IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il proprio decreto 14 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 1993, recante particolari disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalla normativa comunitaria per il grano duro di produzione 1992; Considerato che gli uffici regionali preposti all'istruttoria delle domande di aiuto e le organizzazioni agricole professionali hanno segnalato la necessita' di disporre di un arco temporale piu' ampio ai fini degli adempimenti connessi al predetto decreto; Ritenuta l'opportunita' di considerare le difficolta' rappresentate per il rispetto della data del 19 luglio 1993 fissata quale termine per la presentazione delle domande di sanatoria; Decreta: Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 1, paragrafo 1, del decreto ministeriale 14 giugno 1993 e' prorogato al 30 luglio 1993. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 luglio 1993 Il Ministro: DIANA