AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1. Per gli interventi urgenti  di  consolidamento  e  restauro  del
Complesso  Monumentale  della  Galleria  degli Uffizi e del Corridoio
Vasariano, nonche' per la ricostruzione e il  ripristino  della  sede
dell'Accademia  dei Georgofili in Firenze, ivi compresi gli oneri per
il  recupero  del  patrimonio   storico,   artistico,   archeologico,
archivistico  e  bibliografico,  e'  autorizzata  la spesa di lire 30
miliardi per l'anno 1993, non applicandosi  la  disposizione  di  cui
all'articolo  11,  comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n.  155
(a).
  2. L'onere di lire  30  miliardi  derivante  dall'applicazione  del
comma  1  e'  posto  a  carico  del  Fondo  per la protezione civile,
istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12 agosto 1982, n. 547 (b). Il relativo
importo e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
assegnato  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione del
Ministero per i beni culturali e ambientali.
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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             (a) Il comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 155/1993 (Misure
          urgenti  per  la finanza pubblica), in corso di conversione
          in legge, prevede che: "A decorrere dalla data  di  entrata
          in  vigore  del presente decreto (22 maggio 1993, n.d.r. ),
          la facolta' di impegnare le  spese  nei  limiti  dei  fondi
          iscritti  nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome
          per l'anno 1993 puo' essere esercitata  limitatamente  alle
          spese  relative  agli  stipendi, assegni, pensioni ed altre
          spese fisse o aventi natura obbligatoria,  alle  competenze
          accessorie  al  personale,  alle spese di funzionamento dei
          servizi  istituzionali   delle   amministrazioni   (ed   in
          particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il
          potenziamento  della  sicurezza  pubblica), agli interessi,
          alle  poste  correttive  e  compensative  delle entrate, ai
          trasferimenti  connessi  con  il  funzionamento   di   enti
          decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali,
          nonche'  alle  annualita'  relative  ai  limiti  di impegno
          decorrenti  da  esercizi  precedenti  ed   alle   rate   di
          ammortamento di mutui".
             (b)  Il  D.L.  n.  428/1982  reca  misure urgenti per la
          protezione civile.