sviluppare il concetto del controllo delle munizioni secondo le norme della C.I.P. Allo scadere di un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione tutti gli Stati membri sono obbligati ad applicarla. Questa facolta' puo' essere abbandonata in ogni momento e cio' sara' notificato al Bureau Permenent della C.I.P. che ne avvertira' gli Stati contraenti. Allegato tecnico al documento "Controllo delle Munizioni Commerciali" Indice 1. Generalita' e definizione dei controlli 2. Definizione del tipo 3. Definizione del lotto 4. Prelievo 5. Controllo visuale 6. Controllo dimensionale 7. Controllo della pressione 8. Controllo della sicurezza di funzionamento 9. Munizioni importate 1. Generalita' e definizione dei controlli 1.1. Abilitazione delle installazioni 1.1.1. In applicazione dell'articolo 8-1.a., su domanda del richiedente, l'Organismo Nazionale riconosciuto, sara' tenuto ad effettuare l'ispezione delle installazioni e degli appareccchi di misura per ciascun tipo di munizione al fine di constatare la loro conformita' alle prescrizioni della C.I.P. e accordare l'abilitazione. 1.1.2. L'ispezione comprende a. la verifica della conformita' delle quote delle canne manometriche alle prescrizioni della C.I.P.; b. la verifica dell'affidabilita' degli apparecchi di misura delle pressioni, utilizzando delle cartucce di riferimento o una canna manometrica campione; c. la verifica dei calibri e degli strumenti destinati al controllo dimensionale delle munizioni; d. la verifica delle armi destinate al controllo della sicurezza di funzionamento. 1.2. Controllo del tipo di munizione 1.2.1. In applicazione all'articolo 8.1.b, su domanda del richiedente, l'Organismo Nazionale riconosciuto procedera' al controllo dei tipi di munizioni prodotti in serie procedendo come per il controllo di fabbricazione, ma su un numero doppio di pezzi. 1.2.2. La prima importazione d'un tipo di munizione proveniente da un paese non aderente sara' sottoposta allo stesso controllo di tipo. 1.2.3. Se questo controllo non e' stato soddisfacente il richiedente e' autorizzato a fare delle nuove presentazioni dello stesso tipo di munizione. 1.3 Controllo di fabbricazione. 1.3.1 Essendo risultato favorevole il controllo di tipo, dei controlli di fabbricazione saranno effettuati sia dal fabbricante o l'importatore autorizzato sia dall'Organismo Nazionale riconosciuto, su ogni lotto di munizione al fine di verificare che le prescrizioni di sicurezza della C.I.P. sono soddisfatte permanentemente nella fabbricazione corrente. 1.3.2 I risultati dei controlli di fabbricazione saranno registrati e numerati, da colui che esegue i controlli, secondo un procedimento approvato dall'Organismo Nazionale riconosciuto. Queste registrazioni saranno tenute in permanenza a disposizione dell'Organismo Nazionale riconosciuto. 1.4 Controllo d'ispezione 1.4.1 L'Organismo Nazionale riconosciuto effettuera' i controlli d'ispezione previsti all'articolo 8.2. secondo le seguenti procedure: A) per il richiedente che posssiede l'autorizzazione ad effettuare il controllo di fabbricazione, almeno ogni tre anni: a. il controllo delle installazioni secondo la procedura del paragrafo 1.1.2; b. la verfica dei controlli di fabbricazione; c. un controllo di fabbricazione secondo la procedura del paragrafo 1.3. B) per gli importatori dei paesi terzi che non possiedono l'autorizzazione ad effettuare il controllo di fabbricazione, almeno ogni anno: a. la verifica dell'esistenza dell'attestazione di conformita' prevista al paragrafo 9; b. la verifica dell'esistenza dei controlli di fabbricazione tramite la domanda di invio di uno o piu' protocolli secondo l'importanza delle importazioni; c. un controllo per ciascun tipo di munizione importata nell'anno secondo la procedura del paragrafo 1.3. In questa occasione il protocollo di controllo del fabbricante del lotto scelto per il controllo d'ispezione dovra' essere fornito dall'importatore. 1.4.2 Se, in occasione di una ispezione si constata che le prescrizioni della C.I.P. non sono rispettate, l'Organismo Nazionale riconosciuto, precisera' il difetto e il termine accordato per portarvi rimedio. Se non viene apportato alcun rimedio, sara' applicata la procedura prevista all'articolo 8.2. 