LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista   la   legge   7   giugno  1974,  n.  216,  e  le  successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 3, sub art. 1, lettera f);
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed in particolare  l'art.  20,
commi 1 e 2;
  Vista  la  deliberazione  n.  5564 del 20 novembre 1991 concernente
l'approvazione del "regolamento  per  il  funzionamento  del  sistema
telematico delle borse valori italiane", ed in particolare l'art. 26;
  Considerato  che,  ai  fini di un miglior funzionamento del sistema
telematico delle borse  valori,  si  rende  opportuno  modificare  le
modalita'  di riapertura delle contrattazioni a seguito di temporanea
sospensione  delle  stesse  nei  casi  previsti  dall'art.   41   del
regolamento  per  il funzionamento del sistema telematico delle borse
valori;
  Considerata altresi' l'opportunita'  di  ridurre  la  durata  della
sospensione delle contrattazioni;
                              Delibera:
  L'art.   26  del  regolamento  per  il  funzionamento  del  sistema
telematico delle borse valori italiane adottato con delibera n.  5564
del 20 novembre 1991 e' sostituito con il seguente:
  "Art.   26  (Sospensione  temporanea  delle  contrattazioni  di  un
titolo). - 1. Nei casi di temporanea sospensione delle contrattazioni
di un titolo, ai sensi del presente regolamento,  non  e'  consentita
l'immissione di proposte nel sistema.
  2.  La  sospensione,  salvo  diversa  disposizione  dell'organo  di
controllo di cui all'art. 42, non puo' avere, in  via  generale,  una
durata  inferiore  a cinque minuti primi e comporta alla scadenza del
periodo  di  sospensione   l'immediato   passaggio   alla   fase   di
negoziazione.  L'organo  di  controllo  puo',  stabilire, per singoli
titoli, una maggiore durata della sospensione e  in  tal  caso,  alla
scadenza  del  periodo  di sospensione, il titolo passera' in fase di
preapertura secondo le regole definite per tale funzione".
  La presente delibera sara' inviata in copia al consiglio  di  borsa
che ne curera' la diffusione nei modi d'uso.
  La  presente delibera entrera' in vigore il 12 luglio 1993 e verra'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino
della Consob.
   Milano, 7 luglio 1993
                                              Il presidente: BERLANDA