Il 15 novembre 1981, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8 del
regolamento  annesso  alla convenzione sul riconoscimento dei punzoni
di  prova  delle  armi  da  fuoco  portatili, Bruxelles 1 luglio 1969
(della  quale  l'Italia  era  divenuta parte il 31 marzo 1974 come da
comunicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n. 118 dell'8 maggio 1974), sono
entrate   in   vigore   le   decisioni   adottate  dalla  Commissione
internazionale  permanente  nella  XVI sessione plenaria tenutasi nel
giugno  1980.  Dette decisioni, con relativa traduzione non ufficiale
in italiano, vengono qui di seguito riportate.
                COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE
                         per la Prova delle
                       ARMI DA FUOCO PORTATILI
                            XVI SESSIONE
                             GIUGNO 1980
                       BUREAU PERMANENT DE LA
                COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE
                     45, RUE FOND DES TAWES, 45
                        4000 LIEGE (Belgique)
                COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE
                         per la Prova delle
                       Armi da Fuoco Portatili
                            XVI SESSIONE
                             GIUGNO 1980
                 Commissione Internazione Permanente
                  per la prova delle armi portatili
                               C.I.P.
La  Commissione  Internazionale Permanente per la Prova delle armi da
fuoco portatili,
Riferendosi  alla  Convenzione  per  il  riconoscimento reciproco dei
punzoni di prova delle armi da fuoco portatili e al Regolamento fatti
a Bruxelles il 1 luglio 1969
ha  l'onore  di  portare  alla  conoscenza  delle Parti contraenti le
decisioni prese durante la sua XVI SESSIONE plenaria.
XVI.1 - DICHIARAZIONE FATTA IN APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 5
        DELL'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE.
Il  Regolamento  di  prova spagnolo pubblicato il 27 febbraio 1979 e'
conforme alle prescrizioni della C.I.P.
XVI.2 - MUNIZIONI DI PROVA PER ARMI A CANNA(E) LISCIA(E). PRESSIONE
        AL 2 MANOMETRO.
Disuguaglianze da rispettare.
Decisione  presa  in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
La  munizione  di  prova  per  armi a canna(e) liscia(e), destinata a
sviluppare 500 bar al 2o manometro, deve rispettare le disuguaglianze
seguenti:
                  P ( > o = ) 500 bar
                   n
                  P - K S (> o =) 450 bar
                   n 3.n n
                  P + K S ( < o =) 650 bar
                   n 3.n n
XVI.3 - CONDOTTA DELLE PROVE - REGOLAMENTO TIPO - MODIFICHE
        APPORTATE ALLA DECISIONE XV.9
Decisione  presa  in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Il  7  capoverso  dell'articolo 5 della decisione XV.9 e' soppresso e
sostituito dal seguente:
- Scarto dello spazio di chiusura, e, in particolare, disgiunzione
  tra il piano di culatta della canna e la bascula superiori a quelli
  ammessi dalla C.I.P.
Il  6  capoverso dell'articolo 13 della decisione XV.9 e' soppresso e
sostituito dal seguente:
- Scarto dello spazio di chiusura o all'occorrenza, disgiunzione
  della chiusura dell'arma superiore a quello ammesso dalla C.I.P.
XVI.4 - ADDENDUM A, AL PARAGRAFO 6.1 DELL'ALLEGATO TECNICO
        "CONTROLLO DELLE MUNIZIONI DI COMMERCIO" (Decisione XV.7)
Decisione  presa  in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
I - Dimensioni da controllare dal punto di vista della sicurezza
    1. Cartucce destinate alle armi a canna(e) rigata(e),ivi comprese
       le cartucce per pistole e revolvers, le cartucce a percussione
       anulare e le cartucce per apparecchi a scopo industriale.
