IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il proprio decreto 14 giugno 1993, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 19 giugno 1993, recante particolari disposizioni
per  la  concessione  dell'aiuto previsto dalla normativa comunitaria
per il grano duro di produzione 1992;
  Considerato che gli uffici regionali preposti all'istruttoria delle
domande di aiuto e le  organizzazioni  agricole  professionali  hanno
segnalato  la  necessita' di disporre di un arco temporale piu' ampio
ai fini degli adempimenti connessi al predetto decreto;
  Ritenuta l'opportunita' di considerare le difficolta' rappresentate
per il rispetto della data del 19 luglio 1993 fissata  quale  termine
per la presentazione delle domande di sanatoria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  di  cui  all'art.  1,  paragrafo  1,  del  decreto
ministeriale 14 giugno 1993 e' prorogato al 30 luglio 1993.
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 8 luglio 1993
                                                   Il Ministro: DIANA