IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il
quale istituisce, a  decorrere  dall'anno  1993,  l'imposta  comunale
sugli immobili (ICI);
  Visto  l'art.  4  del detto decreto legislativo il quale stabilisce
che soggetto attivo e' il comune per gli immobili la  cui  superficie
insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio;
  Visto il successivo art. 18, comma 2, per effetto del quale:
    a)  le  somme riscosse per ICI dovuta limitatamente all'anno 1993
sono  di  spettanza  dello  Stato,  per   la   parte   corrispondente
all'aliquota  minima  del  4  per  mille,  e  del comune per la parte
corrispondente all'aliquota eccedente il 4  per  mille  eventualmente
deliberata;
    b)  dalle  somme di spettanza dello Stato deve essere detratto un
importo pari alla media delle riscossioni nel triennio 1990-1992  per
imposta  comunale  sull'incremento di valore degli immobili, il quale
deve essere versato in favore del comune;
  Visto l'art. 10, comma  3,  del  predetto  decreto  legislativo  n.
504/1992,  il  quale stabilisce l'importo della commissione spettante
al concessionario della riscossione;
  Visto l'art. 18, comma 2, dello stesso  decreto  legislativo  nella
parte  in  cui dispone che la commissione spettante al concessionario
e' a carico dell'ente a favore del quale le somme sono devolute;
  Visto il decreto interministeriale del 26  marzo  1993,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 81 del successivo 7 aprile, concernente
le modalita' di comunicazione da parte del comune  al  concessionario
della  riscossione  dell'aliquota ICI vigente per l'anno 1993 e della
media delle riscossioni INVIM 1990-1992;
  Visto il decreto interministeriale del 12 maggio  1993,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 116 del successivo 20 maggio, relativo
all'approvazione del modello per il versamento dell'ICI;
  Visto l'art. 18, comma 6, del detto decreto legislativo n. 504/1992
il quale stabilisce, tra l'altro,  che  le  disposizioni  recate  dal
comma  2 dello stesso art. 18 non si applicano ai comuni compresi nei
territori delle province autonome di Trento e Bolzano;
 Visto il comma 4 del predetto art. 18 nella parte in cui dispone che
con decreti del Ministro delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
del  tesoro  e  dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono stabiliti i  termini  e  le  modalita'  per  l'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 2 medesimo art. 18;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998,
n. 43, concernente l'istituzione  del  servizio  di  riscossione  dei
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;
  Visto  l'art.  73 del predetto decreto presidenziale numero 43/1988
che regola il  versamento  delle  somme  riscosse  dai  concessionari
mediante versamenti diretti;
  Visti  gli  articoli  1280 e seguenti delle istruzioni generali sui
servizi  del  Tesoro  che  disciplinano  le   contabilita'   speciali
costituite  da  somme  versate in conto corrente presso le sezioni di
tesoreria;
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive  modificazioni
e integrazioni;
  Considerato  che,  ai sensi del piu' volte citato comma 2 dell'art.
18, la detrazione per l'abitazione  principale,  di  cui  all'art.  8
dello  stesso  decreto legislativo, deve essere sottratta dalla quota
di  imposta  di  spettanza  dello  Stato   e   fino   a   concorrenza
dell'ammontare della quota stesssa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  somme riscosse dai concessionari per imposta comunale sugli
immobili relativa all'anno 1993, diverse da quelle di cui al comma  3
del  successivo  art. 3, devono essere dagli stessi versate, al lordo
delle commissioni spettanti,  nei  termini  e  secondo  le  modalita'
previsti  dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, e comunque non prima dell'11 luglio  1993,  alle
apposite  contabilita'  speciali,  istituite  presso  le  sezioni  di
tesoreria provinciale dello Stato ai  sensi  degli  articoli  1280  e
seguenti  delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, intestate
alle intendenze di finanza territorialmente competenti.