              a. L : Lunghezza totale del bossolo (cartuccia massim 3
                 H : Diametro alla bocca del bossolo (cartuccia mas 2
                 G : Diametro del proiettile alla bocca del bossolo 1
                  (cartuccia massima)
        Queste  dimensioni  devono  essere  inferiori  o tutt'al piu'
        uguali  a  quelle  prescritte dalla C.I.P. e mensionate nelle
        "Tabelle  delle  Dimensioni  delle Cartucce e delle Camere" e
        devono essere controllate separatamente
               b. La distanza L +G  (L = lunghezza totale del bossolo
                               3 3
                  cartuccia massima, G: distanzaa fra H e  F della ca
                                                       2
                  tenendo conto dei diametri.
               F : diametro  di alesaggio della canna - fra i pieni d
                    righe (camera minima)
               G :  diametro nella posizione posteriore della presa d
                1
                    rigature (camera minima)
               H :  diametro nella posizione anteriore della camera (
                2
                    distanza L ) (camera minima) e delle lunghezze
                              3
               S : distanza di H alla fine del cilindro al diametro 2
                    (camera minima)
               G : lunghezza della distanza da H a F (camera minima e
                    secondo un metodo particolare di controllo. La di
                    controllata deve essere inferiore o tutt'al piu'
                    a L +G definita qui sopra
                       3
2. Cartucce a pallini destinate alle armi a canna(e) liscia(e)

   d: diametro del fondello
   r: spessore del bordo del bossolo
   Queste   dimensioni,   e   tolleranze,   misurate  con  un  metodo
   appropriato, devono corrispondere a quelle prescritte dalla C.I.P.
   e  menzionate  nelle  "Tabelle  delle  Dimensioni delle Cartucce e
   delle Camere".
II - Dimensioni da controllare per la definizione di tipo:
     1  -  Cartucce  destinate  alle  armi  a  canna(e) rigata(e) ivi
     comprese  le  cartucce  per  pistole  e revolvers, le cartucce a
     percussione  anulare  e  le  cartucce  per  apparecchi  a  scopo
     industriale.
            L : lunghezza del corpo della camera (al diametro P2)
             1
            L : lunghezza nella posizione anteriore del cono
             2 (al diametro H )
                               1
             L : lunghezza della camera (al diametro H )
                                 3 2
            R : profondita' del fondo della sede del bordo
            R : diametro della sede del bordo
             1
            E : distanza del diametro P
                                        1
            P : diametro all'imboccatura della camera
             1
            P : diametro alla base del cono (alla distanza L )
             2 1
            H : diametro alla base del colletto (alla distanza L )
             1 2
            H : diametro nella posizione anteriore della camera
             2 (alla distanza L )
                                 3
            G : diametro che precede l'imbocco delle rigature
             1
            La  dimensione  E e' indicativa per definire la posizione
            del   diametro  P1;  tuttavia,  deve  essere  esattamente
            rispettata per le cartucce a fondello tipo MAGNUM.
            L'insieme   delle   quote  della  cartuccia  deve  essere
            compreso  tra  le  dimensioni corrispondenti delle camere
            prescritte dalla C.I.P. e mensionate nelle "Tabelle delle
            Dimensioni delle cartucce e delle Camere".
   2. Cartucce a pallini destinate alle armi a canna liscia
      Le dimensioni indicate al 1.2 e in piu'
      1: lunghezza totale del bossolo prima dello sparo tenuto conto
         delle tolleranze, le dimensioni misurate devono essere compr
         limiti prescritti dalla C.I.P. e menzionati nelle "Tabelle d
         Dimensioni delle Cartucce et delle Camere". Inoltre, il boss
         entrare liberamente nella camera minima corrispondente alle
         dimensioni prescritte dalla C.I.P. e menzionate nelle "Tabel
         Dimensioni delle Cartucce e delle Camere".