2. Definizione del tipo. Il tipo sara' definito dall'appellazione indicata come "designazione dei calibri" nelle tabelle delle dimensioni delle cartucce approvate dalla C.I.P. o dall'appellazione commerciale. 3. Definizione del lotto. 3.1 Il lotto sara' costituito dall'insieme di munizioni dello stesso tipo, prodotte in serie e caricate dallo stesso caricatore, utilizzando la polvere dello stesso tipo, con lo stesso peso di proiettili o di pallini e lo stesso modello di innesco. 3.2 Per le munizioni provenienti da un Paese non aderente si considerera' come costituente un lotto le munizioni importate dallo stesso importatore di uno Stato membro, caricate dallo stesso caricatore, spedite nello stesso tempo e presentando le caratteristiche di omogeneita' sopra indicate al paragrafo 3.1. 4. Prelievo 4.1 Il prelievo sara' effettuato a caso e i campioni saranno i piu' rappresentativi possibile del loro sottoposto al controllo, a discrezione del controllore. 4.2 Controllo del tipo 4.2.1. Per il controllo del tipo il lotto sara' costituito da almeno 3000 pezzi. 4.2.2. Per i lotti di quantita' inferiore a quella indicata nel precedente paragrafo 4.2.1 sara' presa una decisione, in ogni caso particolare, dall'Organismo Nazionale riconosciuto, che terra' conto dei principi e delle prescrizioni della C.I.P. 4.2.3. Per il controllo del tipo, il lotto sara' scelto tra la munizione che sviluppa la pressione massima la piu' elevata. 4.3 Controllo di fabbricazione 4.3.1. la quantita' di munizioni di un tipo controllato da sottoporre al controllo di fabbricazione, formante un lotto, non deve superare. - 500.000 pezzi per le munizioni a percussione centrale - 1.500.000 pezzi per le munizioni a percussione anulare. 4.3.2 Prelievo Lotto fino a 35.001 150.001 500.001 a a a 35.000 150.000 500.000 1.500.000 a) controllo dimensionale 125 200 315 500 e visuale b) controllo pressione 20 30 30 50 c) controllo di funzionamento 20 32 32 50 5. Controllo visuale 5.1 Sulle munizioni prelevate si verifica: 5.1.1 la presenza delle marche distintive previste all'articolo 3 Numero dei difetti ammissibili per le marche previste in 3.1.a, 3.1.c.: 2, 3, 5, 8 secondo l'entita' del lotto indicata al paragrafo 4.3.2. sopra indicata. Numero dei difetti per le marche previste in 3.1.b e 3.2.: zero. 5.1.2 L'assenza di difetti nel bossolo prima del tiro: numero di difetti ammissibili per incrinature longitudinali alla bocca di lunghezza inferiore o tutt'al piu' eguale a 3 mm: 2, 3, 5, 8 secondo l'entita' del lotto sopra indicato al paragrafo 4.3.2 Numero dei difetti sotto indicati: zero - calibro errato - incrinature longitudinali alla bocca di lunghezza superiore a 3 mm - tutte le altre incrinature longitudinali e/o trasversali - rotture del fondello 5.2 Si verifica sull'unita' d'imballaggio elementare contenente le munizioni del prelievo: 5.2.1 numero dei difetti ammissibili per le indicazioni previste in 4-a, 4-c, 4-e: 2, 3, 5, 8 secondo l'entita' del lotto indicato al paragrafo 4.3.2 qui sopra. Numero dei difetti per le indicazioni previste in 4-b, 4-d: zero. 5.2.2. L'assenza di cartucce di differenti tipi nello stesso imballaggio elementare. Numero dei difetti: zero. 5.3 Il lotto sara' rinviato per revisione e ammesso a una ulteriore presentazione quando si constati che il numero dei difetti indicati nei paragrafi 5.1 e 5.2 e' superato. 6. Controllo dimensionale 6.1 Il controllo dimensionale dovra' permettere di verificare le quote importanti dal punto di vista della sicurezza, cosi' come quelle che definiscono il tipo. Queste quote indicate nelle tabelle delle dimensioni delle cartucce approvate dalla C.I.P. sono indicate nell'addendum A al presente allegato. 6.2 Tutte le munizioni del prelievo devono rispettare le dimensioni limite fissate considerate come importanti dal punto di vista della sicurezza. 6.3 Le dimensioni limite fissate per la definizione del tipo sono controllate per mezzo d'un calibro di forma generale che tiene conto delle quote minime delle camere indicate nell'addendum A. Tutte le munizioni del prelievo devono entrare convenientemente in questo calibro di forma generale. 