IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e i comuni interessati la facolta' di vietare, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole; Vista la delibera del consiglio comunale dell'isola del Giglio (Grosseto) in data 30 gennaio 1993, n. 7; Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 9 marzo 1993, n. 218 - TI/40; Vista la delibera della giunta regionale della regione Toscana in data 8 marzo 1993, n. 02180; Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 3 giugno 1993, n. 411; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. A) Dal 26 luglio 1993 al 27 agosto 1993 e' vietato l'afflusso nell'isola del Giglio (Grosseto) di autoveicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nella stessa; B) Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 1993 e' vietato l'afflusso, nell'isola del Giglio (Grosseto), agli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;