XVI.5 - CONTROLLO DELLE MUNIZIONI DEL COMMERCIO (DECISIONE XV.7)
        COMMENTI ESPLICATIVI -
Decisione  presa  in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
1. Articolo 2 - 1 Capoverso - 1 frase.
   L'organismo  nazionale riconosciuto puo' accordare ad un organismo
   autorizzato,  o  ad  un  fabbricante  autorizzato,  la facolta' di
   effettuare il controllo della munizione prodotta da un fabbricante
   che potrabbe non rispettare le condizioni previste all'articolo 8.
i.a. La responsabilita' della munizione appartiene al fabbricante.
Il controllo dell'organismo autorizzato, o del fabbricante
   autorizzato,  sara'  esercitato  sotto  l'autorita' dell'organismo
   nazionale riconosciuto.
      Questa  facolta'  non  viene  accordata che per il controllo di
   fabbricazione  dei  lotti  mentre  il  controllo  del  tipo  e  il
   controllo   d'ispezione  sono  riservati  all'organismo  nazionale
   riconosciuto.
2.Articolo 3 - 2.Definizione della munizione ad "elevata prestazione"
La  munizione  ad  alta prestazione e' una munizione anche di un tipo
approvato, la cui pressione massima media e' superiore alla pressione
normale prescritta dalla C.I.P.
   Deve essere considerata come una nuova munizione e quindi e':
   a: sottoposta al controllo del tipo
   b: sottoposta al controllo di fabbricazione
   c: sottoposta al controllo di ispezione
   d: menzionata nelle tabelle C.I.P.
   e: provvista del marchio di controllo
   f:  identificabile  individualmente  (l'imballaggio elementare che
   porta l'indicazione supplementare prevista).
   Le  condizioni  di  prova  delle  armi  destinate a sparare questa
   munizione sono definite in modo particolare dalla C.I.P.
   Sono considerate come munizione "ad elevata prestazione"
   -  le munizioni destinate ad essere sparate nelle armi ad canna(e)
   liscia(e) che hanno subito la prova superiore
   - le munizioni di prova
3. Articolo 3 e seguenti -
   Qualunque  munizione  che  non sia fabbricata in serie e/o che non
   sia messa in commercio non e' sottoposta al controllo C.I.P.
   Si tratta delle:
a. munizioni di prova caricate ed usate direttamente dall'organismo
   nazionale  riconosciuto  cosi'  come le munizioni di prova vendute
   direttamente senza intermediario da un fabbricante ad un organismo
   nazionale riconosciuto del suo paese
b. munizioni sperimentali di un nuovo tipo che, in fase di studio e
   di  messa  a  punto,  possono essere fornite per prove, in piccole
   quantita',   a  diversi  utilizzatori  che  non  fanno  parte  del
   personale del fabbricante. Queste munizioni non portano il marchio
   di controllo C.I.P. e non sono sottoposte alle prescrizioni C.I.P.
   Tuttavia  possono,  se le leggi nazionali lo permettono, circolare
   negli  Stati  membri  della C.I.P., senza un controllo preliminare
   dall'origine fino al momento della loro produzione in serie
c. munizioni caricate o ricaricate in piccole quantita' per un uso
   personale  o  a  titolo  gratuito,  per  degli utilizzatori amici.
   Queste  munizioni non portano il marchio di controllo C.I.P. e non
   sono sottoposte alle prescrizioni C.I.P. Tuttavia, possono, se gli
   Stati  membri  lo  permettono,  circolare negli Stati membri della
   C.I.P. ed essere utilizzate liberamente negli stessi.
   Le  munizioni menzionate qui sopra non cadono sotto l'applicazione
   del paragrafo 4.2.2 dell'allegato tecnico.
4. Articolo 8.1.a. ultima riga
   Le  condizioni  elencate  all'articolo  8.1  sono considerate come
   rispettate  ugualmente  se, al posto del fabbricante, un organismo
   autorizzato,  o  un  fabbricante  autorizzato,  e'  incaricato del
   controllo della fabbricazione.