6.4 Si verifica che l'innesco non sia sporgente rispetto al piano del fondello della munizione. 6.5 Se si constata un difetto, il lotto sara' rinviato per revisione ed emmesso ad un'ulteriore presentazione. 7. Controllo della pressione massima 7.1 Il prelievo si fara' come previsto al precedente paragrafo 4. Le canne manometriche da utilizzare ed il metodo da seguire per la misura delle pressioni e l'elaborazione dei risultati sono stati oggetto di decisioni della C.I.P.: decisioni XV-4 e XV-5. 7.2 Le condizioni normali delle prove sono le seguenti: - temperatura: 21 C +- 1 C - umidita' relativa: 60% +- 5% Il controllo del tipo sara' realizzato su delle munizioni climatizzate per 24 ore. I controlli di fabbricazione potranno essere realizzati sulle munizioni alle condizioni ambiente. In caso di contestazione i risultati ottenuti sulle munizioni climatizzate, nelle condizioni sopra previste saranno determinanti. 7.3 I valori delle pressioni non devono superare quelle prescritte dalla C.I.P. In caso di insuccesso e se il valore limite massimo calcolato non supera 1,25 Pmax e' ammessa una controprova su un numero doppio di cartucce. La media dei risultati della prova e della controprova, dovra' soddisfare le prescrizioni della C.I.P.; in caso contrario le munizioni di questo lotto non possono essere commercializzate salvo che come munizione di elevate prestazioni conformemente all'articolo 3.2. 7.4 Nel caso in cui la C.I.P. ha previsto la misura dell'energia cinetica, questa, dopo elaborazione dei risultati, secondo la statistica, deve soddisfare alle prescrizioni in materia. Per effettuare questa misura, si utilizzera', in principio, una installazione a schermi luminosi nella quale l'aparecchio registratore elettronico, o contatore, dovra' avere una precisione di almeno 10 microsecondi. La base di misura dovra' essere possibilmente di un metro e la prima barriera ottica sara' installata a 0,50 m dalla bocca della canna. Se le sopra indicate prescrizioni non vengono applicate, i risultati ottenuti dovranno essere conseguentemente raccordati. 8. Controllo della sicurezza di funzionamento 8.1 In occasione del controllo di tipo e dei controlli d'ispezione, il controllo sella sicurezza di funzionamento sara' effettuato utlizzando una canna campione o un'arma le cui dimensioni della cam- era, sono conformi alle quote fissate nelle tabelle delle dimensioni approvate dalla C.I.P. 8.2 In occasione dei controlli di fabbricazione, il controllo della sicurezza di funzionamento, potra' essere effettuato utilizzando un'arma le cui dimensioni sono nei limiti ammessi dalla C.I.P. e che sia stata accettata dall'Organismo Nazionale riconosciuto. Le caratteristiche dimensionali di quest'arma saranno registrate. 8.3 Il prelievo sara' effettuato come previsto al precedente paragrafo 4. 8.4 I difetti considerati come critici sono i seguenti. a. sfuggita di gas verso il retro oltre la chiusurua. b. arresto del proiettile o frammenti di questo nella canna. c. rottura del bossolo che resta interamente o parzialmente nella canna. d. distacco totale del bossolo e. scoppio del fondello. 8.5 In caso di insuccesso, il lotto sara' rinviato per revisione e ammesso ad una ulteriore presentazione. 9. Munizioni importate dai paesi terzi Nel caso di munizioni importate da un paese non aderente, per il quale non e' possibile verificare i controlli di fabbricazione, verra' chiesto al fabbricante, per ciascun tipo di munizione, un'attestazione che certifichi che questo effettua dei controlli di fabbricazione equivalenti a quelli imposti dalla C.I.P. L'Organismo Nazionale autorizzato di un paese membro avra' il diritto di ottenere dall'importatore o dall'Organismo Nazionale competente che ha accordato l'autorizzazione ad apporre il segno di controllo, il protocollo di controllo di fabbricazione d'un lotto importato. Inoltre, i controlli d'ispezione esercitati dall'Organismo Nazionale competente del paese importatore di munizioni provenienti da paesi terzi dovranno essere effettuati, in questo caso, almeno tutti gli anni. XV - 8 Prova di certe armi da fuoco e apparecchi a carica esplosiva portatili Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del