IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  l'art.  8  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente limitazioni all'afflusso  e  alla  circolazione  stradale
nelle  piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o
di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori  pubblici  di  intesa
con  il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e
i comuni interessati la facolta' di vietare, nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone  non  facenti
parte  della  popolazione  stabile  siano  fatti affluire e circolare
nelle isole;
  Vista la delibera del  consiglio  comunale  dell'isola  del  Giglio
(Grosseto) in data 30 gennaio 1993, n. 7;
  Vista  la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data
9 marzo 1993, n. 218 - TI/40;
  Vista la delibera della giunta regionale della regione  Toscana  in
data 8 marzo 1993, n. 02180;
  Vista  la  nota della prefettura di Grosseto in data 3 giugno 1993,
n. 411;
  Ritenuto opportuno adottare i  richiesti  provvedimenti  limitativi
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   A)  Dal  26  luglio  1993  al 27 agosto 1993 e' vietato l'afflusso
nell'isola  del  Giglio  (Grosseto)  di  autoveicoli  appartenenti  a
persone non stabilmente residenti nella stessa;
   B)  Dalla  data di pubblicazione del presente decreto e fino al 31
dicembre  1993  e'  vietato   l'afflusso,   nell'isola   del   Giglio
(Grosseto),  agli  autobus  appartenenti  ad  imprese non aventi sede
legale ed amministrativa nell'isola stessa;