5. Articolo 13

   La  facolta' di differire di 3 anni l'applicazione della decisione
   della  C.I.P.  riguarda  il  riconoscimento eciproco tra gli Stati
   membri,  nessuna  proroga  superiore  e'  prevista. Durante questo
   periodo transitorio di 3 anni, lo Stato membro che avra' fatto uso
   della  facolta'  di differire l'applicazione della decisione della
   C.I.P.,  sara'  considerato come uno Stato terzo e le prescrizioni
   previste  per  le munizioni provenienti da Paesi non aderenti, gli
   saranno applicate.
   L'applicazione  della  decisione C.I.P. per la munizione destinata
   all'uso interno di uno Stato membro diventera' obbligatoria dopo 5
   anni   in   tutti   gli   Stati  membri  e  questo  senza  nessuna
   dichiarazione preliminare.
6. Durante il periodo transitorio, lo Stato membro che ha applicato
   il "Controllo delle munizioni" potra' effettuare l'omologazione di
   un  tipo  di  munizione proveniente da un Paese aderente nel quale
   non e' ancora in vigore.
   Questa munizione portera' il contrassegno di controllo dello Stato
   membro che ha effettuato l'omologazione.
   (Una  volta)  trascorso  il  periodo  transitorio,  l'omologazione
   acquisita  rimane  valida, il marchio di controllo della munizione
   dovra'  essere  sostituito  da quello del Paese del fabbricante, e
   l'Organismo   nazionale   riconosciuto  di  questo  Stato  membro,
   assumendone  ogni  responsabilita',  dovra' effettuare i controlli
   d'ispezione e di fabbricazione secondo le leggi nazionali.
7. Alla fine del periodo transitorio, l'Organismo nazionale
   riconosciuto  dallo Stato membro, effettuera' i controlli previsti
   dalla C.I.P. su tutte le munizioni fabbricate sul suo territorio.
   Nei  casi  eccezionali,  l'Organismo nazionale riconosciuto potra'
   chiedere  ad un Organismo nazionale riconosciuto di un altro Stato
   membro di procedere a questi controlli.
8. Paragrafo 1.2.1. dell'allegato tecnico
   Il  prelievo  da effettuare per il controllo del tipo e' il doppio
   di  quello  previsto  per  il  controllo  di  fabbricazione  e  di
   conseguenza  il  numero  di  difetti  ammissibile  sara'  definito
   secondo le regole della statistica.
   Il  numero  dei  difetti  ammissibile sara' 3, 5, 8, 12 secondo la
   dimenzione del lotto menzionato al 4.3.2. dell'allegato tecnico.
9. Paragrafo 1.4.1. A-C dell'allegato tecnico
Il controllo d'ispezione e' da effettuare su un unico lotto, per ogni
tipo.
10. Nello spirito del documento di base "Controllo delle Munizioni
    di  Commercio",  il  contrassegno  di controllo puo' anche essere
    applicato su delle munizioni che non sono ancora menzionate nelle
    Tabelle C.I.P.
    Le  quote  e  i  limiti  della  pressione massima, da prendere in
    considerazione,  sono, in questo caso, quelle del Paese d'origine
    della munizione.
XVI.6 - PROVA DI ALCUNE ARMI DA FUOCO E APPARECCHI A CARICA
        ESPLOSIVA PORTATILI (Decisione XV-8)
        ALLEGATO TECNICO
Decisione  presa  in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
1. Esecuzione della prova di omologazione
1.1. La prova di omologazione comprende
      - la verifica della designazione del tipo
      - la verifica della conformita' delle dimensioni essenziali
        alle Norme della C.I.P.
      - la verifica della resistenza del materiale del tiro
      - la verifica della sicurezza di funzionamento al tiro
1.1.1.- Verifica della designazione del tipo
      Bisogna verificare che:
      -  l'oggetto  da provare sia conforme ai disegni, agli schemi e
      ad ogni altra documentazione che l'accompagna.