Regolamento. Questa decisione annulla e sostituisce la decisione XIV - 4. Basandosi sull'articolo I, linea 1, 2 e 3 della Convenzione del 1 Luglio 1969, e riconoscendo che alcune armi da fuoco e alcuni apparecchi portatili possono essere sottoposti ad una prova particolare, la Commissione Internazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco portatili ha preso la seguente decisione: ARTICOLO 1 1.1 lo scopo di questa decisione e' la determinazione di prescrizioni uniformi per la prova delle armi da fuoco portatili, dei tubi riduttori e degli apparecchi a carica esplosiva definiti all'articolo 2. 1.2 A questo fine, gli Stati membri, conformemente alle disposizioni particolari di questa decisione, introducono per questi oggetti, in luogo della prova individuale, una prova di omologazione. 1.3 Gli Stati membri introducono inoltre un contrassegno di omologazione che, conformemente alle disposizioni particolari di questa decisione, sostituisce il punzone di prova individuale. Il riconoscimento reciproco dei contrassegni di omologazione nazionali e' acquisito. 1.4 Il contrassegno di omologazione e il punzone, non possono essere utilizzati che quando le armi da fuoco portatili e gli apparecchi siano stati provati conformemente alle disposizioni di seguito fissate e hanno soddisfatto alle prescrizioni imposte. ARTICOLO 2 La presente decisione e' valida in tutti i casi ove le sollecitazioni subite dai materiali considerati e dovute alle pressioni di tiro, sono nettamente inferiori alla resistenza propria di questi materiali e dei loro materiali costituenti. Questa si applica specificamente ai: 2.1 armi a fuoco portatili, 2.1.1. la cui camera di cartuccia ha un diametro inferiore o tutt'al piu' eguale a 5 mm e una lunghezza inferiore o eguale a 15 mm. 2.1.2 la cui camera di cartuccia ha un diametro e una lunghezza che possono raggiungere 6 mm, ma che non possono utilizzare altro che la munizione nella quale la miscela innescante costituisce il solo agente propulsivo e non possono tirsre dei proiettili aventi una energia alla bocca superiore a 7,5 joule. 2.1.3. che non sono destinate che al tiro di un'unica munizione 2.2 tubi riduttori che non abbiamo dei sistemi propri di chiusura e destinanti a delle armi da fuoco la cui munizione non sviluppi delle pressioni di gas superiori a 2000 bar. 2.3 apparecchi portatili di tiro a scopi industriali e tecnici nei quali si utilizzi delle sostanze esplosive per la propulsione del proiettile o di altri pezzi meccanici e la cui lista sara' tenuta aggiornata. ARTICOLO 3 3.1 le armi da fuoco portatili, i tubi riduttori e gli apparecchi di tiro nell'ambito dell'articolo 2 che sono fabbricati in serie, sono sottoposti dagli Stati membri a una prova di omologazione da parte dell'Autorita' Nazionale di questi stati. Le armi da fuoco portatili, i tubi riduttori e gli apparecchi di tiro, nell'ambito dell'articolo 2, che non sono fabbricati in serie, devono essere sottoposti alla prova individuale. 3.2 La prova di omologazione comprende: - la verifica della designazione del tipo - la verifica della resistenza del materiale al tiro - la verifica della conformita' delle dimensioni essenziali alle norme della C.I.P. - la verifica della sicurezza di funzionamento al tiro. Le specifiche alle quali devono soddisfare le armi i tubi riduttori e gli apparecchi di tiro in questione, cosi' come le prove da effettuare conformemente alle prescrizioni della C.I.P. sono indicate nell'allegato. 3.3. La prova individuale comprende: - la verifica delle caratteristiche prescritte, - la verfica della resistenza del materiale al tiro, - la verifica della conformita' delle dimensioni essenziali alle norme della C.I.P. - la verifica della sicurezza di funzionamento al tiro. Le specifiche alle quale devono soddisfare le armi, i tubi riduttori e gli apparecchi di tiro in questione, cosi' come le prove da effettuare conformemente alle prescrizioni della C.I.P. sono indicate nell'allegato. 