IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
n. 794 e n. 797; 
  Viste la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 dicembre 1992, nonche' le  risoluzioni  approvate  dal
Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati  il  10  dicembre
1992; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare  il
trattamento economico ed assicurativo  del  personale  facente  parte
della missione militare inviata in Somalia e Mozambico,  al  fine  di
assicurare  i  soccorsi  umanitari  alle  popolazioni   e   garantire
condizioni  di  pace  sui  territori  di  detti  Paesi,  nonche'   di
assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 luglio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e  del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per garantire la custodia, il trasporto e la distribuzione degli
aiuti umanitari, nonche' il soccorso sanitario alle popolazioni della
Somalia e del Mozambico, e' autorizzata per l'anno 1993 la  spesa  di
lire  200  miliardi  da  iscrivere  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa. 
  2. Al  relativo  onere,  per  l'anno  1993,  si  provvede  mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di
previsione del Ministero degli affari  esteri  per  l'anno  medesimo,
all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata con
la tabella C della legge 23 dicembre 1992, n. 500.