      - la denominazione del tipo e la denominazione commerciale o la
      denominazione  normalizzata della munizione destinata ad essere
      utilizzata siano state apposte sull'oggetto da provare.
      La denominazione del tipo non deve indurre in errore o generare
      confusione con altri oggetti gia' omologati.
1.1.2. - Verifica della conformita' delle dimensioni essenziali
      Le dimensioni della camera e quelle della canna dell'oggetto da
      provare  devono  corrispondere  alle  dimensioni  imposte dalla
      C.I.P.
      Per quello che riguarda le dimensioni degli apparecchi a carica
      esplosiva,  queste  dimensioni  saranno  controllate  secondo i
      disegni   del  fabbricante,  nell'attesa  dell'approvazione  di
      queste dimensioni nelle tabelle della C.I.P.
      In   ogni   caso,  la  costruzione  della  camera  deve  essere
      realizzata   con  delle  dimensioni  conformi  alle  dimensioni
      corrispondenti   delle  cartucce  previste  dal  costruttore  e
      particolarmente per quello che riguarda la lunghezza L3 massima
      della camera.
1.1.3. Verifica della resistenza
       a. Bisogna verificare che la qualita' del materiale
          utilizzato  per  i  pezzi  sottoposti  a sforzi elevati sia
          stata scelta tenendo conto delle sollecitazioni previste.
       b. La verifica della resistenza alla sparo va effettuata nel
          modo seguente alla temperatura ambiente fra i 15 e i 25
          -  per  le  armi  da fuoco portatili, articolo 2, paragrafi
          2.1.1.  e  2.1.2. del documento di base, sparando le cinque
          cartucce  piu' potenti in commercio in mancanza di cartucce
          di prova
          - per le armi da fuoco portatili, articolo 2, par. 2.1.3.
          del  documento  di  base, sparando 5 esemplari dello stesso
          tipo.
          -  per i tubi-riduttori, art. 2, par. 2.2. del documento di
          base, sparando 2 cartucce di prova sviluppando la pressione
          fissata per il loro calibro nelle tabelle della C.I.P.
          -  per gli apparecchi portatili a carica esplosiva, art. 2,
          par. 2.3. del documento di base, sparando dieci cartucce di
          prova  o  altrimenti  utilizzando qualsiasi altro mezzo che
          provochi  una  sovrapressione  in  rapporto  alla pressione
          sviluppata  dalla munizione piu' potente del commercio e il
          pezzo  di  fissaggio  piu'  pesante  che ci sia, secondo la
          dichiarazione del fabbricante, destinata all'apparecchio, e
          con    la    regolazione    che    sollecita   maggiormente
          l'apparecchio.
          Dopo il tiro, i pezzi sottoposti a delle sollecitazioni el-
          evate, salvo gli apparecchi di cui all'art. 2, par. 2.1.3.,
          del   documento   di  base,  non  devono  presentare  delle
          dilatazioni, fessure, rigonfiamenti ed altri difetti.
          Per  quello che riguarda gli apparecchi menzionati all'art.
          2,  par.  2.1.3., si possono ammettere delle deformazioni e
          delle  fessure  provocate  dal tipo solo nel posto previsto
          per  realizzare  la  funzione  dell'apparecchio  e, in ogni
          caso,  le  medesime  non  devono  costituire un rischio per
          l'utilizzatore.
1.1.4. Verifica della sicurezza di funzionamento
       Bisogna verificare che
       - la sicurezza impedisca il tiro durante il caricamento, lo
         scaricamento, la manipolazione e gli urti
       - il caricamento della munizione sia agevole
       - lo sparo sia agevole, con l'aiuto di una manopola comoda
       - lo sparo sia impossibile quando la chiusura non e' corretta
       - l'estrazione del bossolo sparato e scoppiato e quella del
         caricatore vuoto o che contiene delle cartucce scoppiate sia
         agevole
       - l'estrazione delle cartucce non scoppiate o del caricatore
         che  contiene  ancora delle cartucce non scoppiate mescolate
         con  delle cartucce scoppiate non provochino nessun pericolo
         per   l'utilizzatore   tenendo   conto   della   costruzione
         dell'apparecchio.