3.4. Quando il fabbricante si e' preparato alla realizzazione di una quantita' importante di materiali, stabilendo i disegni e i programmi di lavoro e producendo i calibri e gli utensili necessari a questa realizzazione, la sua fabbricazione sara' considerata di serie ai sensi del paragrafo 3.1. sopra citato. ARTICOLO 4 4.1 Quando le verifiche secondo l'articolo 3, paragrafo 3.2 sono soddisfacenti, l'Autorita' Nazionale, del paese membro, accorda l'omologazione del tipo in questione. A questo tipo appartengono gli oggetti il cui modo di funizionamento, le dimensioni essenziali, i materiali impiegati e la forma, sono le stesse con riserva che l'aspetto dell'oggetto non sia stato notevolmente modificato e che la sua sicurezza sia stata conservata. 4.2 L'omologazione sara' rifiutata quando il campione sottomesso alle prove previste dall'articolo 3, paragrafo 3.2 non risponde alle prescrizioni indicate nell'allegato. 4.3 Il certificato di omologazione deve indicare: - il nome e l'indirizzo del richiedente - il genere d'apparecchio e la designazione del tipo, - le caratteristiche tecniche essenziali del campione provato, in particolare i materiali omologati e il loro spessore, l'appellazione commerciale o normalizzata della munizione, come pure le dimensioni della camera di cartuccia, - il genere e la forma del contrassegno di omologazione da impiegare cosi' come il numero dell'omologazione, - un'eventuale limitazione dell'omologazione a un numero determinato di esemplari e i numeri di serie corrispondenti. 4.4 L'omologazione e' ritirata quando: - le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3.2 non sono state soddisfatte in occasione dell'omologazione e non sono state rispettate in seguito oppure - l'Autorita' Nazionale competente constata che gli esemplari realizzati differiscono dal punto di vista delle loro caratteristiche essenziali dal campione provato ed indicato nel certificato di omologazione. 4.5 Le Autorita' Nazionali competenti degli Stati membri, comunicheranno al Bureau Permanent della C.I.P. una copia dei certificati di omologazione che avranno rilasciato e avvertiranno dell'eventuale ritiro di questi. Il Bureau Permanent della C.I.P. informera' della concessione e del ritiro d'una omologazione le Autorita' competenti degli Stati membri, che gli saranno stati segnalati dalle delegazione di questi. ARTICOLO 5 5.1 Tutte le armi da fuoco portatili, tutti i tubi riduttori e tutti gli apparecchi a carica esplosiva, appartenenti alla serie omologata, devono portare in maniera ben visibile e duratura su una delle loro parti essenziali le seguenti indicazioni: - il nome, la societa' o il marchio di fabbrica depositato dal fabbricante o dall'importatore, - la designazione del tipo, - l'appellazione commerciale o normalizzata della munizione, o la designazione del calibro nel caso di agenti propulsivi particolari, - il contrassegno di omologazione. 5.2 Tutte le armi da fuoco portatile, tutti i tubi riduttori e tutti gli apparecchi a carica esplosiva, che non provengono da una fabbricazione di serie, devono portare in maniera ben visibile e duratura sopra una delle loro parti essenziali le seguenti indicazioni: - il nome, la societa' o il marchio di fabbrica depositato dal fabbricante o dall'importatore, - la designazione del calibro o l'appellazione commerciale o normalizzata della munizione, - il punzone di prova. 5.3 Gli apparecchi a carica esplosiva devono inoltre ricevere un numero di fabbricazione 5.4 Gli Stati membri possono aggiungere altre indicazioni a quelle previste ai paragrafi 5.1 a 5.3. ARTICOLO 6 6.1 Per i tubi riduttori e gli apparecchi a carica esplosiva di serie, che sono stati omologati conformemente all'articolo 4, l'Autorita' Nazionale competente sottoporra', almeno ogni due anni, cinque esemplari di ciascun tipo omologato alla prova individuale prevista dall'articolo 3, paragrafo 3 e precisata nell'allegato. 6.2 Tutte le armi da fuoco portatili, tutti i tubi riduttori e tutti gli apparecchi a carica esplosiva, gia' provati, le cui parti sottoposte a forti sollecitazioni hanno subito delle modifiche fondamentali, devono essere sottoposti ad una nuova prova individuale. ARTICOLO 7 7.1 Se dopo il rilascio dell'omologazione, l'Autorita' Nazionale di uno Stato membro della C.I.P., constata che le caratteristiche essenziali di esemplari di serie, non soddisfano alle prescrizioni tecniche dell'allegato per le prove previste all'articolo 3, paragrafo 2, questa prende contatto con l'Autorita' Nazionale che ha rilasciato l'omologazione e che verifica in tale caso se le critiche sono fondate. 