IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale istituisce, a decorrere dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (ICI); Visto l'art. 4 del detto decreto legislativo il quale stabilisce che soggetto attivo e' il comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio; Visto il successivo art. 18, comma 2, per effetto del quale: a) le somme riscosse per ICI dovuta limitatamente all'anno 1993 sono di spettanza dello Stato, per la parte corrispondente all'aliquota minima del 4 per mille, e del comune per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il 4 per mille eventualmente deliberata; b) dalle somme di spettanza dello Stato deve essere detratto un importo pari alla media delle riscossioni nel triennio 1990-1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, il quale deve essere versato in favore del comune; Visto l'art. 10, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 504/1992, il quale stabilisce l'importo della commissione spettante al concessionario della riscossione; Visto l'art. 18, comma 2, dello stesso decreto legislativo nella parte in cui dispone che la commissione spettante al concessionario e' a carico dell'ente a favore del quale le somme sono devolute; Visto il decreto interministeriale del 26 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del successivo 7 aprile, concernente le modalita' di comunicazione da parte del comune al concessionario della riscossione dell'aliquota ICI vigente per l'anno 1993 e della media delle riscossioni INVIM 1990-1992; Visto il decreto interministeriale del 12 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del successivo 20 maggio, relativo all'approvazione del modello per il versamento dell'ICI; Visto l'art. 18, comma 6, del detto decreto legislativo n. 504/1992 il quale stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni recate dal comma 2 dello stesso art. 18 non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano; Visto il comma 4 del predetto art. 18 nella parte in cui dispone che con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 medesimo art. 18; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici; Visto l'art. 73 del predetto decreto presidenziale numero 43/1988 che regola il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamenti diretti; Visti gli articoli 1280 e seguenti delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro che disciplinano le contabilita' speciali costituite da somme versate in conto corrente presso le sezioni di tesoreria; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che, ai sensi del piu' volte citato comma 2 dell'art. 18, la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo, deve essere sottratta dalla quota di imposta di spettanza dello Stato e fino a concorrenza dell'ammontare della quota stesssa; Decreta: Art. 1. 1. Le somme riscosse dai concessionari per imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1993, diverse da quelle di cui al comma 3 del successivo art. 3, devono essere dagli stessi versate, al lordo delle commissioni spettanti, nei termini e secondo le modalita' previsti dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e comunque non prima dell'11 luglio 1993, alle apposite contabilita' speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi degli articoli 1280 e seguenti delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, intestate alle intendenze di finanza territorialmente competenti.