         Una  riprova verra' effettuata se un difetto constatato puo'
         essere senza dubbio attribuito alla munizione usata.
1.2. Per gli apparecchi a carica esplosiva, destinati a sparare dei
     proiettili, si considerano allo stato attuale della tecnica
     - gli apparecchi a tiro diretto dove l'energia della carica
       viene trasmessa direttamente al pezzo di fissaggio;
     - gli apparecchi a tiro indiretto dove l'energia della carica
       viene  trasmessa  al pezzo di fissaggio mediante uno od alcuni
       pezzi   intermedi   chiamati  generalmente  masse  e  che  non
       fuoriescono dall'apparecchio durante l'utilizzazione
       Si distinguono 2 classi definite dalla velocita' all'uscita da
       apparecchio di un pezzo di fissaggio di prova di una massa di
       0,3 gr. e di un diametro di 6,00 mm con punta ogivale;
       - apparecchi di classe A, dove la velocita' media di 10 colpi
         non superi i 100 m/s e la velocita' individuale V sia inferi
                                                          e
         ai 110 m/s ed apparecchi dove la velocita' media di 10 colpi
         fra i 100 ed i 160 m/s, la velocita' individuale V sia infer
                                                           e
         ai 176 m/s e l'energia media sia inferiore ai 420J;
       - apparecchi di classe B dove la velocita' media di 10 colpi
         V10  fra  i 100 m/s e i 160 m/s e l'energia sia superiore ai
         420J  e  gli  apparecchi dove la velocita' media di 10 colpi
         V10  non  superi  i  160  m/s e la velocita' individuale sia
         superiore ai 176 m/s.
         La velocita' individuale V viene calcolata,secondo le leggi
                                   e
         della statistica, con il coefficiente K = 2,87 e il valore
                                                2
         dello scarto-tipo di ogni serie
                          -
                     V = V + K . s
                      e 10 2
         Nel   caso   di   apparecchi   con   controllo  di  potenza,
         l'omologazione viene fatta nella classe che corrisponde alla
         potenza  massima.  Se  un appa- recchi comporta piu' masse e
         piu'  canne,si effettuano tutte le misure con questi diversi
         elementi  e  si prendono solo in considerazione le velocita'
         piu'  elevate. A questo proposito, si terra' conto delle ca-
         riche  piu'  potenti  fra  tutte  le cartucce indicate nelle
         tabelle  della C.I.P. e che possono essere sparate in questo
         apparecchio.
         La misura della velocita' viene effettuata sparando attraver
         so una placca in lega di alluminio con resistenza alla
                             2
         trazione  di  230  MN/m o in un materiale di caratteristiche
         equivalenti,  utilizzando  2  barriere luminose situate a un
         metro l'una dall'altra,la prima delle quali e' messa a 0,5 m
         dalla bocca.
         Nel  corso  dei dieci tiri consecutivi di velocita', si puo'
         sostituire  un  pistone  bloccato  o incastrato; tuttavia il
         medesimo non deve rompersi.
         Dopo la determinazione di queste classi, si verifica
         - l'apparecchio non deve fare fuoco senza che lo sforzo da
           applicare  non  sia  uguale almeno ad una volta e mezzo il
           peso  dell'apparecchio,  senza tuttavia essere inferiore a
           50N  e senza tenere conto del peso dell'apparecchio, salvo
           per  gli  apparecchio  in cui lo scatto venga fatto con un
           colpo di martello
         - l'apparecchio non deve fare fuoco quando l'asse della
           canna  e  la perpendicolare alla superficie lavorata forma
           un angolo superiore a:
         - per gli apparecchi di classe A, di cui la velocita' media
           V10 supera 100 m/s = 15
         - per gli apparecchi di classe B: 7
         - gli apparecchi di classe B sono muniti di paraschegge
           appropriati, che proteggono l'utilizzatore dalle schegge e
           da proiezioni di frammenti di ogni tipo
           La  distanza minima del bordo del para-schegge deve essere
           di 50 mm dall'asse della canna.