7.2 Se l'Autorita' Nazionale che ha provveduto all'omologazione, verifica la fondatezza di queste critiche o constata che gli esemplari di una serie non corrispondono dal punto di vista delle loro caratteristiche essenziali al campione omologato, questa ritira l'omologazione conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, e se i difetti non possono essere immediatamente eliminati, questa interdisce al possessore dell'omologazione, di continuare a mettere in commercio gli altri esemplari della serie. 7.3 In caso di urgenza un'Autorita' Nazionale d'uno Stato Membro che constati conformemente al paragrafo 1 che una serie che ha ricevuto il contrassegno di omologazione, costituisce un pericolo per l'utulizzatore o dei terzi, puo' decidere nei limiti della sua competenza di ritirare dal commercio la serie in questione. ARTICOLO 8 Ciascuna Parte contraente potra' dichiarare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione che ella si da' la facolta' di non applicarla nei tre anni successivi. Gli Stati membri che adottano tale facolta' si impegnano a sviluppare il concetto della prova di omologazione secondo le norme della C.I.P. Allo scadere di un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione, tutti gli Stati sono obbligati ad applicarla. Questa facolta' puo' essere abbandonata in qualunque momento e questo fatto sara' notificato al Bureau Permanent della C.I.P. che ne avvisera' gli Stati contraenti. XV - 9 Condotta delle prove Regolamento - tipo Decisione presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del Regolamento. Questa decisione annulla e sostuisce la decisione XIII - 16. CAPITOLO I - ARMI A CANNE LISCE Controllo prima del tiro 1. Ogni arma presentata alla prova, dovra' portare il marchio del fabbricante e un numero di fabbricazione. Questa sara' oggetto di una visita di accettazione e di un controllo delle dimensioni nelle condizioni indicate di seguito. 2. Sono rifiutate: a. le armi arrugginite o insufficientemente levigate esteriormente; b. le armi le cui canne presentano dei difetti del metallo o di fabbricazione, tali che: - venature; - bindelle, ganci o tubi mal saldati; - difetti di alesatura o insufficienza di levigatura interna che non permette un controllo razionale dopo il tiro; - le armi il cui funzionamento (armamento, percussione, chiusura, sgancio troppo dolce, ecc) risulta difettoso e quelle la cui sicurezza e' inoperante; - le armi la cui camera non riceve correttamente la cartuccia di prova alla quale e' destinata, cartuccia che corrispondera' alle norme della C.I.P.; - le armi le cui canne avranno dei diametri dell'anima non conformi alle dimensioni unificate della C.I.P. 3. Il controllo delle munizioni riguarda: - la misura del diametro dell'anima della canna almeno prossimo a 1/10 mm e, eventualmente, la verifica degli spessori delle pareti della canna, tenuto conto delle caratteristiche dell'acciaio utilizzato la cui qualita', in tal caso, deve essere indicata sulla canna, da un punzone standardizzato; - la profondita' come i diametri della camera e della sede del bordo seguendo le tolleranze prescritte dalla C.I.P; - eventualmente, il peso della canna. Dopo questo controllo, la canna deve portare, oltre il marchio del fabbricante e l'indicazione della profondita' della camera: - sia il diametro dell'anima espresso in millimetri e decimi di millimetri; - sia un marchio riconosciuto da tutti i banchi di prova che permette di riconoscere immediatamente le caratteriastiche dell'acciaio utilizzato e gli spessori minimi richiesti delle pareti; - eventualmente, il peso della canna. Controllo dopo il tiro 4. Dopo i tiri di prova, le armi subiscono un nuovo controllo. 