           L'energia  viene  calcolata  tenendo conto della velocita'
           media  massima,  ottenuta durante le prove, del peso delle
           masse  e  di  quello del pezzo di fissaggio di 8 g., nelle
           condizioni  e  con  regolazione che sollecita maggiormente
           l'apparecchio.
           Questi   para-schegge  devono  resistere  a  un  pezzo  di
           fissaggio senza punta, che viene a urtarli in volo libero,
           ad una velocita' di 400 m/s.
           Nel caso di para-schegge amovibile, l'apparecchio non puo'
           fare fuoco se il para-schegge viene tolto;
           Stessa cosa nel caso di para-schegge speciali
1.3 Per quello che riguarda gli apparecchi portatili a carica
    esplosiva, art. 2, par. 2.3, bisogna verificare che:
    - le sicurezze impediscano lo sparo in caso di caduta e in caso
      di  un  unico  appoggio  dell'apparcchio contro una parete; non
      possono essere tolte o rese inefficaci tranne che con l'impiego
      di  un  mezzo  ausiliario  appropriato e la loro soppressione o
      annullamento   devono  rendere  in  questo  caso  l'apparecchio
      inoperante/inefficace.
   - lo sparo nel vuoto e' impossibile senza utilizzare dei mezzi
      accessori speciali.
1.4 Prova di caduta

1.4.1. La prova di caduta di un apparecchio a carica esplosiva va
       effettuata nel modo seguente:
       - Si utilizza, per le prove, una cartuccia di calibro
         previsto, contenente solamente l'innesco;
       - si lascia cadere l'apparecchio dodici volte da un'altezza
         di  1,50  m  e  tre volte da un'altezza di 3 m; in almeno un
         caso,  la  caduta  verra'  effettuata  alla  verticale sulla
         bocca. La caduta verra' effettuata su una lamiera da caldaia
         quadrata  avente la lunghezza di lato minima di 500 mm e uno
         spessore di 30 mm.
         L'orientamento dell'apparecchio all'impatto e' da modificare
         a seconda della costruzione.
       - Dopo ogni caduta, si verifica a vista e manualmente che
         l'apparecchio sia ancora funzionante.
         Se   necessario,   prima   della   caduta   successiva,   si
         sostituiscono  i  pezzi  danneggiati  al  fine di permettere
         nuovamente un buon funzionamento.
       - Dopo ogni caduta, si verifica che nessuna impronta di
         percussore  sia  visibile  ad occhio nudo sul fondello della
         cartuccia,  ne'  che alcuna esplosione del bossolo innescato
         si sia prodotta.
1.4.2. Per gli apparecchi di classe A, se si constatasse un'impronta
       del  percussore provocata solamente nel caso della caduta alla
       verticale  sulla  bocca, verra' effettuata una prova di caduta
       supplementare nel modo seguente:
       - si utilizza, per la prova, la cartuccia piu' potente e il
         chiodo piu' leggero;
       - si lascia cadere l'apparecchio orientato sulla verticale
         della bocca da un'altezza di 3 mm e questo per 10 volte con-
         secutive
       - l'apparecchio non deve fare fuoco ma, in caso lo facesse,
         il  proiettile  non deve uscire dalla canna ma deve rimanere
         nel punto di caduta
       - nel caso in cui ci sia stato uno sparo, 5 prove supplemen-
         tari  devono  essere effettuate nelle stesse condizioni e si
         verifica  su di una lamiera di 1,5 mm di spessore in lega di
         alluminio avente una resistenza alla trazione di 230 MN/m2 o
         in  un  altro  materiale di caratteristiche equivalenti, che
         prende appoggio su un cilindro di 110x3 mm, non venga forata
         al centro dell'appoggio.
1.5. Gli apparecchi a carica esplosiva che mettono in movimento uno
     o  piu'  elementi destinati a non uscire dall'apparecchio devono
     essere  provvisti  di  un dispositivo efficare e che permetta di
     fermare  questo  o  questi  elementi,  durante  la  misura delle
     velocita' (1.2.)
1.6. Per gli apparecchi a carica esplosiva destinati a sparare dei
     proiettili,  bisogna  verificare  che  ne' la detonazione ne' il
     rinculo   siano  accettabili  a  seconda  dello  sviluppo  della
     tecnica.
2. ESECUZIONE DELLA PROVA INDIVIDUALE
2.1. La prova individuale, art.3, par. 3.3.e art. 6 comprende:
     - la verifica delle caratteristiche
     - la verifica della conformita' delle dimensioni essenziali alle
       norme della C.I.P.
     - la verifica della resistenza del materiale di sparo
     - la verifica della sicurezza di funzionamento al tiro
2.1.1. - la verifica della resistenza allo sparo va effettuata:
          - per le armi da fuoco portatili, utilizzando due cartucce
            di prova
          - per gli apparecchi a carica esplosiva, utilizzando due
            cartucce  di  prova  oppure,  utilizzando qualsiasi altro
            mezzo   provocante   una  sovrappressione  rispetto  alla
            pressione  sviluppata  dalla  munizione  piu'  potente in
            commercio e il pezzo di fissaggio piu' pesante, a secondo
            delle  modalita'  di tiro previste, per questo pezzo, che
            e',  secondo  la dichiarazione del fabbricante, destinata
            all'apparecchio e con il controllo piu' sollecitante.
3 PROCEDURE DA SEGUIRE PER LA PROVA DI OMOLGAZIONE
  Le prescrizioni complementari seguenti sono di applicazione:
3.1. - la richiesta di omologazione presentata dal fabbricante deve
       essere accompagnata dai seguenti pezzi:
       - un progetto in sezione, secondo le regole tecniche, che
         contenga  tutte le indicazioni necessarie al controllo delle
         dimensioni e dei materiali usati
       - un esemplare tipo dell'apparecchio e le munizioni necessarie
         per il controllo
       - per gli apparecchi a carica esplosiva, le istruzioni per
         l'impiego  redatte  nella  lingua  nazionale  dell'organismo
         incaricato della prova
3.2. - Dopo l'esecuzione della prova di omologazione, l'esemplare
       tipo   o  un  apparecchio  simile  va  depositato  nella  sede
       dell'Organismo nazionale riconosciuto.
3.3. - Il prelievo degli apparecchi destinati alla prova
       individuale,  previsto  all'art.  6,  par. 6.1., va effettuato
       nella   produzione  in  corso  o  nello  stoch  dall'Organismo
       Nazionale riconosciuto.
       Nel  caso  di  apparecchi  importati  da  un  Paese  terzo, il
       prelievo  va  effettuato  nello  stoch  dell'importatore  e il
       controllo   va   fatto   dall'organismo   che   ha   accordato
       l'omologazione o da un'altra autorita' competente.
3.4. - Il marchio di omologazione comprende:
- il(i) punzone(i) dell'autorita' nazionale di omologazione
       - il numero di omologazione
XVI-7 Calibri di forma, verificatori dello spessore del collaudo.
      Cartucce  a pallini per armi a canna(e) liscia(e) a percussione
      centrale
      Cartucce a percussione anulare
      Cartucce per apparecchi di fissaggio a percussione anulare
      Decisione  presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5
      del Regolamento.

   ---->  Vedere Tabelle da Pag. 119 a Pag. 122 della G.U.  <----