5. Sono rifutate le armi visibilmente deteriorate o che presentano manifestamente uno dei seguenti difetti: - mancata percussione; - sparo inopinato della cartuccia alla chiusura dell'arma, - rigonfiamento nelle camere o alla loro uscita; - rigonfiamento alla strozzatura o al suo raccordo; - ogni deterioramento, anche minimo, nella parte cilindrica della canna; - bindelle o ganci dissaldati; - per le armi a bascula, disgiunzione tra la culatta e la bascula di 0,20 mm; - bascula incrinata o piegata; - deformazioni o deterioramento dei pezzi essenziali della chiusura. 6. Le armi aventi subito le prove con successo, sono marcate con i punzoni corrispondenti. Questi punzoni sono apposti in maniera evidente su ciascuna canna, bascule, carcasse o pezzi essenziali del meccanismo di chiusura. 7. Un certificato di prova potra' essere rilasciato secondo il Regolamento proprio di ciascun Banco di Prova. Questi certificati, che portano un numero d'ordine, sono, sia staccati da un registro a madre e figlia siano stillati in piu' esemplari uno dei quali e' conservato negli archivi del Banco di Prova. Dovranno essere precisate la natura dell'arma provata, come pure le seguenti indicazioni: - numero di fabbricazione dell'arma; - il calibro nominale; - la profondita' della camera; - la pressione di prova; - eventualmente, la lunghezza e il peso della canna. Validita' delle prove 8. Ogni modifica posteriore alla prova delle seguenti caratteristiche delle canne: - alterazione della qualita' dell'acciaio; - approfondimento della camera; - diminuzione dello spessore delle pareti; comporta la non validita' dei punzoni di prova e, in conseguenza, l'obbligo della riprova dell'arma. In ogni caso, la validita' della prova non sara' contestata se e' provato, sia dalle osservazioni incise sulla canna, sia per quelle inscritte sul certificato di prova, che: - la profondita' della camera non e' stata aumentata in modo tale che il punzone corrispondente inciso sulla canna non e' piu' valevole; - lo spessore delle pareti non e' stato diminuito al punto da mettere in pericolo la resistenza dell'arma (un aumento del diametro dell'anima inferiore a 0,20 mm e una diminuzione del peso che non superi il 4%, costituente un criterio generalmente ammissibile). CAPITOLO II. ARMI RIGATE LUNGHE E CORTE Controllo prima del tiro 9. Ogni arma presentata alla prova sara' oggetto di un controllo dimensionale effettuato prima del tiro. 10. Sono rifiutate le armi la cui canna o il meccanismo sono difettose o la cui camera e il diametro dell'anima non sono conformi alle dimensioni standard previste dalla C.I.P. 11. Dopo accettazione, dovra' essere inciso su ciascuna canna, se non compare gia', la designazione delle norme o quella della cartuccia utilizzata. Controllo dopo il tiro 12. Dopo il tiro di prova, le armi subiscono un nuovo controllo. 13. Sono rifiutate le armi visibilmente deteriorare o che presentano manifestamente uno dei seguenti difetti: - mancata percussione - sparo inopinato della cartuccia all'atto della chiusura dell'arma. - rigonfiamento nelle camere o alla loro uscita. - ogni deformazione, anche minima, della parte cilindrica della canna; - bindelle o ganci dissaldati; - disgiunzione della chiusura superiore a 0,15 mm - bascula incrinata o piegata; - deformazione o deterioramento dei pezzi essenziali della chiusura 14. Dopo accettazione dell'arma potra' essere rilasciato, secondo il regolamento proprio a ciascun Banco di Prova, un certificato nelle stesse condizioni che per le armi a canne lisce. Questi certificati distaccati da un registro a madre e figlia porteranno un numero d'ordine, dovranno precisare la natura dell'arma provata come pure le seguenti indicazioni: - numero di fabbricazione dell'arma; - calibro nominale e la designazione della cartuccia; - la pressione di prova Validita' delle prove 15. Ogni ulteriore modifica delle dimensioni interne ed esterne delle canne o della camera dell'arma, annulla la prova gia' effettuata. le armi cosi' modificate devono essere riprovate. XV - 10 RICERCA DELLE SOLUZIONI DELLE VERTENZE CHE POSSONO SORGERE TRA DUE STATI MEMBRI DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DELLE DECISIONI PRESE DA QUESTA. In virtu' dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione Internazionale Permanente (C.I.P.) relativo alle decisioni prese nel quadro delle finalita' definite all'Articolo 1 della Convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, la C.I.P., adotta la seguente procedura per la soluzione delle vertenze su questioni tecniche che possono insorgere tra due Stati, membri della C.I.P., riguardanti l'applicazione delle decisioni prese da questa. I Domanda del parere della C.I.P. 1. In caso di dubbio o di discussione sull'interpretazione o l'applicazione di un punto d'ordine tecnico fissato da una decisione della C.I.P., preso in applicazione all'articolo 1 della Convenzione e dell'articolo 5 del Regolamento, il Governo interessato ricorrera' al parere della C.I.P. Il parere puo' essere oggetto di voto sia nel corso di Sessioni, sia per corrispondenza, conformemente all'articolo 7 del Regolamento. Le Parti interessate devono prendere in considerazione il parere della C.I.P. in occasione della ricerca di soluzione della loro vertenza. II Commissione di conciliazione composta da cinque membri 2) Quando una domanda di costituzione di una Commissione di conciliazione e' presentata da una Parte contraente, ogni parte alla vertenza designa due membri della Commissione di cui l'uno non deve avere la stessa nazionalita' delle Parti in causa. I membri della Commissione di conciliazione devono essere nominati dalle Parti nel termine di 60 giorni a partire dalla data alla quale il Bureau Permanent o l'altra Parte contraente riceve la domanda. Nei 30 giorni seguenti l'ultima nomina, i quattro conciliatori ne nominano un quinto, che sara' Presidente. 3) Se la nomina del Presidente o di un qualunque degli altri conciliatori non avviene nei termini sopra prescritti per questa nomina, questa sara' fatta dal Bureau Permanent o da una terza Potenza membro della Convenzione, scelta di comune accordo tra le Parti, nei sessanta giorni che seguono la scadenza di questo termine. 4) La Commissione di conciliazione, avra' per compito di chiarire le questione in litigio, di raccogliere aquesto fine tutte le informazioni utili attraverso un'inchiesta o altrimenti di sforzarsi di conciliare le Parti: 5) La Commissione di conciliazione decreta lei stessa la sua procedura e il diritto ad applicarla. La Commissione con l'accordo delle Parti dalla vertenza, puo' invitare tutte le Delegazioni degli Stati membri della C.I.P. a sottoporre il loro parere verbalmente, o per iscritto. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate alla maggioranza dei voti dei suoi cinque membri. 6) La Commissione redige un rapporto nei sei mesi seguenti la sua costituzione a meno che le Parti non concordino altrimenti. Il suo rapporto e' depositato presso il Bureau Permanent che lo trasmette alla vertenza. Il rapporto della Commissione, ivi comprese tutte le conclusioni che vi compaiono, senza vincolare le Parti, costituisce l'enunciato di raccomandazioni sottoposte all'esame delle Parti in vista di facilitare una composizione amichevole della vertenza. III Negoziazioni dirette o diplomatiche 7) Le Parti interessate alla vertenza, possono mettersi d'accordo a mezzo di negoziazioni dirette o diplomatiche, prima, durante o dopo, la ricerca delle soluzioni per l'intermediazione delle Commissioni di conciliazione. IV Arbitraggio 8) Se le Parti interessate alla vertenza non si mettono d'accordo alla scadenza dei sessanta giorni che seguono la chiusura dei lavori della Commissione di conciliazione o dei negoziati diretti o diplomatici, queste possono ricorrere a una Commissione mista arbitrale, composta di cinque arbitri, in virtu' del compromesso concluso tra le suddette Parti. 9) Se conformemente al compromesso del paragrafo 10 della presente Risoluzione, la nomina dei membri della Commissione mista arbitrale non intervengono nel termine di tre mesi a partire dalla domanda indirizzata da una delle parti all'altra, di costituire una Commissione mista arbitrale, la cura di procedere alle nomine necessarie, sara' affidata a una terza Potenza, scelta di comune accordo dalle Parti. 10) Il compromesso fissa l'oggetto del litigio, la scelta degli arbitri, il diritto da applicare e la procedura da seguire. 11) La sentenza degli arbitri e' definitiva e obbligatoria per le Parti che hanno accettato la composizione della loro vertenza per mezzo dell'arbitraggio.